22/03/2018
La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche eseguite. La validazione deve essere sottoscritta dal Responsabile del procedimento e deve fare preciso riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono con-tenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definiti-vo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica.
Le disposizioni sulla validazione e l’approvazione del progetto sono contenute nel Codice dei contratti di cui D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare nell’art. 26 (Verifica preventiva alla progettazione) che disciplina, appunto, la verifica preventiva (vale a dire prima dell’inizio delle procedure di affidamento) della progettazione. Così come disposto al comma 1 (come modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera b) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dell'art. 26 "La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente".
Le nuove disposizioni riproducono, nella sostanza, quelle dettate dall’articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli articoli dal 45 al 47 del Regolamento n. 207/2010 e consentono il recepimento della prima parte del criterio contenuto all’articolo 1, comma 1, lettera rr) della Legge delega n. 11/2016 che prevede la revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione. Ed, infatti, l'art. 26, comma 6, lett d) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento mentre al comma 7 è previsto anche il divieto dello svolgimento contemporaneo dell’attività di validazione con quella di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
La verifica della rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente è una attività tecnico amministrativa, istruttoria, di controllo che ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento e che riguarda tutti i livelli progettuali, a prescindere da chi ne ha curato la progettazione ed può essere affidata all'interno o all'esterno della stazione appaltante; nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori. Al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, è verificata la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. Sono, quindi, indicati gli elementi che la verifica deve accertare e i soggetti preposti alla verifica per tipologia di lavori e importi Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
Il
nuovo Codice degli Appalti |
Successivamente alla verifica preventiva della progettazione occorre predisporre la validazione del progetto posto a base di gara che è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e deve fare preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
In particolare per quanto concerne la verifica, la stessa deve accertare:
Sulla verifica e validazione della progettazione è intervenuta l'ANAC nel paragrafo VII delle Linee guida relative ad "Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria" approvate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (leggi articolo) in cui viene precisato che la verifica dei progetti continua ad avere una importanza centrale in quanto ai sensi dell’articolo 205, comma 2, terzo capoverso del nuovo Codice, “Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26”.
L’ANAC ha sempre affermato, così come è possibile riscontrate nella deliberazione Avcp n. 22 del 18 marzo 2009, l’obbligo per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa e quello del responsabile unico del procedimento di verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente e al documento preliminare della progettazione.
Come abbiamo già precisato, la stazione appaltante, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 26, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, devono verificare la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità.
La validazione del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori.
Il
nuovo Codice degli Appalti |
Ai sensi del comma 6, del citato articolo 26, i soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono:
Per quanto concerne, quindi, i soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione è possibile fare riferimento alle successive tabelle riassuntive utilizzabili la prima nel caso di Strutture tecniche interne alla stazione appaltante e la seconda nel caso di soggetti esterni
Importo x |
Soggetto che può effettuare la verifica |
X<1.000.000 |
1. RUP, anche, avvalendosi della struttura stabile a supporto del RUP prevista all’articolo 31, comma 9 se non ha svolto funzioni di progettista. In caso di incompatibilità del RUP: 2. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; 3. Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità. |
1.000.000<=x<soglia comunitaria
|
1. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC. 2. Uffici Tecnici Stazione Appaltante se il progetto è stato redatto da progettisti esterni. 3. Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità, conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni |
Soglia comunitaria<=x<20.000.000 |
Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. |
X>20.000.000 |
Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 |
Importo x |
Soggetto che può effettuare la verifica |
X<1.000.000 |
Nessuno |
1.000.000<=x<soglia comunitaria
|
1. Organismo di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC. 2. Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 |
Soglia comunitaria<=x<20.000.000 |
1. Organismo di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. 2. Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 |
X>20.000.000 |
Organismo di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 |
Il codice dei contratti stabilisce che l'oggetto della verifica e della validazione è la conformità degli elaborati progettuali alla normativa vigente. In merito ai criteri generali di verifica, nell'articolo 52 del previgente regolamento n. 207/2010 era precisato che le verifiche devono essere condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
Per quanto riguarda i singoli elaborati progettuali è possibile utilizzare le seguenti modalità di verifica contenute, peraltro nell'articolo 53 del previgente Regolamento n. 207/2010:
Il responsabile del procedimento pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.
Le verifiche, effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e che possono essere semplificate ovvero integrate dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell’opera; in ogni caso in presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali possono essere adottati metodi di controllo a campione. Ovviamente in caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata. L'attività di verifica consta, dal punto di vista pratico, nella compilazione di appositi verbali redatti in contraddittorio con il progettista ed in rapporti del soggetto preposto alla verifica.
Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della dichiarazione con la quale lo stesso attesta: