Codice dei contratti: Consultazione ANAC su Imprese in crisi e “Avvalimento rinforzato”

02/03/2018

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in riferimento a quanto previsto nell’articolo 110, comma 5, lettera b) del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ha predisposto le Linea guida relative ai requisiti aggiuntivi delle imprese fallite o ammesse al concordato.

Nell‘articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti è previsto che l’ANAC può subordinare la partecipazione alle procedure di affidamento ad un avvalimento obbligatorio, in forza del quale l’impresa ausiliaria si impegna, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti dell’impresa concorrente, a mettere a disposizione le risorse per l’esecuzione del contratto e al successivo subentro, laddove l’impresa ausiliata non sia più in grado di eseguire correttamente l’appalto o la concessione. Tale forma di avvalimento (cd. rinforzato) si caratterizza  sia per l’obbligatorietà ai fini della partecipazione alla procedura, sia per la idoneità a precostituire il subentro dell’impresa ausiliaria nella procedura e nel contratto, laddove nell’avvalimento ordinario, di cui all’articolo 89 del Codice dei contratti pubblici, la titolarità del contratto permane in capo all’impresa ausiliata/concorrente.

Le ipotesi previste dall’articolo 110, comma 5, del Codice dei contratti pubblici sono due: una è l’irregolarità nel versamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assistenziali (lettera a), contemplata direttamente dal legislatore; le altre (lettera b) sono rimesse ad apposite linee guida ANAC.

Ecco i motivi per i quali l’ANAC ha posto in consultazione le relative Linee guida sulle quali gli stakeholders sono invitati a esprimere le proprie osservazioni utilizzando l’apposito modello, entro il giorno 29 marzo 2018 alle ore 18.00. 
L’ANAC, per ultimo, avverte che i contributi che perverranno con modalità diverse non potranno essere tenuti in considerazione.

Ricordiamo che:

  • il decreto legislativo n. 50/2016  ha innovato profondamente la previgente disciplina in tema di partecipazione alle procedure di affidamento delle imprese in crisi;
  • l’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006, relativo alle cause di esclusione, alla lettera a), prevedeva l’esclusione tout court delle imprese fallite e ammetteva alla partecipazione unicamente quelle in concordato con continuità aziendale;
  • l’articolo 80, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, nel fare salve le disposizioni previste dall’articolo 110, allarga ulteriormente le maglie della partecipazione alle procedure di affidamento in ipotesi di crisi aziendale e procedure concorsuali;
  • l’articolo 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 apre alla possibilità che anche l’impresa fallita, purché autorizzata all’esercizio provvisorio partecipi alle procedure di affidamento di appalti e concessioni, sia destinataria di subappalti ed esegua i contratti già sottoscritti, previa autorizzazione del giudice delegato.

Con la norma si intende, in pratica, garantire la tutela dei livelli occupazionali delle maestranze ed evitare la dispersione del know-how aziendale degli operatori economici; si tratta, certamente, di interessi di rilevanza generale per l’economia nazionale.

Qui di seguito il sommario delle linee guida poste in consultazione:

  1. Contesto normativo.
  2. Ragioni dell’intervento dell’ANAC.
  3. Ambito di applicazione.
  4. L’intervento dell’ANAC.
  5. Le ulteriori ipotesi di avvalimento cd. Rinforzato.
  6. Il rapporto fra interpello ex articolo 110, comma 1, cessione ex articolo 106, comma 1, lettera d), n. 2 e conferma del contratto pendente ex articolo 110, comma 3 del Codice dei contratti pubblici.
  7. Rapporto fra articolo 110, comma 3 del Codice dei contratti pubblici e rispetto delle procedure, delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo186-bis Legge fallimentare.
  8. Rapporto fra articolo 80, comma 5, lettera b) e articolo 110, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, e articolo 104 Legge fallimentare.
  9. Rapporto fra articolo 80, comma 4, e articolo 110, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti pubblici.

L'ANAC precisa che per utilizzare correttamente il modulo per la compilazione e l’invio dei contributi on line si deve usare il programma Adobe Reader 8 o versioni successive e consiglia di salvare il modulo sul desktop del PC e aprirlo con Adobe Reader come sopra indicato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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