Leggiamo, su un quotidiano on-line, che il presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni, avrebbe firmato in via
definitiva, dopo il
parere del Consiglio di Stato n. 359 del 12 febbraio 2018
(leggi
notizia), il decreto previsto all’articolo 22, comma 2
del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 540/2016 che fissa i
criteri per l’individuazione delle grandi opere infrastrutturali e
di architettura di rilevanza sociale, distinte per tipologia e
soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla
procedura di dibattito pubblico, e che definisce, altresì, le
modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima
procedura.
Ma lo notizia letta ci crea un grande stupore per il fatto
che:
- non ci risulta che l’8a commissione del
Senato abbia espresso il proprio parere in quanto
nell’ultima seduta del 24 gennaio 2018
(vedi atti) ha esaminato lo schema di
provvedimento senza esprimere alcun parere per il fatto stesso che,
al termine della seduta, il presidente Stefano
Esposito ha auspicato che "il provvedimento possa
concludere il suo iter per la definitiva adozione. Come per l'atto
del Governo n. 493, anche in questo caso ai fini dell'espressione
del parere della Commissione, occorrerà comunque attendere il
parere del Consiglio di Stato. Si riserva quindi in quella sede di
verificare la possibilità di convocare nuovamente la Commissione
per la conclusione dell'esame" ed alla fine, quindi,
dell’esame stesso non è stato, quindi, espresso alcun parere;
- dalla data del 24 gennaio 2018 l’8a
commissione non si è più riunita e, quindi, non ha espresso il
proprio parere specificatamente previsto al già citato comma 2
dell’articolo 22 del Codice dei contratti in cui è precisato che il
decreto in argomento potrà essere approvato “previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti”.
Ricordiamo che il Dpcm per l'individuazione delle
opere da sottoporre a dibattito pubblico avrebbe
dovuto essere predisposto entro il 19 aprile 2017 mentre
ad oggi, dopo i pareri resi dai ministeri dell'Ambiente e dei Beni
culturali, dalle Camere e dal Consiglio di Stato, le osservazioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviate al Mit il 7
novembre 2017, con cui si richiede anche eventuale parere
di Conferenza Unificata che si è pronunciata con i pareri nn.
173/CU e 175/CU del 14 e 21 dicembre 2017, il nuovo
parere del Consiglio di Stato n. 359 del 12
febbraio 2018 ed il parere della VIII Commissione della Camera
dei Deputati reso il 20 febbraio 2018, si è in attesa
del parere del’8a Commissione del Senato.
Probabilmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già
adeguato il testo del provvedimento alle osservazioni sia del
Consiglio di Stato che dell’VIII Commissione della Camera ma non è
possibile affermare che il provvedimento stesso sia stato già
firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri perché se ciò
fosse vero e se il provvedimento dovesse essere pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale prima del parere dell’8a Commissione
del Senato ciò sarebbe contrario alla legge.
Il testo del provvedimento che alleghiamo alla
presente notizia unitamente all’allegato contenente la
lista delle opere che devono essere sottoposte obbligatoriamente a
dibattito pubblico è costituito dai seguenti articoli:
- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Commissione nazionale per il
dibattito pubblico
- Art. 5 - Indizione del dibattito
pubblico
- Art. 6 - Coordinatore del dibattito
pubblico e relativi compiti
- Art. 7 - Funzioni e compiti
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente
aggiudicatore
- Art. 8 - Svolgimento del dibattito
pubblico
- Art. 9 - Conclusione del dibattito
pubblico
- Art. 10 - Disposizioni transitorie e
finali
Nell’Allegato 1, poi, richiamato
dall’articolo 3 del provvedimento, vengono indicate la tipologia di
opere e l’importo per i quali è obbligatorio il dibattito pubblico
e che sono le seguenti:
- Autostrade e strade extraurbane con lunghezza oltre 15 km ed
investimento superiore a 500 milioni di euro;
- Tronchi ferroviari con tracciato oltre 30 km ed investimento
superiore a 500 milioni;
- Aeroporti con piste di lunghezza superiore a 1.500 metri ed
investimento superiore a 200 milioni;
- Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per
la navigazione interna accessibili a navi
di stazza superiore a 1.350
tonnellate ed investimento superiore a 200 milioni;
- Interventi per la difesa del mare e delle coste con
investimento superiore ai milioni;
- Interporti finalizzati al trasporto merci con investimento
superiore ai 300 milioni;
- Elettrodotti aerei di tensione pari o superiore a
380 kV con tracciato oltre 40 km;
- Impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque
in modo durevole con altezza
superiore a 30 metri o che
determinano un volume di invaso superiore a
40 milioni di metri cubi;
- Opere che
prevedano o possano
prevedere trasferimento d’acqua tra
regioni diverse che prevedono
trasferimenti di portata uguale o superiore a 4
m3/s.
- Infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico
o artistico ed investimento superiore a 300 milioni di euro;
- Impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche
ed investimento superiore a 300 milioni.
Come specificato, poi al comma 2 dell’articolo 3, gli importi
precedentemente indicati sono dimezzati per opere rientranti in
siti Unesco, parchi nazionali o regionali e aree marine
protette.
Il dibattito pubblico può comunque essere indetto, per opere di
importo al massimo inferiori di un terzo alle soglie, su richiesta
della presidenza del consiglio, di un ministro direttamente
interessato, di Regioni, Province, Città metropolitane o Comuni
capoluoghi interessati, di uno o più Comuni che rappresentino
almeno 100mila abitanti, almeno 50mila cittadini dei territori
interessati, almeno un terzo di cittadini di isole con meno di
100mila abitanti.
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore, poi,
può indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando
ne rileva l’opportunità.
Non si effettua il dibattito pubblico:
- per le opere realizzate con le procedure previste dagli
articoli 159 e 163 del codice e per quelle di difesa nazionale di
cui all’articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66;
- per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
- per le opere già sottoposte a procedure preliminari di
consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n. 347 del
17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea.
Per ultimo, è opportuno segnalare che ma l’operatività del Dpcm,
anche successivamente al parere dell’8° Commissione del Senato e la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, è subordinata a un decreto
del Ministro delle Infrastrutture con cui sarà istituita, ai sensi
dell’art. 5 del Dpcm, la “Commissione nazionale per il dibattito
pubblico”, che avrà, tra l’altro, il compito di:
- monitorare il corretto svolgimento della procedura di dibattito
pubblico e il rispetto della partecipazione del pubblico, nonché la
necessaria informazione durante la procedura;
- proporre raccomandazioni di carattere generale o metodologico
per il corretto svolgimento del dibattito pubblico;
- garantire che sia data idonea e tempestiva pubblicità ed
informazione, anche attraverso la pubblicazione su apposita sezione
del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in ordine alle determinazioni adottate per il
funzionamento della Commissione, alle modalità della procedura del
dibattito pubblico, ai pareri resi, alla documentazione tecnica
riguardante l’intervento oggetto del dibattito pubblico nonché ai
risultati delle consultazioni in corso o concluse.
Noi, restiamo in attesa del parere dell’8a
Commissione del Senato e speriamo che, nel caso della
notizia pubblicata su un quotidiano on-line relativa alla firma del
Dpcm che fissa i criteri per l’individuazione delle grandi opere
infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, si tratti
di una “fake news”.
In allegato il Dpcm aggiornato ai pareri e
l’Allegato 1.
A cura di arch.
Paolo Oreto
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