Ecobonus 2018: online il portale Enea per gli interventi conclusi dopo il 31 dicembre 2017

03/04/2018

Tutto pronto per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali (dal 50% all’85%) e conclusi dopo il 31 dicembre 2017.

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) ha reso disponibile il portale per l’invio telematico della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (istituite con legge finanziaria 296/2006) che, in seguito alla pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), sono prorogate nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2018 e per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali (nella misura del 65%; 70%; 75%, 80% e 85%), sino al 31 dicembre 2021.

Ricordiamo che con la pubblicazione in Gazzetta della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio per il 2018) sono state apportate numerose modifiche e integrazioni alle condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2018.

A livello di agevolazioni restano confermate:

  • al 65% l’aliquota per:
    • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
    • pompe di calore,
    • sistemi di building automation,
    • collettori solari per produzione di acqua calda,
    • scaldacqua a pompa di calore,
    • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
  • al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:
    • gli interventi di tipo condominiale

per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Si ha invece una riduzione dell’aliquota di detrazione dal 65% al 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  • schermature solari,
  • caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013.
  • Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

La seguente tabella sintetizza gli interventi incentivabili e le aliquote che scaturiscono dalla nuova legge:

Interventi ammessi
Aliquota detraibile
Serrramenti e infissi
50%
Schermature solari
Caldaie a biomassa
Caldaie a condensazione Classe A
Caldaie a condensazione Classe A
+ sistema termoregolazione evoluto
65%
Pompe di calore
Scaldacqua a PDC
Coibentazione involucro
Collettori solari
Generatori ibridi
Sistemi building automation
Microcogeneratori
Interventi condominiali
(superficie >25%)
70%
Interventi condominiali
(superficie >25%+classe media)
75%
Interventi condominiali +
Riduzione 1 classe rischio sismico
80%
Interventi condominiali +
Riduzione 2 classe rischio sismico
85%

Per ulteriori informazioni su Finanziaria 2018 e sulle detrazioni: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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