Concessione di lavori, via libera alle gare sul progetto definitivo o di fattibilità

30/05/2018

La concessione di lavori può essere affidata ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica (il vecchio progetto preliminare).

Ad affermarlo è il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone (principale candidato ad occupare il Ministero delle Infrastrutture del Governo prossimo Cottarelli) con la delibera 9 maggio 2018, n. 437 recante "Livello di progettazione necessario per l’affidamento di una concessione di lavori", che in riferimento alle diverse richieste di chiarimento ha ritenuto necessario fornire indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in merito al livello di progettazione per l’affidamento di concessioni, nelle more di emanazione del decreto previsto dall'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che è alle battute finali avendo ricevuto il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 25 maggio scorso.

Nella sua trattazione Cantone ricorda che la previgente normativa (il D.Lgs. n. 163/2006) prevedeva la possibilità per la stazione appaltante di affidare una concessione di lavori ponendo a base di gara il progetto preliminare. Ad oggi, sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera uu) del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante sembra avere due possibilità:

  • affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto definitivo;
  • affidare la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che ha sostituito il progetto preliminare.

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 59/2017 (c.d. Decreto correttivo), si è prevista la possibilità di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo redatto dall’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori (articolo 59, comma 1-bis, Codice dei contratti pubblici). Il decreto correttivo ha, altresì, ampliato le ipotesi eccezionali di ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, includendo, in aggiunta alle ipotesi già indicate, anche quella della locazione finanziaria e delle opere di urbanizzazione a scomputo.

Il comma 1, secondo periodo, dell’articolo 59 del codice sancisce l’obbligo di affidare i lavori pubblici ponendo a base di gara il progetto esecutivo, fatta salva la possibilità, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, per i casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, di affidare congiuntamente progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Per i casi di cui al comma 1-bis, quindi, l’affidamento può avvenire anche sulla base del progetto definitivo e, in tal caso, il contratto avrà ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.

Non è altrettanto chiara la definizione del livello di progettazione che può essere affidato congiuntamente all’esecuzione dei lavori nelle ulteriori ipotesi di inapplicabilità del divieto di ricorso all’appalto integrato, delineate all’articolo 59, comma 1, terzo periodo del Codice, tra cui è ricompresa anche la concessione di lavori; la norma si limita, infatti, a elencare una serie di ipotesi per le quali il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione non si applica, senza specificare il livello di progettazione cui si fa riferimento.

La mancata specificazione, a differenza di quanto fatto al comma 1-bis del medesimo articolo ove si parla espressamente di progettazione esecutiva, lascia presupporre che il legislatore abbia inteso far riferimento alla possibilità di affidare, congiuntamente all’esecuzione, non solo la progettazione esecutiva ma anche la progettazione definitiva.

In definitiva, secondo l'Anticorruzione la concessione di lavori può essere affidata ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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