Detrazioni per risparmio energetico: Nuovi Vademecum dell’Enea

06/04/2018

Con la legge di Bilancio 2018 (legge 27/12/2017, n. 205) sono state integrate ed in parte modificate le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 ed è, già, disponibile il nuovo portale ENEA Finanziaria 2018, per trasmettere i dati relativi agli interventi conclusi nel 2018.

In relazione alla novità introdotta dalla legge di bilancio 2018 sulla trasmissione degli interventi di ristrutturazione edilizia, l'ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento sulla tipologia di interventi per i quali occorre procedere alla comunicazione, le informazioni e i dati che devono essere trasmessi, le modalità e le relative tempistiche da rispettare.

Non appena ricevute le indicazioni necessarie, l'Agenzia predisporrà il sistema informativo per consentire agli utenti la trasmissione dei dati e ne darà la più ampia comunicazione possibile al pubblico.

Tenuto conto che l'obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l’ENEA ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, art. 16.bis, lettera h).

Qui di seguito gli interventi incentivabili e le aliquote che scaturiscono dalla nuova legge:

Tabella detrazioni

L’Agenzia nazionale efficienza energetica per ciascun tipo di lavoro ha, poi, predisposto una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare. Si tratta, quindi, di utili indicazioni su cosa fare per chi ha intenzione di intraprendere uno dei lavori per i quali l’Agenzia ha predisposto i vademecum sotto indicati:

In ognuno dei vademecum sono indicati:

  • la tipologia di intervento
  • chi può accedere
  • per quali edifici
  • l’entità del beneficio
  • i requisiti dell’intervento
  • la documentazione necessaria

Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  •  schermature solari,
  •  caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Resta confermata al 65% l’aliquota per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
  • pompe di calore,
  • sistemi di building automation,
  • collettori solari per produzione di acqua calda,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
  • generatori d’aria a condensazione.
  • Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per gli interventi di tipo condominiale nel caso di spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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