AEE o non AEE, questo è il problema (e dal 15 Agosto che accade?)

31/05/2018

RAEE, la rivoluzione è dietro l’angolo? Non proprio, scopriamo il perché insieme. In questi ultimi mesi si sente parlare tanto di “Open Scope” per i RAEE. Ma cosa è di preciso? Perchè fa notizia?

In questo articolo vogliamo aiutarti a capirci qualcosa in più così da poter orientare la tua azienda e le tue decisioni nel modo corretto, adempiendo ai nuovi obblighi normativi che decoreranno dal 15 Agosto 2018. Il riferimento normativo che occorre leggere è il D.Lgs. 49/2014 che abroga quasi completamente il D.Lgs. 151/2005 e disciplina il campo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e conseguentemente anche la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici ormai conosciuti ampiamente con l’acronimo RAEE. A far data dal 15 Agosto 2018 entra in vigore il “campo aperto” (Open Scope) di applicazione del D.Lgs. 49/2014 come già previsto dalla direttiva 2012/19/UE.

Ci sarà un vera rivoluzione nel settore dei RAEE? Non proprio, ma è vero che alcune cose cambiano ed è bene essere informati ed aggiornati sull’argomento per trovarsi preparati.

Partiamo dai fondamentali. La definizione di Apparecchiature Elettrica ed elettronica non cambia rispetto a quanto già conosciamo. AEE: Apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua. RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettrice o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene. Ciò che cambia realmente a partire dal 15 Agosto 2018 lo si evince nella relazione COM(2017) 171 final del 18 Aprile 2017 nel riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE: Le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’allegato 1 della nuova direttiva RAEE alle 6 nuove categorie dell’allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.

Quindi che succede? Per chi ha avuto modo di leggere integralmente il D.Lgs 49/2014 si sarà reso conto che vi erano degli allegati, i quali hanno una importanza rilevante nell’applicazione del decreto stesso. A partire dal 15 agosto 2018 l’allegato I del D.Lgs. 49/2014 che contiene le classiche dieci categorie di AEE ed una loro descrizione puntuale, viene sostituito dall’allegato III che ne contiene solo sei. Si riducono così le tipologie di AEE? Assolutamente no. Le sei categorie sono ora molto più generiche (open scope per l’appunto) come è possibile vedere: Allegato III del D.Lgs. 49/2014 Categorie di AEE, rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell’articolo 2, comma 1 , lettera b). Apparecchiature per lo scambio di temperatura; Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cmq; Lampade; Apparecchiature di grnadi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: Elettrodomestici; Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; Apparecchiature di consumo; Lampadari; Apparecchiature per riprodurre suoni o immagini; Apparecchiature musicali; Strumenti elettrici ed elettronici; Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; Dispositivi medici; Strumenti di monitoraggio e di controllo; Distributori automatici; Apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1,2 e 3; Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: Apparecchiature di consumo; Lampadari; Apparecchiature per riprodurre suoni o immagini; Apparecchiature musicali; Strumenti elettrici ed elettronici; Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; Dispositivi medici; Strumenti di monitoraggio e di controllo; Distributori automatici; Apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.

Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1,2,3 e 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm). Come si può osservare l’elenco è più generico, rispetto al precedente, ed abbraccia la quasi totalità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in commercio. Ciò si traduce di conseguenza in un maggior numero di prodotti che potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del decreto. Tale conseguenza risolve un problema che spesso si presenta per il quale un produttore che non riusciva ad inquadrare un suo prodotto tra le AEE, secondo le definizioni dell’allegato oggi vigente, presenti nelle dieci categorie dell’allegato I, non faceva rientrare il suo prodotto tra le AEE che quindi veniva posto al di fuori del campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014. Di conseguenza queste apparecchiature non rientravano nel circuito dei RAEE quando giungevano a fine vita (vero solo per alcuni aspetti della filiera).

Con il nuovo elenco il problema viene praticamente risolto in quanto ogni dispositivo che rispetta la definizione di AEE viene a trovarsi obbligatoriamente in una delle 6 categorie in quanto, se il prodotto non dovesse risultare compatibile con nessuna delle prime tre categorie potrà sicuramente rientrare in una delle ultime tre, facendo queste ultime riferimento in modo prescrittivo soltanto ai parametri dimensioni. Da ciò ne discende che certamente ci sarà un incremento delle quantità i AEE immesse sul mercato e di conseguenza dei RAEE che verranno raccolti quando questi prodotti giungeranno a fine vita. E’ questo il vero dato che ha fatto notizia, e le implicazioni sono notevoli in termini economici. Certo non assisteremo ad una rivoluzione del settore ma avremo dei dati di raccolta più precisi in quanto l’intero mondo dei RAEE sarà finalmente inquadrato.

Riprendiamo ora la definizione di RAEE per esaminare più da vicino un aspetto particolare. RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettrice o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene. Stabilito che i RAEE sono rifiuti che rispondono a quanto riportato nell’articolo 183 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/2006, si può osservare che la definizione racchiude anche: I componenti I sottoinsiemi E materiali di consumo.

Questi sono parte integrante del prodotto nel momento in cui esso diventa un rifiuto, anche se sono aggiunti successivamente e di altri produttori. Il componente è una parte costituente del dispositivo che non può essere fisicamente diviso in parti più piccole senza perdere la sua particolare funzione. Tra i componenti rientrano quegli oggetti che, quando assemblati, permettono ad una AEE di lavorare correttamente. Sono esclusi dalla definizione quei componenti che sono immessi sul mercato per fabbricare o riparare apparecchiature elettriche ed elettroniche a meno che non abbiano una funzione indipendente. Esempio: I cavi elettrici utilizzati per il cablaggio delle apparecchiature non sono AEE perché richiedono altri elementi per poter svolgere la loro funzione (occorrono dei connettori per poter trasferire la corrente). Al contrario, rimanendo sul tema dei cavi elettrici, una prolunga è un AEE in quanto non necessità di altri componenti per svolgere la propria funzione. L’argomento necessita ovviamente di un approfondimento maggiore, ed ancora di più questo ultimo aspetto che abbiamo appena accennato. Auspichiamo di riuscire a darvi prima del 15 Agosto 2018 alcuni dettagli in più in merito in quanto restano aperte ancora alcune tematiche che necessitano di una chiara indicazione al fine di evitare confusione.

A cura di Ing. Vito la Forgia
Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti



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