Non è obbligatorio aderire alle convenzioni quadro Consip

07/05/2018

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1937 del 28 marzo 2018 afferma che non è obbligatorio aderire alle convenzioni quadro Consip.

Tutto nasce con bando di gara con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procedeva alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non utilizzando una convenzione Consip.

L’impresa aggiudicataria della gara Consip si rivolgeva al TAR del Lazio che con sentenza n. 9528 del 4 settembre 2017 dichiarava inammissibile il ricorso. La stessa impresa si rivolgeva allora al Consiglio di Stato che con sentenza n. 1937 del 28 marzo 2018 dava ragione al MIBACT relativamente alla scelta con cui aveva deciso di non aderire a una convezione quadro per l'affidamento di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

Ricordiamo che per gli stessi servizi la Consip, in data 9 dicembre 2015, aveva aggiudicato con procedura aperta un appalto per 110 milioni avente ad oggetto i servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni.

I giudici di palazzo Spada nella sentenza n. 1937/2018 hanno dato ragione al MIBACT precisando che “fermo il carattere di principio del dovere di cui al richiamato articolo 26 (comma 3 della legge 488/99), nondimeno permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all'esito delle convenzioni-quadro”.

Nella sentenza, per altro, viene al riguardo citato il quarto periodo del comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 in cui è precisato che la disposizione del primo periodo dello stesso comma 1 che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione del richiamato articolo 26 non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

In riferimento, pertanto, a tale quarto periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il Consiglio di Stato, nella sentenza in argomento, precisa che “Così come la disposizione consente la stipula di contratti che esulano dagli obblighi di ricorso alle procedure centralizzate gestite dalla Consip, così anche la medesima disposizione legittima l'indizione di procedure miranti a conseguire razionalizzazione di spesa e risparmi maggiori rispetto a quelli conseguibili con l'adesione al programma di razionalizzazione di cui richiamato articolo 26”.

Tra l’altro nel caso in argomento emerge la complessiva convenienza economica della scelta di indire un’autonoma procedura su base nazionale perché è sufficiente rilevare come la sommatoria dei costi connessi all’eventuale affidamento con la convenzione Consip di tutti i lotti necessari a coprire il fabbisogno in ambito nazionale avrebbe comportato un costo pari ad oltre 19,52 milioni di euro nel triennio, mentre l’importo a base d’asta per i servizi messi autonomamente a gara dal Ministero è stato pari a circa 14,33 milioni di euro (al lordo del ribasso d’asta) con un risparmio di 5 milioni circa, al lordo del ribasso.

In allegato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1937 del 28 marzo 2018 e la sentenza del TAR Lazio n. 9528 del 4 settembre 2017

 A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 



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