Con Sentenza del Consiglio di Stato n. 51 depositata in segreteria
l'11 gennaio 2006 è stato respinto l'appello di una ONLUS che
richiedeva la gratuità della concessione edilizia per la
realizzazione di una residenza per anziani.
L'appello si fondava sul fatto che l'opera da realizzare avrebbe
svolto una funzione sociale di rilevante interesse pubblico, e la
relativa concessione edilizia, quindi, avrebbe dovuto essere
rilasciata a titolo gratuito a norma degli articoli 3 e 9 della
legge n. 10/1977 secondo i quali “… il contributo … non è dovuto:
……f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da
privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.
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