Che il Codice degli appalti sia una norma nata male è possibile
anche osservarlo dai ricorsi con cui i Tribunali amministrativi
regionali hanno chiesto l’intervento della Corte europea che è
stata chiamata ad esprimersi sulla conformità al diritto UE di
alcune norme previste dalla regolamentazione italiana degli appalti
pubblici, quali:
- gli stringenti limiti al subappalto;
- la legittimità dei c.d. “rito super accelerato” in materia di
cause di esclusione;
- l’ammissibilità di escludere il concorrente in talune
fattispecie di “illecito professionale”;
- l’esclusione dell’operatore economico in caso di omessa
indicazione, nell’offerta economica, degli oneri della
sicurezza;
- la legittimazione ad impugnare l’aggiudicazione da parte
dell’operatore economica che non ha partecipato alla gara.
Ricordiamo che hanno chiesto l’intervento della Corte
europea:
- sul limite del subappalto al 30% del valore
complessivo del contratto contenuto nell’art. 105, comma 2 del
Codice il Tar Milano, sez. I, con Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 148
relativamente alla compatibilità del tetto di subappaltabilità al
30%, con quanto previsto dall’articolo 71 della direttiva
2014/24/UE, che non prevede alcuna limitazione
quantitativa al subappalto (leggi notizia);
- sul rito super accelerato in materia di cause di esclusione
contenuto nell’art. 120, comma 2-bis del Codice del processo
amministrativo, come modificato dell’articolo 204, comma 1, lettera
b) del Codice, il Tar Piemonte, sez I con
Ordinanza 17 gennaio 2018 n. 88
relativamente alla compatibilità con la disciplina europea in
materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività
sostanziale della tutela dell’art. 120, comma 2 bis del Codice del
processo amministrativo laddove impone all’operatore che
partecipa ad una procedura di gara di impugnare
l’ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il
termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui
viene disposta l’ammissione/esclusione dei partecipanti e preclude
all’operatore economico di far valere, a conclusione del
procedimento l’illegittimità degli atti di ammissione degli altri
operatori, in particolare dell’aggiudicatario o del ricorrente
principale, laddove non abbia precedentemente impugnato l’atto di
ammissione nel termine suindicato (leggi notizia);
- sull’esclusione dell’operatore economico a causa di
significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto
contenuta nell’art. 80, comma 5 lett. c) del Codice, il Tar
Napoli, sez. IV con Ordinanza 13 dicembre 2017, n. 5893
relativamente alla compatibilità l’art. 57 comma 4 lett. c) e g)
della direttiva 2014/24/UE, con la norma italiana
laddove non consente un giudizio, da parte della stazione
appaltante, sull’affidabilità di un concorrente nelle more della
definizione del giudizio civile ove lo stesso si sia costituito per
contrastare un grave inadempimento nell’esecuzione di un precedente
appalto (leggi notizia);
- sull’esclusione dell’operatore economico in caso di omessa
indicazione, nell’offerta economica, degli oneri della sicurezza
contenuta negli articoli 95, comma 10, e 83, comma 9 del Codice, il
Tar Basilicata, sez I con Ordinanza 25 luglio 2017 n. 525
relativamente alla compatibilità con i principi di libera
circolazione, libera prestazione di servizi e libertà di
stabilimento della disciplina che prevede l’esclusione, senza
possibilità di soccorso istruttorio, dell’offerente che abbia
omesso di indicare separatamente i costi di sicurezza aziendale
nelle offerte economiche. Ciò, anche a prescindere dalla
circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti
effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale;
- sulla legittimazione ad impugnare l’aggiudicazione da parte
dell’operatore economica che non ha partecipato alla gara, il
Tar Liguria, sez. II con Ordinanza 29 marzo 2017, n. 263
relativamente alla possibilità che la direttiva n.
89/665 CEE osti ad una normativa nazionale che riconosca
la possibilità di impugnare gli atti di una procedura di gara ai
soli soggetti partecipanti alla gara, laddove la stessa disciplina
di gara, ab origine, comporti un’elevata probabilità di non
consentire un’aggiudicazione.
A cura di arch.
Paolo Oreto
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