Linee guida ANAC Vigilanza privata: Il parere del Consiglio di Stato

15/05/2018

Il Consiglio di Stato con parere 3 maggio 2018 n. 1173 si è pronunciato sull’aggiornamento della Determinazione n. 9 del 22 luglio 2015 relativa alle “Linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata”.

A seguito del recepimento del parere interlocutorio del Consiglio di Stato del 24 ottobre 2017, n. 2192, l’Autorità ha ritenuto necessario sottoporre a consultazione l’aggiornamento della Determinazione n. 9/2015 al nuovo Codice degli appalti.
L’aggiornamento delle linee guida si è reso necessario per tener conto delle modifiche introdotte dalla disciplina sulle certificazioni indipendenti per la verifica del possesso dei requisiti necessari a ottenere il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata, nonché di quelle introdotte dal d.lgs. 50/2016 ed, in particolare, per quanto concerne la suddivisione in lotti, il criterio di aggiudicazione e la clausola sociale.

Il Consiglio di Stato, si esprime sulle linee guida in argomento in riferimento alla nota prot. n. 29972 del 6 aprile 2018 (pervenuta in data 13 aprile 2018) con la quale il Presidente dell’ANAC ha trasmesso il nuovo testo delle linee guida dopo un precedente parere interlocutorio reso nell’adunanza del 14 settembre 2017 a seguito del quale l’ANAC ha posto in consultazione-online l’aggiornamento delle citate linee guida.

Il parere è favorevole con le considerazioni esposte nel parere stesso che si riferiscono in sintesi:

  • ad alcune considerazioni sul quadro giuridico di riferimento (par. 5);
  • ai cosiddetti servizi di global service pure per lo svolgimento di compiti rientranti tra quelli disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dal suo regolamento, come servizi di vigilanza (par. 6);
  • alla possibilità per la stazione appaltante di effettuare un’unica gara comprendente più servizi
  • (es. vigilanza armata, custodia e portierato) (par. 7);
  • all’impossibilità che alla gara per l’aggiudicazione del servizio di vigilanza partecipino “agenzie di affari”, che successivamente individuano i prestatori del suddetto servizio (par. 8);
  • alla opportunità di esporre il quadro normativo attualmente vigente che è sicuramente incentrato sulla preferenza, non assoluta, per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ferma restando la necessità di sussumere la fattispecie concreta nella previsione legale (par. 9);
  • ai criteri di aggiudicazione e alle verifiche da effettuare sulla congruità delle offerte con particolare riferiento alla componente del costo del lavoro in sede di valutazione dell’offerta anche sotto il profilo della anomalia della stessa (par. 10).

In allegato il parere del Consiglio di Stato 3 maggio 2018 n. 1173.

A cura di arch. Paolo Oreto



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