Codice dei contratti: Dall’1 maggio stretta sugli arbitrati con tetto a 100.000 euro

18/04/2018

In riferimento alle previsioni di cui all’articolo 209, comma 16 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 gennaio 2018 recante "Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale".

Con il decreto in argomento sono fissati i criteri per la determinazione del compenso che spetta al collegio arbitrale, comprensivo del compenso del segretario nel caso di nomina. In particolare, è previsto che tale compenso non può superare i limiti fissati nella tabella inserita nell'allegato A al decreto, fissati in ragione del valore della controversia deferita in arbitrato.

Il decreto, costituito da due articoli, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, l’1 maggio 2018 e da tale data sostituirà l’articolo 10, commi da 1 a 6 e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.

Con il nuovo decreto gli scaglioni di importo, che nel previgente dm 398/2000 erano 8, sono ridotti a 5 con il compenso minimo per il primo scaglione che passa dalle vecchie 10.000.000 di lire (pari a circa 5.000 euro) a 5.000 euro ed il compenso massimo per l’ultimo scaglione che passa dalle vecchie 500.000.000 di lire (pari a circa 240.000 euro) a 100.000 euro. Si tratta di una stretta sugli arbitrati per i quali, in riferimento alla Tabella contenuta nell’allegato A al decreto stesso

i nuovi scaglioni di importo saranno i seguenti:

 

Valore della controversia

Compenso minimo

Compenso massimo

1

da 0 a € 500.000

€ 5.000

€ 20.000

2

da € 500.001 a € 2.500.000

€ 20.000

€ 35.000

3

da € 2.500.001 a € 10.000.000

€ 35.000

€ 60.000

4

da € 10.000.001 a € 30.000.000

€ 60.000

€ 75.000

5

≥ di € 30.000.001

€ 75.000

€ 100.000

Dagli importi sopra evidenziati resteranno escluse - come nella precedente disciplina - le spese per il funzionamento della camera arbitrale, fissate dall'articolo 209, comma 12 del Codice dei contratti (in verità nel decreto c’è un refuso in quanto il riferimento erroneamente è indicato al comma 15 e non al comma 12) nella misura pari all'uno per mille del valore della controversia.

Il compenso spettante al collegio arbitrale è ripartito tra i componenti e il segretario, se nominato, del collegio secondo i seguenti criteri:
al presidente del collegio spetta un compenso pari a quello spettante agli altri due componenti del medesimo collegio maggiorato di un importo non superiore al 20% del suddetto compenso;
al segretario, in caso di nomina da parte del presidente del collegio, spetta un compenso non superiore al 5% del compenso complessivo.

Per determinare il valore della controversia occorre effettuare la somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con l’aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione della domanda.

Il decreto sui compensi arbitrali può essere applicato anche nel caso di controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca la decadenza e l’annullamento d’ufficio della concessione con la precisazione che il valore della controversia è determinato con riferimento alla parte del contratto ancora da eseguire, tenendo conto degli atti aggiuntivi e delle varianti eventualmente intervenuti mentre nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di nullità o di annullamento del contratto, il valore coincide con l’importo originario del contratto.

Il nuovo Codice degli Appalti

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Con commento all'articolato del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Terza edizione aggiornata a dicembre 2017

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Ai fini della determinazione del valore della controversia, le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali. Non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.

Nel caso in cui l’arbitrato sia deciso con pronuncia di rito la misura dei compensi è sempre pari al minimo previsto dallo scaglione, aumentato al massimo di un importo pari al 0,05 per cento della differenza tra il valore della controversia e il minimo dello scaglione di riferimento, in presenza di elementi significativi di pregio.

Per ultimo, in caso di conciliazione è dovuto il compenso minimo indicato nella tabella di cui all’allegato A, ridotto della metà.

In allegato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 gennaio 2018 recante "Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale".

A cura di arch. Paolo Oreto



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