Sulla Gazzetta ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018 è stata
pubblicata la delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 264 recante il
“Regolamento concernente l’accessibilità dei dati raccolti nella
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici”, già in vigore dal 7
aprile 2018.
L’ANAC in riferimento alle previsioni contenute nei commi 8, 9 e
10 dell’articolo 213 del Codice dei contratti con cui:
- è attribuita alla gestione della Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni
contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello
territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza,
pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a
essa prodromiche e successive;
- è attribuito all’ANAC il compito di definire le modalità di
funzionamento dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, nonché le informazioni obbligatorie, i
termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e
gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere
all'Osservatorio;
- è attribuita all’ANAC la gestione del Casellario Informatico
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito
presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni
e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle
iscrizioni previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti,
ha predisposto il Regolamento in argomento con cui sono rese
accessibili le seguenti tipologie di dati contenute nella
BDNCP:
- a) Dati identificativi delle stazioni
appaltanti (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione; Provincia;
Città; CAP; pec/e-mail);
- b) Dati identificativi delle SOA (Codice
Fiscale; Partita IVA; Denominazione; Provincia; Città; CAP;
pec/e-mail);
- c) Dati identificativi dei soggetti a diverso
titolo coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti
(Amministrazione o Denominazione/Ragione Sociale dell’Operatore
Economico cui appartiene il soggetto; Cognome; Nome);
- d) Dati identificativi degli operatori
economici (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione);
- e) Dati relativi alle attestazioni SOA
possedute dai soggetti qualificati;
- f) Dati relativi ai Certificati Esecuzione
Lavori (CEL);
- g) Dati relativi al Casellario Informatico
delle imprese ad eccezione delle annotazioni riservate ;
- h) Dati relativi all’appalto (informazioni
contenute nel bando; informazioni relative alla procedura di scelta
del contraente; imprese partecipanti);
- i) Dati relativi al contratto: dati relativi
all’aggiudicatario (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione),
importi di aggiudicazione; date di inizio e fine contratto;
- j) Dati relativi allo stato avanzamento
lavori;
- k) Dati relativi alle varianti;
- l) Dati relativi a interruzioni e sospensioni
dei lavori;
- m) Dati relativi al collaudo;
- n) Dati relativi al subappalto;
- o) Dati relativi ai prezzi di riferimento di
cui all’art. 9 del decreto-legge. 66/2014;
- p) Dati identificativi dei Responsabili della
prevenzione della corruzione e della trasparenza delle
amministrazioni, dei Responsabili per l’amministrazione
dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (Amministrazione;
Cognome; Nome;).
Il nuovo Regolamento contiene i seguenti 8
articoli:
- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Tipologie di dati resi
accessibili
- Art. 4 - Libera accessibilità ai dati
- Art. 5 - Accessibilità regolamentata ai
dati
- Art. 6 - Richieste di accesso
generalizzato
- Art. 7 - Disposizioni transitorie
- Art. 8 - Entrata in vigore
In allegato la
delibera ANAC n. 264 dell’1 marzo 2018.
A cura di arch.
Paolo Oreto
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