Dopo una maratona che ha fatto venire il mal di testa al
Ministro Delrio, taglia il traguardo, a quasi due
anni dall’entrata in vigore del Codice dei contratti di
cui al d.lgs. n. 50/2016, il decreto relativo alle modalità
di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi
annuali previsto all’articolo 21, comma 8.
Ci riferiamo al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 contenente il
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e
la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 che entrerà
in vigore il 24 marzo 2018.
Dal prossimo bilancio, dunque, tutte le amministrazioni
aggiudicatrici, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le
competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle
province autonome in materia, devono adottare il programma
triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti
funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla
base degli schemi-tipo allegati al decreto. I programmi dovranno
essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme
che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti
stessi.
Con il decreto che è costituito dai seguenti 11 articoli:
- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Definizioni
- art. 3 - Contenuti, livello di progettazione
minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori
pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
- art. 4 - Criteri di inclusione delle opere
pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e
nei relativi elenchi annuali
- art. 5 - Modalità di redazione, approvazione,
aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori
pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di
pubblicità
- art. 6 - Contenuti, ordine di priorità del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
- art. 7 - Modalità di redazione, approvazione,
aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità
- art. 8 - Modalità di raccordo con la
pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento
- art. 9 - Disposizioni transitorie e
finali
- art. 10 - Clausola di invarianza
finanziaria
- art. 11 - Entrata in vigore
e da due allegati relativi il primo al
Programma triennale delle opere pubbliche ed il
secondo al Programma biennale degli acquisti e
forniture, sono definiti anche:
- i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per
l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il
riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un
acquisto non previsto nell’elenco annuale;
- i criteri e le modalità per favorire il completamento delle
opere incompiute;
- i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il
livello di progettazione mi-nimo richiesto per tipologia e classe
di importo;
- gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono
contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli
obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei
soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le
stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
L’Allegato I contiene gli schemi-tipo
per la programmazione triennale dei lavori pubblici e, nel
dettaglio
- la scheda A relativa al quadro delle risorse
necessarie alla realizzazione del programma, articolate per
annualità e per tipologia di risorse;
- la scheda B relativa all’elenco delle opere
pubbliche incompiute
- la scheda C relativa all’elenco degli immobili
disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Codice, ivi
compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse
pubblico al completamento di un'opera incompiuta;
- la scheda D relativa all’elenco degli
interventi del programma con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;
- la scheda E relativa agli interventi
ricompresi nell'elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
- la scheda F relativa all’elenco degli
interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti o non avviati;
L’Allegato II contiene gli schemi-tipo
per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e
servizi e nel dettaglio:
- la scheda A relativa al quadro delle risorse
necessarie alla realizzazione del programma articolate per
annualità e per tipologia di risorse;
- la scheda B relativa elenco degli acquisti del
programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
- la scheda C relativa all’elenco dei acquisti
presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti o non avviati.
In verità il decreto in argomento arriva con un
mostruoso ritardo di quasi 20 mesi perché nel
citato comma 8 dell’articolo 21 era precisato che avrebbe
dovuto essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del Codice dei contatti e, quindi, entro il
18 luglio 2016 e, tra l’altro, ha avuto una vita
travagliata. Il Consiglio di Stato si è espresso
una prima volta con il parere favorevole n. 351 del
13/02/2017 (leggi articolo) a cui fece seguito il
parere del CIPE n. 24 del 3/3/2017;
sul nuovo testo, rielaborato dopo il decreto correttivo (Dlgs
56/2017) il Consiglio di Stato ha espresso il parere n.
1806 del 27/7/2017 (leggi articolo) e la Conferenza
unificata il parere n. 110/U del 21/09/2017 .
A distanza di quasi sei mesi dall’ultimo parere è stato pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 57 del 9/3/2018 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 .
A cura di arch.
Paolo Oreto
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