Dalla data di entrata in vigore del Nuovo Codice dei contratti
e, quindi, dal 19 aprile 2016 (sono passati quasi
due anni!!) non ci sono più regole sull’esecuzione dei lavori
perché l’apposita Commissione (cosiddetta “Commissione
Manzione”) del DAGL (Dipartimento affari giuridici e
legislativi) della Presidenza del Consiglio dei Ministri o
volutamente o per una svista abrogò, dimenticandosi di
inserire un periodo transitorio, l’intero Titolo VIII della Parte
II del Regolamento n. 207/2010 che conteneva gli articoli dal 147
al 177 riguardanti, tra l’altro, le norme relative
all’esecuzione dei lavori ed in particolare quelle relative alla
consegna dei lavori ed all’esecuzione in senso stretto.
Siamo stati i primi a segnalare il problema (leggi articolo) che si sarebbe potuto
risolvere se il Ministero con uno dei più classici decreti
ministeriali avesse potuto ripristinare anche opportunamente
modificate le norme che erano state inopinatamente abrogate ma
l’articolo 111, comma 1 del Codice dei contratti prevedeva che
“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del
caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei
lavori effettua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, in
maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento
informatico, con particolare riferimento al-le metodologie e
strumentazioni elettroniche anche per i controlli di
contabilità”.
Orbene, a distanza di un tempo che rispetto ai 3 mesi previsti
supererà i 24 mesi, ad oggi possiamo andare in ordine sparso nella
scelta:
- del giorno e del termine per la consegna dei lavori;
- del tipo di verbale di consegna da adottare;
- di cosa fare nel caso in cui vengano riscontrate differenze
all’atto della consegna;
- di eventuali consegne di materiali da un esecutore ad un
altro;
- di eventuali riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di
ritardata consegna;
- di cosa fare in caso di sospensioni e riprese dei lavori;
- di eventuali richieste di proroghe per l’ultimazione dei
lavori;
- di eventuali sospensioni illegittime da parte degli
esecutori;
- di possibili variazioni ed addizioni al progetto
approvato:
- di eventuali diminuzioni dei lavori e varianti migliorative in
diminuzione proposte dall’esecutore;
- di come comportarci per approvare eventuali e possibili nuovi
prezzi non contenuti nel contratto;
- di cosa fare nel caso di contestazioni tra la stazione
appaltante e l’esecutore;
- di come comportarci nel caso di sinistri alle persone e di
danni;
- di cosa fare nel caso di danni cagionati da forza
maggiore;
- dei criteri da utilizzare per l’accettazione, qualità ed
impiego dei materiali;
- di cosa fare nel caso di lavori in economia.
Si tratta di argomenti che erano presenti non soltanto nel
previgente Regolamento n. 207/2010 ma anche, in
parte, nei più antichi regolamenti n. 554/1999 e n.
350/1895.
Oggi a distanza di quasi 2 anni non è entrato
in vigore il decreto di cui all’articolo 111, comma 1 del
Codice dopo che:
- nel mese di maggio 2016 l’ANAC pose i consultazione le linee
guida “Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle
funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell’esecuzione del contratto (leggi articolo)”;
- nella seduta del 21 giugno 2016 l’ANAC approvò la proposta di
Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni relativa al “Direttore dei Lavori: modalità di
svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”
ma il Consiglio dell’Autorità in considerazione della rilevanza
generale della determinazione assunta, deliberò di acquisire, prima
dell’approvazione del documento definitivo, i pareri del
Consiglio di Stato e delle competenti commissioni
legislative di Camera e Senato (leggi articolo);
- il Consiglio di Stato si esprime con parere n. 2282 del
3 novembre 2016 ma si tratta di un parere
favorevole con condizioni ed osservazioni di
entità tale che inficiano l’impostazione stessa del
decreto. E’ una delle più dure prese di posizione
del Consiglio di Stato sui tanti pareri espressi sul nuovo
Codice dei Contratti e sui suoi provvedimenti attuativi
(leggi articolo);
- l’ANAC il 15 dicembre 2016, a seguito delle indicazioni
espresse da Consiglio di Stato nel parere n. 2282 del 3/11/2016
reso sullo schema di DM di approvazione delle linee guida previste
dall’art. 111 del codice ha riformulato la proposta di linee guida
al fine di integrare le osservazioni espresse nel citato
parere n. 2282/2016;
- successivamente alla pubblicazione del cosiddetto “decreto
correttivo” l’ANAC il 15/09/2017 predispone un ulteriore
testo per il quale sono necessari nuovamente i pareri del
Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle competenti
commissioni parlamentari;
- prima del necessario parere del Consiglio di Stato il nuovo
decreto viene sottoposto al parere della Conferenza
unificata che il 6 dicembre 2017 si esprime favorevolmente
con alcune osservazioni;
- su tale ulteriore testo il Consiglio di Stato
si è espresso con il parere n. 360 del 12 febbraio
2018. Si tratta di un parere favorevole con osservazioni
che presuppongono alcune modifiche, in certi casi anche
strutturali. (leggi articolo);
- l’VIII Commissione della Camera dei Deputati,
nella seduta del 20 febbraio 2018 si esprime favorevolmente con
alcune osservazioni mentre l’8a Commissione del
Senato non si è, a tutt’oggi, espressa.
Ovviamente, la parola fine non è stata ancora
scritta e non sappiamo quando sarà scritta con il
risultato che, a distanza di 2 anni dall’entrata in vigore
del codice, mancano le norme di riferimento relative
all’esecuzione dei lavori ed in particolare quelle relative alla
consegna dei lavori ed all’esecuzione in senso stretto.
Con buona pace di tutti coloro che hanno spinto per la
soluzione della cancellazione di un unico Regolamento a favore
dell’adozione di una miriade di provvedimenti e senza
alcun intervento di una cabina di regia che, prevista dall’articolo
212 del Codice, avrebbe dovuto avere il ruolo di indirizzo e di
coordinamento e che, invece, si è dimostrata latitate.
A cura di arch.
Paolo Oreto
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