L’occasione della pubblicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 contenente il
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e
la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” è buona per
fare il punto della situazione sul Codice dei contratti di cui al
d.lgs. n. 50/2016 a quasi due anni dall’entrata in vigore.
Pochi di noi, anche i più scettici, avrebbero ipotizzato
che a distanza di due anni il Codice dei contratti non avrebbe
avuto una completa attuazione ma, purtroppo la situazione
è, oggi, sotto gli occhi di tutti e non può essere camuffata.
Ma andiamo ai numeri che, purtroppo, sono
impietosi. Come è possibile rilevare dall’allegata tabella, i
provvedimenti attuativi che avrebbero dovuto rendere completamente
operativo il codice dei contratti sono 67 che si riducono a
66 in considerazione del fatto che non è più necessario
predisporre il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti con linee guida interpretative e di indirizzo per
assicurare l’uniforme applicazione e interpretazione delle norme di
cui al nuovo codice per il fatto stesso che il citato comma è stato
abrogato dal “decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017.
Dei 66 provvedimenti rimanenti ne sono entrati i vigore
20 (quelli individuati in verde nella tabella allegata) mentre per altri 46
la situazione è sdoppiabile in quelli per i quali sono stati già
predisposti provvedimenti non ancora entrati in vigore
(quelli individuati in giallo nella tabella allegata) che sono 13 e quelli
per i quali non si è ancora mossa foglia che sono i restanti
33.
La situazione è, pertanto, di codice rosso e speriamo che chi
andrà al Governo troverà soluzioni adeguate per rimettere
in carreggiata un provvedimento che è nato male e che è stato
gestito peggio anche per il fatto stesso che è
mancata la supervisione di quella Cabina di regia che istituita con
questo scopo è stata e continua ad essere latitante.
In riferimento ai tanti provvedimenti che ancora devono essere
emanati per rendere operativo il Codice dei contratti al
fine di evitare la grande confusione che sta generando una
situazione che ha dell’inverosimile, segnaliamo, sperando di non
dimenticarne nessuno, quelli che pur non essendo, ancora, entrati
in vigore hanno iniziato il lungo e faticoso cammino verso il
traguardo che sono i seguenti:
- Art. 22, comma 2 - Dpcm per l'individuazione
delle opere da sottoporre a dibattito pubblico. Avrebbe dovuto
essere predisposto entro il 19 aprile 2017 mentre ad oggi, dopo i
pareri resi dai ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali, dalle
Camere e dal Consiglio di Stato, le osservazioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri inviate al Mit il 7 novembre 2017, con
cui si richiede anche eventuale parere di Conferenza Unificata che
si è pronunciata con i pareri nn. 173/CU e 175/CU del 14 e 21
dicembre 2017, il nuovo parere del Consiglio di Stato n. 359 del 12
febbraio 2018 ed il parere della VIII Commissione della Camera dei
Deputati reso il 20 febbraio 2018, si è in attesa del parere del’8°
Commissione del Senato e dell’adeguamento del testo alle
osservazioni sia del Consiglio di Stato che dell’VIII Commissione
della Camera.
- Art. 23, comma 3 - Dm Ministero Infrastrutture
per definire i nuovi livelli di progettazione. Dopo il parere del
Consiglio di Stato n. 22 del 10 gennaio 2017, il Parere della
Conferenza n. 121/CU del 5 ottobre 2017 e l’approvazione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici il 22 ottobre 2017, ad oggi
si è, ancora, in attesa del testo definitivo.
- Art. 36, comma 7 - Linee guida Anac
sull’affidamento degli appalti sottosoglia – Si tratta delle Linee
guida Anac n. 4 la cui prima edizione è stata approvata con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 mentre per la seconda
edizione, posta in consultazione (contenente le novità introdotte
dal decreto correttivo) fino al 25 settembre 2017 e sulla quale è
stato acquisito il parere Consiglio di Stato n. 361 del 12 febbraio
2018 non è stata, a tutt’oggi, predisposto i testo definitivo.
- Art. 38, comma 2 - Dpcm recante i criteri per
l’iscrizione all’albo delle stazioni appaltanti. Avrebbe dovuto
essere predisposto entro il 18 luglio 2016 mentre a gennaio 2018 lo
schema di decreto è stato inviato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri alla Conferenza Unificata per il parere.
- Art. 81, comma 2 - Dm Infrastrutture con
indicazione della documentazione da inserire nella banca dati
nazionale degli operatori economici che sostituirà Avcpass entro 31
dicembre 2016. Avrebbe dovuto essere predisposto entro il 31
dicembre 2016 mentre, terminata il 31 gennaio 2017 la consultazione
pubblica sullo schema di decreto, a tutt’oggi non si hanno
notizie.
- Art. 83, comma 2 e 84 commi 2 e 8 - Linee
guida Anac sul sistema di qualificazione e sull'avvalimento nei
lavori pubblici. Indicazioni sullo standard di controlli richiesti
alle Soa. Avrebbero dovuto essere predisposte entro il 19 aprile
2017. La consultazione sul provvedimento è terminata il 3 maggio
2017 ma il decreto correttivo ha stabilito che per la
qualificazione non sono più necessarie linee guida ma un decreto
Mit per il quale l'Anac ha riproposto in data 12/05/2017 nuove
consultazioni chiuse il 13 luglio 2017 ma si resta in attesa della
proposta definitiva e, quindi, a tutt’oggi, non si hanno notizie di
tale Decreto.
- Art. 83, comma 10 - Linee guida Anac per
istituzione del sistema di premialità e penalità relativo alla
reputazione delle imprese (rating di impresa). Avrebbero dovuto
essere predisposte entro il 20 agosto 2017. La prima bozza di linee
guida basata sul rating obbligatorio è stata ritirata ed un nuovo
provvedimento dovrebbe essere predisposto alla luce del decreto
correttivo che ha aggiornato la scadenza prima prevista per il 18
luglio 2016.
- Art. 103, comma 9 - Dm Sviluppo Economico con
lo schema-tipo per le fideiussioni. Sullo schema di provvedimento è
stata sentita l'Anac ed il Consiglio di Stato ha espresso il
proprio parere n. 1665 del 12 luglio 2017.
- Art. 111, commi 1 e 2 - Dm Infrastrutture su
proposta Anac con linee guida per il direttore dei lavori e per il
direttore di esecuzione del contratto di servizi e forniture.
Avrebbe dovuto essere predisposto entro il 31 dicembre 2016 mentre,
terminata il 18 luglio 2016. Le originarie linee guida sono state
poste in consultazione da Anac fino al 16 maggio 2016 e sui
relativi testi sono stati acquisiti i pareri del Consiglio
superiore dei lavori pubblici n. 6734 del 18 luglio 2016 e n. 6907
del 22 luglio 2016 e del Consiglio di Stato n. 2282 del 3 novembre
2016 in cui si chiede di riscrivere il decreto con l’impostazione
non di linee guida ma da decreto. Sul nuovo testo, aggiornato anche
al decreto correttivo, sono stati acquisiti i pareri Consiglio di
Stato n. 360 del 12 febbraio 2018 e della VIII Commissione della
Camera dei deputati il il 20 febbraio 2018, si è in attesa del
parere del’8° Commissione del Senato e si resta, a tutt’oggi, in
attesa del testo definitivo.
- Art. 177, comma 3 - Linee guida Anac sul
rispetto del sistema "80% in gara, 20% in house" degli appalti dei
concessionari ("60% in gara, 40% in house", per i concessionari
autostradali, come specificato dall'articolo 1, comma 568, della
legge di bilancio n. 205/2017). Dovrebbero essere pronte entro l’1
aprile 2018. Il 4 dicembre 2017 sono state messe in consultazione
da Anac e fino al 15 gennaio 2018 le indicazioni per la verifica
dei limiti percentuali. Con l'articolo 1, comma 568, della legge di
bilancio n. 205/2017, è stata posticipata la data di adozione delle
linee guida dal 18 luglio 2016 al 90° giorno dall'entrata in vigore
della legge di bilancio e, quindi, l’1 aprile 2018. Si resta i
attesa, a tutt’oggi del testo definitivo.
- Art. 181, comma 4 - Linee guida Anac, sentito
il ministero dell'Economia, per definire i sistemi di monitoraggio
sull'attività dei partner privati in operazioni di Ppp da parte
delle stazioni appaltanti. In consultazione fino al 10 giugno 2016.
Dopo il parere n. 775 del Consiglio di Stato rilasciato il 29 marzo
2017, si resta in attesa del del testo finale.
- Art. 197, comma 3 -
Provvedimento Anac per determinare le classifiche di qualificazione
dei contraenti generali
- Art. 197, comma 4 - Linee
guida Anac per ulteriori requisiti general contractor.
Consultazione sul provvedimento terminata il 3 maggio 2017 con
successivo parere del Consiglio di Stato n. 1479 del 21 giugno
2017. Il Correttivo ha però stabilito che per la qualificazione
serve un decreto Mit e non più delle linee guida Anac e, quindi, si
resta, a tutt’oggi del testo del decreto stesso.
È opportuno, anche, segnalare che oltre ai provvedimenti
previsti puntualmente nell’articolato del Codice ce ne sono altri
indicati all’articolo 213, comma 2 dove si parla di linee guida,
bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di
regolazione flessibile, comunque denominati che deve predisporre
l’ANAC e che sono riportati relativamente a quelli già predisposti
o in corso di modifica nella seconda parte dell’allegata tabella.
A cura di arch.
Paolo Oreto
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