Edilizia libera: via libera al Glossario Unico con le principali opere che non richiedono Cil, Cila, Scia e permesso di costruire

02/03/2018

Dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata, da Porta Pia confermano che è arrivata anche la firma del Ministro delle Infrastrutture al decreto che definisce la lista delle prime 58 opere che non richiedono comunicazioni (Cil, Cila, Scia) né permesso di costruire.

Alla firma del Ministro delle Infrastrutture dovrebbe seguire velocemente anche il via libera del Ministro per la Semplificazione e Funzione pubblica, a cui seguirà la pubblicazione in Gazzetta del decreto.

Ricordiamo che il nuovo decreto è stato emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 222/2016 al fine di individuare le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).

Allegato al decreto c'è il Glossario Edilizia libera che riporta:

  • Il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006.
  • L’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016.
  • L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016.
  • L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e P.A.

Il Glossario da un taglio a diversi interventi edilizi che non avranno più bisogno dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale. A essere liberalizzati sono interventi come:

  • la riparazione, sostituzione e rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.) della pavimentazione esterna e interna;
  • il rifacimento, riparazione e tinteggiatura (comprese le opere correlate) dell'intonaco interno e esterno
  • la riparazione, sostituzione e rinnovamento degli elementi decorativi delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene);
  • la riparazione, sostituzione e installazione di controsoffitti non strutturale e la riparazione e rinnovamento di controsoffitti strutturale;
  • la riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi per gli impianti igienico e idro-sanitario;
  • l'installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma degli impianto di protezione antincendio.

Per vedere la lista completa degli interventi scarica il Glossario Edilizia Libera tra i file allegati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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