Codice dei contratti: Direzione ed Esecuzione dei lavori in ordine sparso

16/03/2018

Dalla data di entrata in vigore del Nuovo Codice dei contratti e, quindi, dal 19 aprile 2016 (sono passati quasi due anni!!) non ci sono più regole sull’esecuzione dei lavori perché l’apposita Commissione (cosiddetta “Commissione Manzione”) del DAGL (Dipartimento affari giuridici e legislativi) della Presidenza del Consiglio dei Ministri o volutamente o per una svista abrogò, dimenticandosi di inserire un periodo transitorio, l’intero Titolo VIII della Parte II del Regolamento n. 207/2010 che conteneva gli articoli dal 147 al 177 riguardanti, tra l’altro, le norme relative all’esecuzione dei lavori ed in particolare quelle relative alla consegna dei lavori ed all’esecuzione in senso stretto.

Siamo stati i primi a segnalare il problema (leggi articolo) che si sarebbe potuto risolvere se il Ministero con uno dei più classici decreti ministeriali avesse potuto ripristinare anche opportunamente modificate le norme che erano state inopinatamente abrogate ma l’articolo 111, comma 1 del Codice dei contratti prevedeva che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento al-le metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità”.

Orbene, a distanza di un tempo che rispetto ai 3 mesi previsti supererà i 24 mesi, ad oggi possiamo andare in ordine sparso nella scelta:

  • del giorno e del termine per la consegna dei lavori;
  • del tipo di verbale di consegna da adottare;
  • di cosa fare nel caso in cui vengano riscontrate differenze all’atto della consegna;
  • di eventuali consegne di materiali da un esecutore ad un altro;
  • di eventuali riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna;
  • di cosa fare in caso di sospensioni e riprese dei lavori;
  • di eventuali richieste di proroghe per l’ultimazione dei lavori;
  • di eventuali sospensioni illegittime da parte degli esecutori;
  • di possibili variazioni ed addizioni al progetto approvato:
  • di eventuali diminuzioni dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore;
  • di come comportarci per approvare eventuali e possibili nuovi prezzi non contenuti nel contratto;
  • di cosa fare nel caso di contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore;
  • di come comportarci nel caso di sinistri alle persone e di danni;
  • di cosa fare nel caso di danni cagionati da forza maggiore;
  • dei criteri da utilizzare per l’accettazione, qualità ed impiego dei materiali;
  • di cosa fare nel caso di lavori in economia.

Si tratta di argomenti che erano presenti non soltanto nel previgente Regolamento n. 207/2010 ma anche, in parte, nei più antichi regolamenti n. 554/1999 e n. 350/1895.

Oggi a distanza di quasi 2 anni non è entrato in vigore il decreto di cui all’articolo 111, comma 1 del Codice dopo che:

  1. nel mese di maggio 2016 l’ANAC pose i consultazione le linee guida “Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (leggi articolo)”;
  2. nella seduta del 21 giugno 2016 l’ANAC approvò la proposta di Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni relativa al “Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” ma il Consiglio dell’Autorità in considerazione della rilevanza generale della determinazione assunta, deliberò di acquisire, prima dell’approvazione del documento definitivo, i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni legislative di Camera e Senato (leggi articolo);
  3. il Consiglio di Stato si esprime con parere n. 2282 del 3 novembre 2016 ma si tratta di un parere favorevole con condizioni ed osservazioni di entità tale che inficiano l’impostazione stessa del decreto. E’ una delle più dure prese di posizione del Consiglio di Stato sui tanti pareri espressi sul nuovo Codice dei Contratti e sui suoi provvedimenti attuativi (leggi articolo);
  4. l’ANAC il 15 dicembre 2016, a seguito delle indicazioni espresse da Consiglio di Stato nel parere n. 2282 del 3/11/2016 reso sullo schema di DM di approvazione delle linee guida previste dall’art. 111 del codice ha riformulato la proposta di linee guida al fine di integrare le  osservazioni espresse nel citato parere n. 2282/2016;
  5. successivamente alla pubblicazione del cosiddetto “decreto correttivo” l’ANAC il 15/09/2017 predispone un ulteriore testo per il quale sono necessari nuovamente i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari;
  6. prima del necessario parere del Consiglio di Stato il nuovo decreto viene sottoposto al parere della Conferenza unificata che il 6 dicembre 2017 si esprime favorevolmente con alcune osservazioni;
  7. su tale ulteriore testo il Consiglio di Stato si è espresso con il parere n. 360 del 12 febbraio 2018. Si tratta di un parere favorevole con osservazioni che presuppongono alcune modifiche, in certi casi anche strutturali. (leggi articolo);
  8. l’VIII Commissione della Camera dei Deputati, nella seduta del 20 febbraio 2018 si esprime favorevolmente con alcune osservazioni mentre l’8a Commissione del Senato non si è, a tutt’oggi, espressa.

Ovviamente, la parola fine non è stata ancora scritta e non sappiamo quando sarà scritta con il risultato che, a distanza di 2 anni dall’entrata in vigore del codice, mancano le norme di riferimento relative all’esecuzione dei lavori ed in particolare quelle relative alla consegna dei lavori ed all’esecuzione in senso stretto.

Con buona pace di tutti coloro che hanno spinto per la soluzione della cancellazione di un unico Regolamento a favore dell’adozione di una miriade di provvedimenti e senza alcun intervento di una cabina di regia che, prevista dall’articolo 212 del Codice, avrebbe dovuto avere il ruolo di indirizzo e di coordinamento e che, invece, si è dimostrata latitate.

A cura di arch. Paolo Oreto



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