È disponibile la nuova versione del software
DOCET per la redazione dell'attestato di
prestazione energetica degli edifici residenziali esistenti con
superficie inferiore a 200 m2.
La nuova versione del DOCET (la v.3.18.04.50), predisposta da
ENEA in collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie della
Costruzione del CNR, è stata aggiornata tenendo conto delle norme
tecniche, dei decreti attuativi contenenti prescrizioni e requisiti
minimi degli edifici e delle nuove Linee Guida Nazionali per la
Certificazione Energetica degli Edifici. L’aggiornamento rispetto
alla versione precedente si è reso necessario a seguito
dell’implementazione delle nuove specifiche tecniche di riferimento
(serie UNI TS 11300 e la nuova serie UNI 10349:2016 sui dati
climatici).
DOCET v.3.18.04.50 è uno strumento indirizzato ai tecnici e agli
operatori del settore edilizio, utilizzabile solo per la
certificazione energetica edifici residenziali esistenti con
superficie utile inferiore o uguale a 200 m2 sia che si tratti di
singoli appartamenti che edifici (se costituenti un’unica unità
immobiliare) fatta eccezione per i casi in cui si rediga l’APE in
conseguenza di una ristrutturazione importante.
La novità di DOCET v.3.18.04.50
La nuova versione del DOCET è stata implementata al fine di
produrre un file di interscambio nel formato *.xml standard
nazionale ridotto v.12. La finalità del file xml è quella di
consentire il trasferimento dei dati contenuti nell'Attestato di
Prestazione Energetica delle nuove Certificazioni Energetiche tra i
software utilizzati dai certificatori per la redazione
dell'Attestato e i sistemi informatici predisposti dalle Regioni
per il suo invio.
Con questa nuova release di DOCET è quindi possibile la
trasmissione degli APE ai sistemi informativi predisposti dalle
Regioni attraverso il file di interscambio generato dal
software.
Tale tracciato è stato inoltre adottato da ENEA per il
trasferimento degli APE dai sistemi regionali al Sistema
Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica a livello
nazionale (SIAPE) istituito da ENEA (in recepimento del decreto
Linee Guida 2015) al fine di recepire tutti gli APE degli edifici a
livello nazionale.
E’ in fase di ulteriore sviluppo la predisposizione di DOCET per
la generazione del file *.xml standard nazionale nella versione
“estesa” che riporterà, oltre alle informazioni contenute nell’APE,
anche una serie di dati di input (caratteristiche dell’edificio) e
di output (risultati di calcolo intermedi e finali).
La versione attualmente disponibile è un'ulteriore evoluzione di
quella (v.3.16.06.47) che compare nell’elenco degli applicativi
informatici che hanno ottenuto la certificazione di conformità ai
sensi del DLgs. 192/2005 e s.m.i. e che è stata progettata e
sviluppata conformemente alle normative UNI TS 11300 - parti 1 e
2:2014, UNI TS 11300 parte 3:2010, UNI TS 11300 parte 4:2012 e ha
implementato le specifiche tecniche di recente pubblicazione: UNI
TS 11300 parte 5: 2016 e la serie UNI 10349: 2016.
La normativa in vigore
La normativa in vigore per quanto riguarda la certificazione
energetica degli edifici è oggi composta da:
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.
192 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
- Legge 3 agosto 2013, n. 90 recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento
della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale"
- D.M. 26 giugno
2015 recante "Applicazione delle metodologie
di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (C.d.
"Decreto Metodologie") - Definisce le
modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle
prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle
fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in
materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità
immobiliari, sia per gli edifici pubblici che privati, siano essi
edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazione.
- D.M. 26
giugno 2015 recante "Schemi e modalità di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto
ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
di prestazione energetica negli edifici" (C.d.
"Decreto Relazione tecnica") - Definisce gli
schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie
di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti,
interventi di riqualificazione energetica.
- D.M. 26 giugno
2015 recante "Adeguamento del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici"
(C.d. "Decreto Linee guida") - Si pone la finalità
di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione
della prestazione energetica degli edifici e delle unità
immobiliari su tutto il territorio nazionale e definisce:
a) le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione
energetica degli edifici, che si propongono di risolvere il
problema della normativa a macchia di leopardo che ne ha reso
difficile l'applicazione a livello regionale;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo
Stato e le regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli
attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.
Per il calcolo della prestazione energetica negli edifici, ivi
incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, si devono seguire i
dettami delle seguenti norme tecniche nazionali e le loro
successive modificazioni e integrazioni:
- Raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni
energetiche degli edifici – Determinazione dell’energia primaria e
della prestazione energetica EP per la classificazione
dell’edificio” e successive norme tecniche che ne
conseguono;
- UNI/TS 11300-1 “Prestazioni energetiche
degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia
termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e
invernale”;
- UNI/TS 11300-2 “Prestazioni energetiche
degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la
produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e
l’illuminazione”;
- UNI/TS 11300-3 “Prestazioni energetiche
degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva”;
- UNI/TS 11300-4 “Prestazioni energetiche
degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri
metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione
acqua calda sanitaria”;
- UNI/TS 11300-5 "Prestazioni energetiche
degli edifici - Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della
quota di energia da fonti rinnovabili";
- UNI/TS 11300-6 "Prestazioni energetiche
degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia
per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili";
- UNI EN 15193 “Prestazione energetica degli
edifici – Requisiti energetici per illuminazione”.
All'art. 3, comma 2 del Decreto Metodologie (D.M. 26 giugno
2015)sono anche richiamate le seguenti norme:
Norme per la determinazione della prestazione energetica
del sistema edificio-impianto
- UNI EN ISO 13790 “Prestazione energetica
degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscaldamento e il raffrescamento”.
Norme per la caratterizzazione
dell’involucro
- UNI EN ISO 6946 “Componenti ed elementi
per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo
di calcolo”.
- UNI EN ISO 10077-1 “Prestazione termica di
finestre, porte e chiusure oscuranti – Calcolo della trasmittanza
termica – Parte 1: Generalità”.
- UNI EN ISO 10077-2 “Prestazione termica di
finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza termica –
Metodo numerico per i telai”.
- UNI EN ISO 13786 “Prestazione termica dei
componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche –
Metodi di calcolo”.
- UNI EN ISO 13789 “Prestazione termica
degli edifici – Coefficienti di trasferimento del calore per
trasmissione e ventilazione – Metodo di calcolo”.
- UNI EN ISO 13370 “Prestazione termica
degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno –
Metodi di calcolo”.
- UNI EN ISO 10211 “Ponti termici in
edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Calcoli
dettagliati”.
- UNI EN ISO 14683 “Ponti termici in
edilizia – Coefficiente di trasmissione termica lineica – Metodi
semplificati e valori di riferimento”.
- UNI EN ISO 13788 “Prestazione igrotermica
dei componenti e degli elementi per edilizia – Temperatura
superficiale interna per evitare l’umidità superficiale critica e
condensazione interstiziale – Metodo di calcolo”.
- UNI EN 13363-1 “Dispositivi di protezione
solare in combinazione con vetrate – Calcolo della trasmittanza
solare e luminosa – Parte 1: Metodo semplificato”.
- UNI EN 13363-2 “Dispositivi di protezione
solare in combinazione con vetrate – Calcolo della trasmittanza
solare e luminosa – Parte 2: Metodo di calcolo
dettagliato”.
- UNI 11235 “Istruzioni per la
progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di
coperture a verde”.
Norme per la ventilazione
- UNI 10339 “Impianti aeraulici a fini di
benessere – Generalità, classificazione e requisiti – Regole per la
richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura”.
- UNI EN 13779 “Ventilazione degli edifici
non residenziali – Requisiti di prestazione per i sistemi di
ventilazione e di climatizzazione”.
- UNI EN 15242 “Ventilazione degli edifici –
Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d’aria negli
edifici, comprese le infiltrazioni”.
Banche dati e norme di supporto
- UNI 10349-1-2-3 “Riscaldamento e
raffrescamento degli edifici – Dati climatici”.
- UNI 10351 “Materiali da costruzione –
Conduttività termica e permeabilità al vapore”.
- UNI 10355 “Murature e solai – Valori di
resistenza termica e metodo di calcolo”.
- UNI EN 410 “Vetro per edilizia –
Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle
vetrate”.
- UNI EN 673 “Vetro per edilizia –
Determinazione della trasmittanza termica (valore U) – Metodo di
calcolo”.
- UNI EN ISO 7345 “Isolamento termico –
Grandezze fisiche e definizioni”.
- UNI 8065 “Trattamento dell’acqua negli
impianti termici ad uso civile”.
- UNI EN 303-5 “Caldaie per riscaldamento –
Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale e
automatica, con una potenza termica nominale fino a 300 kW – Parte
5: Terminologia, requisiti, prove e marcatura”.
FAQ
Quando occorre redigere l'Attestato di Prestazione
Energetica?
L'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, modificato dal D.L. 4 giugno
2013, n. 63 e dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, prevede che
l'attestato di prestazione energetica sia rilasciato:
- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o
locati ad un nuovo locatario;
- per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti - in questi casi è necessario redigere
l'APE prima del rilascio del certificato di agibilità;
- per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250
m2.
L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione
energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso
di validità, rilasciato conformemente alla direttiva
2002/91/CE.
Sono esclusi dall'obbligo di dotazione dell'attestato di
prestazione energetica i seguenti casi:
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore
a 50 m2;
- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono
riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o
utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le
attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o
la climatizzazione;
- gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di
impianti di climatizzazione;
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di
edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui
all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard
non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali
box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi,
strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
L'attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con
riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e
assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di
efficienza energetica;
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di
attività religiose;
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato
nell'atto notarile;
- i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga
dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita,
purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto
notarile. In particolare si fa riferimento:
- agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale",
cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi
dell'involucro edilizio;
- agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture
e degli impianti tecnologici;
- i manufatti non qualificabili come "sistemi costituiti dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e
da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano
stabilmente al suo interno", ad esempio: una piscina all'aperto,
una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.
Per i ruderi e per i manufatti
di cui all'ultimo punto, resta fermo l'obbligo di presentazione,
prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova
relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme
per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di
presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia
di inizio attività, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha
titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti
contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.
Cosa succede in caso di omessa dichiarazione o
allegazione dell'APE?
Per i trasferimenti a titolo oneroso e per i contratti di
locazione, la mancata dichiarazione e allegazione dell'APE comporta
per entrambe le parti una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000 a euro 18.000. Nel caso di locazione di singole unità
immobiliari la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000, e se la
durata della locazione non eccede i tre anni, è ridotta alla
metà.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque
dall'obbligo di presentare al Ministero dello sviluppo economico la
dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica
entro quarantacinque giorni.
Qual è la validità dell'Attestato di Prestazione
Energetica?
L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale
massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a
ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che
modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità
immobiliare. In particolare, l'APE deve essere aggiornato ogni
volta che si interviene su più del 25% dell'involucro edilizio o si
migliora del 5% il rendimento degli impianti, ed in ogni caso ogni
qualvolta si modifichi la prestazione energetica
La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle
prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza
energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per
gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di
adeguamento. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,
l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza
non rispettata per le predette operazioni di controllo di
efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto sono
allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione
energetica.
In cosa consiste la procedura per il rilascio
dell'APE?
La procedura di attestazione della prestazione energetica degli
immobili comprende una serie di operazioni svolte dai
soggetti certificatori, ovvero:
- rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di
una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione
dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale
redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli
interventi di riqualificazione energetica che risultano
economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
- il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle
caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche
dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche
caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove
disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
- l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e
la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di
calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli
usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli
indici di prestazione energetica totale e parziali;
- l'individuazione delle opportunità di intervento per il
miglioramento della prestazione energetica in relazione alle
soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai
tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
- la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di
prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e
le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di
riqualificazione individuati;
- il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.
La novità più rilevante rispetto alle precedenti linee guida sta
nell'avere messo nero su bianco l'obbligo di
sopralluogo.
Quali sono le sanzioni?
Il professionista qualificato che rilascia la
relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità
stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica
degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è
punito con unasanzione amministrativa non inferiore a 700
euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la
regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo
le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o
collegi professionali per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
Il direttore dei lavori che omette di
presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e
l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del
certificato di agibilità, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000
euro. Il comune che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per
i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici di nuova
costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti, il costruttore o il
proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000
euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari
nel caso di vendita, il
proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000
euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di
prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari
nel caso di nuovo contratto di locazione, il
proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800
euro.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i
parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o
locazione, il responsabile dell'annuncio
è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500
euro e non superiore a 3000 euro.
Chi può redigere l'Attestato di Prestazione
Energetica
Il DPR 16 aprile 2013, n. 75, entrato in vigore il 12 luglio
2013, ha definito i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
L'argomento è stato ritoccato dal punto di vista normativo più
volte e si è assestato con la pubblicazione del Decreto-Legge 23
dicembre 2013, n. 145 (c.d. Destinazione Italia, convertito dalla
Legge n. 9/2014) che ha modificato DPR 16 aprile 2013, n. 75 nella
parte in cui definisce i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
In particolare, l'art. 2 del DPR n. 75/2013 (Riconoscimento e
disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione
energetica degli edifici) definisce quali sono i soggetti abilitati
ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi
riconosciuti come soggetti certificatori, ovvero:
- i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è
riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti
nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività
con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e
la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b)
del DPR;
- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare
attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di
ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati
presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro
soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI
CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei
vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre
che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici
abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è
riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
- le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2,
lettera a) del DPR, che operano conformemente alle disposizioni di
recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di
tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è
riportata al comma 2, lettera b) del DPR.
In virtù delle ultime modifiche, oggi è possibile distinguere 2
casi.
PRIMO CASO, professionisti:
- in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa;
- abilitato all'esercizio della professione;
- iscritto all'albo professionale.
In questo caso il tecnico potrà redigere l'APE senza svolgere
alcun corso aggiuntivo.
I titoli di studio per i quali sarà possibile redigere direttamente
l'APE sono i seguenti.
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO di cui al decreto
del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.:
- Architettura
- Ingegneria Chimica
- Ingegneria civile
- Ingegneria elettrica
- Ingegneria nucleare
- Ingegneria gestionale
- Ingegneria meccanica
- Ingegneria industriale
- Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- Scienza dei materiali
- Ingegneria dei materiali
- Scienze forestali ed ambientali
- Scienza agrarie tropicali e subtropicali
- Scienze e tecnologie agrarie
L'equipollenza di questi titoli di studio con le Lauree
Magistrali e Specialistiche si effettua tramite il D.M. 5 maggio
2004 pubblicato sulla G.U.R.I. 21-08-2004, n. 196 - S.O.
LAUREA MAGISTRALE di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.:
- LM-4 Architettura
- LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
- LM-21 Ingegneria biomedica
- LM-22 Ingegneria Chimica
- LM-23 Ingegneria civile
- LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
- LM-25 Ingegneria dell'automazione
- LM-26 Ingegneria della sicurezza
- LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
- LM-28 Ingegneria elettrica
- LM-29 Ingegneria elettronica
- LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
- LM-31 Ingegneria gestionale
- LM-32 Ingegneria informatica
- LM-33 Ingegneria meccanica
- LM-34 Ingegneria navale
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
- LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
- LM-69 Scienza e tecnologie dei materiali
- LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
- LM-73 Scienza e ingegneria forestali ed ambientali
LAUREA SPECIALISTICA di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
in data 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 23-01-2001, n.
18 - S.O.:
- 4/S Architettura e ingegneria civile
- 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica
- 26/S Ingegneria biomedica
- 27/S Ingegneria Chimica
- 28/S Ingegneria civile
- 29/S Ingegneria dell'automazione
- 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni
- 31/S Ingegneria elettrica
- 32/S Ingegneria elettronica
- 33/S Ingegneria energetica e nucleare
- 34/S Ingegneria gestionale
- 35/S Ingegneria informatica
- 36/S Ingegneria meccanica
- 37/S Ingegneria navale
- 38S Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- 61/S Scienza e ingegneria dei materiali
- 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
- 77/S Scienza e tecnologie agrarie
- 81/S Scienze della tecnologie della chimica industriale
LAUREA DI I LIVELLO di cui al decreto
ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.I.
06-07-2007, n. 155 - S.O.
- L7 Ingegneria civile e ambientale
- L9 Ingegneria industriale
- L17 Scienze dell'architettura
- L23 Scienze e tecniche dell'edilizia
- L25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
LAUREA TRIENNALE di cui al decreto
ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato sulla G.U.R.I.
19-10-2000, n. 245 - S.O.
- 4 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
- 8 Ingegneria civile e ambientale
- 10 Ingegneria industriale
- 20 Scienze tecnologiche agrarie, agroalimentari e
forestali
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA, SETTORE TECNOLOGICO, IN
UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
- C1 Meccanica, meccatronica ed energia
- C3 "Elettronica ed elettrotecnica" "articolazione
elettrotecnica"
- C8 Agraria, agroalimentare e "agroindustria" articolazione
"gestione dell'ambiente e del territorio"
- C9 Costruzioni, ambiente e territorio
DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE IN UNO DEI SEGUENTI
INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Meccanica
- Termotecnica
- Aeronautica
- Energia nucleare
- Metallurgia
- Navalmeccanica
- Metalmeccanica
Il tecnico abilitato, senza abilitazione professionale
riguardante la progettazione di edifici e degli impianti necessari
per la climatizzazione, dovrà comunque frequentare il corso di 80
ore previsto dalla norma. Il tecnico abilitato che ricade in questa
prima ipotesi opera quindi all'interno delle proprie competenze.
Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o
nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di
competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico
abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti
professionali su cui è richiesta la competenza.
SECONDO CASO, professionisti:
- in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa;
- anche se iscritti nel rispettivo albo professionale, deve
seguire il corso abilitante di 80 ore previsto dalla norma.
I titoli di studio per i quali sarà possibile redigere l'APE
dopo aver frequentato il corso sono i seguenti.
LAUREA MAGISTRALE di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato sulla G.U.R.I. 09-07-2007, n. 157 - S.O.
- LM-17 Fisica
- LM-40 Matematica
- LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
- LM-54 Scienze chimiche
- LM-60 Scienze della natura
- LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
- LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
- LM-79 Scienze geofisiche
LAUREA DI I LIVELLO di cui al decreto
ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato pubblicato sulla
G.U.R.I. 06-07-2007, n. 155 - S.O.
- L8 Ingegneria civile e ambientale
- L21 Ingegneria industriale
- L27 Scienze dell'architettura
- L30 Scienze e tecniche dell'edilizia
- L32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
- L34 Scienze geologiche
- L35 Scienze matematiche
LAUREA SPECIALISTICA di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
in data 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 23-01-2001, n.
18 - S.O.
- 20/S Fisica
- 45/S Matematica
- 50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
- 62/S Scienze chimiche
- 68/S Scienze della natura
- 82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
- 85/S Scienze geofisiche
- 86/S Scienze geologiche
LAUREA TRIENNALE di cui al decreto
ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato sulla G.U.R.I.
19-10-2000, n. 245 - S.O.
- 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale
- 9 Ingegneria dell'informazione
- 16 Scienze della terra
- 21 Scienze e tecnologie chimiche
- 25 Scienze e tecnologie fisiche
- 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
- 32 Scienze matematiche
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA, SETTORE TECNOLOGICO, IN
UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI E ARTICOLAZIONI di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
- C1 Meccanica, meccatronica ed energia
- C2 Trasporti logistica
- C3 "Elettronica ed elettrotecnica" "articolazione elettronica e
automazione"
- C4 Informatica e telecomunicazioni
- C5 Grafica e comunicazione
- C6 Chimica, materiali e biotecnologie
- C7 Sistema moda
- C8 Agraria, agroalimentare e agroindustria "articolazione"
produzione e trasformazioni e viticoltura ed enologia
DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222
e successive modifiche e integrazioni:
- Arti fotografiche
- Arti grafiche
- Chimica conciaria
- Chimica industriale
- Chimica nucleare
- Costruzioni aeronautiche
- Cronometria
- Disegni dei tessuti
- Elettronica industriale
- Energia nucleare
- Fisica industriale
- Tecnologie alimentari
- Industria cartaria
- Industrie cerealicole
- Industrie metalmeccaniche
- Industria mineraria
- Industria navalmeccanica
- Industria ottica
- Industria tessile
- Industria tintoria
- Maglieria
- Materie plastiche
- Meccanica di precisione
- Metallurgia
- Telecomunicazioni
- Confezione industriale
- Elettronica e programmazione
DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO
- Astronomia
- Fisica
- Ingegneria aerospaziale
- Ingegneria biomedica
- Ingegneria medica
- Ingegneria elettronica
- Ingegneria delle telecomunicazioni
- Ingegneria informatica
- Ingegneria navale
- Matematica
- Pianificazione territoriale e urbanistica
- Pianificazione territoriale e urbanistica e ambientale
- Politica del territorio
- Urbanistica
- Chimica
- Scienze naturali
- Scienze geologiche
- Scienze ambientali
L'equipollenza di questi titoli di studio con le Lauree
Magistrali e Specialistiche si effettua tramite il D.M. 5 maggio
2004 pubblicato sulla G.U.R.I. 21-08-2004, n. 196 - S.O.
A cura di Redazione
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