Fondo progettazione: 30 milioni per la redazione di progetti per la messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche

13/03/2018

La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nella seduta dell'8 marzo scorso, ha dato parere favorevole al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativo del comma 1079 dell’art. 1 della legge 205/2017 (finanziaria 2018).

Il Fondo per la progettazione degli enti locali, istituito dal comma 1076, è un contributo a rendicontazione destinato agli enti locali, per la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi, per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 Milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

Il Decreto ripartisce per i primi tre anni le risorse tra Città Metropolitane, Province e Comuni e rimanda a successivi atti di livello amministrativo la definizione delle procedure tecnico-operative. Per Città Metropolitane e Province gli importi sono preassegnati (una quota fissa per ciascun ente e una quota in proporzione alla popolazione residente), per i Comuni è invece prevista l’emanazione di uno specifico bando per la redazione di una graduatoria triennale, con un ammontare massimo del cofinanziamento, per ogni Comune, di 60.000 euro. Il riparto delle risorse tra gli enti porterà cinque milioni annui alle Città metropolitane (15 milioni nel triennio 2018-20), 12,5 milioni alle Province (37,5 milioni nel triennio) e 12,5 milioni ai Comuni (37,5 milioni nel triennio).

Il cofinanziamento può arrivare fino all’80% della spesa (incluse le spese per la predisposizione dei bandi). Una particolare attenzione è posta all’adeguamento sismico degli edifici pubblici ed in particolare agli edifici e alle strutture scolastiche, a cui è stata attribuita una priorità. Gli enti locali dovranno porre attenzione al fatto che il comma 1083 della legge obbliga quanti ottengano il finanziamento del progetto definitivo ad affidare, con proprie o con altre risorse, il progetto esecutivo entro i successivi 18 mesi.



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