Sul supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta ufficiale n. 83
del 10 aprile 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo
economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante
“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo
per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e
104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
che entrerà in vigore il 25 aprile 2018.
Con il decreto si aggiunge un altro tassello ai tanti del Codice
dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 dando attuazione agli
articoli 103 comma 9 e 104 comma 9 del Codice e vengono approvati
gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli
articoli 35, 93, 103 e 104, del Codice stesso.
Il decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali
i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano
pubblicati successivamente alla data dell’entrata in vigore del
provvedimento stesso (25/4/2018) nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.
All’articolo 1 del provvedimento è precisato
che:
- le garanzie possono essere rilasciate anche congiuntamente da
più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere
prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la
relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti
i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei
rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di
solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto
aggiudicatore;
- le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole
garanzie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto,
corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo
garantito;
- le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi
tipo contenuti nell’«Allegato A - Schemi Tipo», al decreto
stesso.
L’allegato A al decreto contiene:
- la normativa di riferimento per le garanzie fidejussorie;
- le definizioni
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria provvisoria nel
caso di Lavori, servizi e forniture
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria provvisoria
costituita da più garanti nel caso di Lavori, servizi e
forniture;
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per la cauzione
definitiva nel caso di Lavori, servizi e forniture;
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per la cauzione
definitiva costituita da più garanti nel caso di Lavori, servizi e
forniture;
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per l’anticipazione
(Lavori);
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per l’anticipazione
costituita da più garanti (Lavori);
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per la rata di
saldo (Lavori, Servizi e Forniture);
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per la rata di
saldo costituita da più garanti (Lavori, Servizi e Forniture);
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per la risoluzione
(Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di
particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di
gara);
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per la risoluzione
costituita da più garanti (Lavori) (Affidamento al Contraente
generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o
dall’Avviso di gara);
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria di buon adempimento
(Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di
particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di
gara);
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria di buon adempimento
costituita da più garanti (Lavori) (Affidamento al Contraente
generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o
dall’Avviso di gara);
L’allegato B al decreto contiene, poi,
- le schede tecniche relative all’Atto di fideiussione (se
Garante Banca o Intermediario finanziario) e la Polizza
fideiussoria (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi
dell’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
- le schede tecniche relative all’Atto di fideiussione (se
Garante Banca o Intermediario finanziario) e la Polizza
fideiussoria (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi
dell’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
- le schede tecniche relative all’Atto di fideiussione (se
Garante Banca o Intermediario finanziario) e la Polizza
fideiussoria (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi
dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016;
- le schede tecniche relative all’Atto di fideiussione (se
Garante Banca o Intermediario finanziario) e la Polizza
fideiussoria (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi
dell’art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016;
- le schede tecniche relative all’Atto di fideiussione (se
Garante Banca o Intermediario finanziario) e la Polizza
fideiussoria (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi
dell’art. 104, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.
In allegato il decreto del Ministero dello sviluppo
economico 19 gennaio 2018, n. 31
A cura di arch.
Paolo Oreto
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