04/05/2018
In data 15 dicembre 2016 sono state approvate dal
CNAPPC, ovvero Consiglio Nazionale degli
Architetti, Paesaggisti e Conservatori, le nuove linee guida
del regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale
obbligatorio per il triennio 2017/2019.
In collaborazione con l’azienda Pedago, che da anni si occupa di
formazione professionale, vi forniremo in questo articolo una
sintesi efficace delle nozioni contenute nel regolamento, elencando
i vari modi in cui è possibile ottenere i CFP,
nella speranza che ciò possa essere di aiuto agli architetti
iscritti al consiglio nazionale per adempiere l’obbligo di
formazione professionale continua.
Dal 1° Luglio 2017 è in vigore il nuovo
regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale degli
architetti iscritti all’albo.
Le direttive, valide per il triennio 2017/2019, sono
ancora una volta finalizzate a:
Per quanto poi riguarda le tempistiche, il periodo entro cui
portare a termine le attività di aggiornamento continua ad essere
triennale.
Ogni iscritto ha quindi l’obbligo di acquisire nel triennio
60 crediti formativi professionali di cui almeno
12 devono derivare da attività di aggiornamento e
sviluppo professionale sui temi di Deontologia e
Discipline Ordinistiche.
Ricordiamo che l’obbligo formativo decorre dal 1°
gennaio dell’anno successivo alla prima iscrizione all’ordine.
Come facilmente comprensibile i crediti formativi professionali sono l’unità di misura dell’aggiornamento e dello sviluppo professionale, ma come si fa ad ottenerli?
A dire il vero ci sono diverse modalità con cui gli architetti possono acquisire CFP:
Ognuna di queste attività riconosce un numero prestabilito di crediti formativi che dipende dalla durata e dalla complessità dell’argomento trattato.
Di norma l’obbligo di formazione continua vige per tutti gli
iscritti all’ordine, fatta eccezione per i professionisti con
almeno 20 anni di iscrizione all’albo che hanno
compiuto 70 anni di età, per loro l’obbligo
cessa.
Tuttavia ci sono altri casi in cui si può richiedere
l’esonero dal conseguimento dei CFP, e sono i
seguenti:
Ricordiamo che tutte le richieste di esonero dovranno essere presentate sul portale I@MATERIA selezionando il proprio ordine regionale e seguendo le istruzioni.
Secondo il Regolamento dell’ordine degli Architetti, i professionisti iscritti all’albo che non conseguono i cfp necessari entro il periodo previsto sono punibili con le seguenti sanzioni:
Si tratta di provvedimenti applicati in base all’entità della mancanza.
La Censura si applica quando la mancanza di crediti è pari o inferiore a 12 cfp, si tratta di una dichiarazione formale in cui si notifica l’inadempienza.
La Sospensione invece si applica nel caso in cui la mancanza sia superiore a 12 cpf e comporta per l’architetto inadempiente una cessazione dell’esercizio professionale la cui durata è proporzionale al numero di crediti mancanti.