26/02/2018
Con l’articolo 1, comma 19 della legge 27 dicembre 2017 n.205 (legge di bilancio 2018) viene fornita una interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999. Ricordiamo che:
Con l’interpretazione autentica inserita nella legge di bilancio 2018 è stato chiarito che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale.
Come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare:
Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.
Ricordiamo, poi, che le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:
Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
Costo totale dell’intervento 10.000 euro:
L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 - 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it