Entreranno in vigore il 5 maggio prossimo le
Linee guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recanti il “Monitoraggio delle
amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore
economico nei contratti di partenariato pubblico privato.
È stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del
20 aprile 2018 la delibera ANAC 28 marzo 2018.
Nella prima parte del documento sono contenute indicazioni
per l’identificazione e l’accurata valutazione dei rischi connessi
ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l’indizione
della procedura di gara.
Nella seconda parte sono riportate le prescrizioni sulle modalità
di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in
esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per
le amministrazioni aggiudicatrici.
Le nuove Linee guida sono costituite da due parti contenenti
l’Analisi e l’allocazione dei rischi (la prima) ed il monitoraggio
dell’attività dell’operatore economico (la seconda) suddivise nei
seguenti paragrafi:
- Il trasferimento dei rischi all’operatore economico
- Le diverse tipologie di rischio.
- La revisione del piano economico-finanziario
- La corretta definizione delle clausole contrattuali
- La matrice dei rischi
- Il flusso informativo per il monitoraggio sui rischi
- Resoconto economico-gestionale
- Entrata in vigore
ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e, quindi, il 5 maggio 2018.
Ricordiamo che:
- i contratti di partenariato pubblico privato (PPP), definiti
all’articolo 3, lettera eee), del Codice dei contratti di cui
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiscono una forma di
cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata
alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell’ambito
della quale i rischi legati all’operazione che si intende porre in
essere sono suddivisi tra le parti sulla base delle relative
competenze di gestione del rischio, fermo restando che (come
disposto dall’articolo 180, comma 3, del codice stesso) è
necessario che sia trasferito in capo all’operatore economico,
oltre che il rischio di costruzione, anche il rischio di
disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno,
il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione
dell’opera;
- per i contratti di concessione, che l’articolo 180, comma 8,
del codice dei contratti pubblici ricomprende nel PPP,
l’allocazione di tali rischi in capo all’operatore economico deve
sostanziarsi nel trasferimento allo stesso del cd. Rischio
operativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera zz), del codice
dei contratti pubblici, cioè nella possibilità per l’operatore
economico di non riuscire a recuperare, in condizioni operative
normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per
l’operazione.
In allegato le nuove linee guida n. 9
unitamente alla Relazione AIR (Analisi
dell’impatto della Regolamentazione).
A cura di arch.
Paolo Oreto
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