Sulla Gazzetta ufficiale n. 120 del 25 maggio 2018 è stata
pubblicata la delibera ANAC 2 maggio 2018, n.
424 che ha approvato, in via definitiva le “Linee
Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Offerta economicamente più vantaggiosa” - Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016.
Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del
Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018”. Le nuove linee guida sono
state pubblicate successivamente al Parere n. 966 del 13 aprile 2018 con
il quale il Consiglio di Stato non ha evidenziato particolari
criticità.
Alla delibera è allegata una breve Relazione illustrativa
in cui viene affermato che le modifiche apportate dal Decreto
correttivo al Codice, in ordine all’offerta economicamente più
vantaggiosa in generale, hanno riguardato soprattutto l’ambito
oggettivo di applicazione dell’OEPV secondo il miglior rapporto
qualità/prezzo, e l’introduzione del limite massimo attribuibile al
peso della componente economica (massimo il 30%), così come
previsto dal comma 10-bis dell’art. 95.
Le modifiche introdotte al testo originario sono le
seguenti:
- a) revisione delle ipotesi generali di utilizzo del criterio
esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il
miglior rapporto qualità/prezzo, così come modificati dal decreto
correttivo (art. 95, comma 3);
- b) revisione dei casi di utilizzo facoltativo del criterio del
minor prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95,
comma 4);
- c) ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo
necessario del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tra i
quali si evidenziano talune ipotesi di affidamento di servizi
sociali (artt. 142, 144) e la gran parte delle ipotesi di
partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale
(artt. 183, 187, 188, 195);
- d) richiamo del limite del 30% alla componente economica
dell’offerta (art. 95, comma 10-bis);
- e) inserimento della previsione che impedisce la valutazione di
opere aggiuntive sotto forma di varianti migliorative in fase di
offerta (art. 95, comma 14-bis), fornendo al riguardo una
esplicitazione della ratio sottesa alla norma.
Nella relazione è, anche, aggiunto, in merito alle osservazioni
contenute nel Parere del Consiglio di Stato, pur ritenendole
altamente condivisibili che:
- l’effettuazione della VIR sulle Linee guida n. 2 non appare, al
momento prioritaria, trattandosi di Linee guida non vincolanti,
rispetto, invece, ad altre che presentano un maggiore impatto
regolatorio sull’attuale assetto del mercato, stante il loro
carattere vincolante;
- in ordine agli altri due interessanti temi prospettati nel
parere (indicazioni sulle modalità di utilizzo del criterio del
miglior rapporto qualità prezzo, nei casi in cui l’affidamento sia
disposto sulla base di un progetto esecutivo e scelta opzionale tra
quest’ultimo criterio e il criterio del prezzo più basso), l’ANAC
ha ritenuto che, trattandosi di temi specifici, uno dei quali
riguarda l’affidamento dei lavori, essi potranno avere specifico
approfondimento, previa consultazione del mercato, anche
nell’ambito della redazione dei Bandi tipo sull’affidamento di
appalti di lavori ovvero in atti di regolazione ad hoc.
Le nuove Linee guida contengono i seguenti paragrafi:
- I. IL QUADRO NORMATIVO
- II. I CRITERI DI VALUTAZIONE
- III. LA PONDERAZIONE
- IV. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI
- V. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI: I CRITERI
MOTIVAZIONALI
- VI. LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
- 1. Il metodo aggregativo compensatore
- 2. Il metodo Electre
- 3. Il metodo Topsis.
In allegato la delibera ANAC 2 maggio 2018, n. 424
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e la Relazione illustrativa.
A cura di arch.
Paolo Oreto
© Riproduzione riservata