Dopo che il Comitato per la Diagnostica e la Sicurezza delle
Costruzioni e dei Beni Culturali ha anticipato agli inizi del mese
di maggio il ricorso al TAR contro le NTC 2018 che "mettono a
rischio la sicurezza del patrimonio edilizio degli italiani"
(leggi articolo), un nuovo
ricorso viene, adesso presentato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi che con la Circolare n. 428 dell’1 giugno 2018 ha
confermato di aver promosso, mediante notifica, il ricorso al
T.A.R. Lazio - Roma per l'annullamento del Decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell’interno e il capo dipartimento della protezione civile, del 17
gennaio 2018.
In pratica, il Consiglio nazionale dei geologi
chiede l’annullamento di alcune parti delle norme tecniche
delle costruzioni approvate con D.M. 17 gennaio 2018
recante “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni»” ed, in particolare dei paragrafi:
- 2.2.6 - Verifiche
- 5.1 - Ponti stradali
- 6.1.1 - Oggetto delle norme
- 6.2.1 - Caratterizzazione e modellazione
geologica del sito
- 6.2.2 - Indagini, caratterizzazione e
modellazione geotecnica
- 6.10 - Consolidamento geotecnico di opere
esistenti
- 6.12 - Fattibilità di opere su grandi
aree
- 7.11.2 - Caratterizzazione geotecnica ai fini
sismici
- 8.2 - Criteri generali
- 8.3 - Valutazione della sicurezza
- 8.4 - Classificazione degli interventi
- 10.1 - Caratteristiche generali
- 12 - Riferimenti tecnici
nonché dei paragrafi
- 3.2.2 - Categorie di sottosuolo e condizioni
topografiche
- 6.4.3.1.1 - Resistenze di pali soggetti a
carichi assiali
- 7.11.3.4.3 - Metodologie di analisi
e di quelli contenenti previsioni similari.
I motivi di ricorso sono, in sintesi, i seguenti:
- violazione e falsa applicazione delle vigenti disposizioni
primarie e secondarie, con conseguente eccesso di potere, per
mancato rispetto dei limiti normativi entro cui le «Norme Tecniche
per le Costruzioni» possono legittimamente disporre;
- violazione e falsa applicazione della vigente normativa
primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere,
per carente considerazione o, comunque, inadeguato
riconoscimento della figura del geologo quale “progettista
specialista” e delle sue specifiche competenze
professionali;
- violazione e falsa applicazione della vigente normativa
primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere,
per carente considerazione o, comunque, inadeguato
riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini
geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica
e sismica;
- violazione e falsa applicazione della vigente normativa
primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, che
impone l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della
geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terreno-opera
di fondazione nella misura in cui le «Norme Tecniche per le
Costruzioni» prevedono l’utilizzo di relazioni, di correlazioni, di
metodologie di natura empirica o di altri sistemi
similari.
In allegato il testo integrale della Circolare n. 428 dell’1 giugno
2018.
A cura di Redazione
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