Ristrutturazione impianti sportivi pubblici, in Gazzetta lo 'Sport Bonus'

08/06/2018

Nuovi incentivi per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 per gli interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2018 recante "Disciplina del contributo denominato «Sport Bonus»" che definisce le disposizioni di attuazione del contributo (denominato appunto "Sport bonus"), sotto forma di credito d'imposta (art. 1, commi da 363 a 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il bonus fiscale è riconosciuto a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, nel limite del tre per mille dei ricavi annui, nella misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000,00 euro effettuate nel corso del 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici (art. 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR n. 380/2001), ancorché in regime di concessione amministrativa.

Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali

Per il riconoscimento dello Sport bonus, le erogazioni liberali devono essere effettuate dalle imprese avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • bonifico bancario;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, carte di credito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari.

Ottenimento del beneficio

L'importo è suddiviso in due tranche di cinque milioni di euro e lo Sport bonus è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018.

Chiunque intenda usufruire dello sport bonus ne fa richiesta all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'apertura di ciascuna finestra. La richiesta è effettuata mediante invio per posta elettronica certificata di apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, nel quale sono indicati l'importo dell'erogazione liberale e il soggetto designato quale futuro beneficiario.

Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine, l'Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi ne ha ancora interesse eroga l'importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne dà comunicazione all'Ufficio per lo sport entro dieci giorni tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, indicando la data e l'ammontare della donazione.

Entro venti giorni dal ricevimento delle comunicazioni l'Ufficio per lo sport, accertata la corrispondenza delle informazioni contenute in ciascuna di esse con quelle della relativa richiesta, pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilità della finestra di riferimento e vi siano delle richieste inviate imaste insoddisfatte, l'Ufficio per lo sport pubblica, contestualmente all'elenco di cui al comma precedente, quello degli ulteriori soggetti ammessi, sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Questi, ove ancora interessati, erogano entro dieci giorni l'importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne dà comunicazione nei successivi dieci giorni all'Ufficio per lo sport secondo le modalità indicate al comma 3. Accertata la corrispondenza delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui al periodo precedente con quelle della relativa richiesta, l'Ufficio per lo sport pubblica entro dieci giorni sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ulteriori soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.

Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva.

Gli elenchi formati dall'Ufficio per lo sport sono pubblicati con la sola indicazione del numero seriale di ciascuna richiesta.

Fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Ufficio per lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo degli utilizzi delle tre quote annuali del credito d'imposta, l'Ufficio per lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, trasmette detto elenco all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa indicando i codici fiscali di tali soggetti e l'importo del credito riconosciuto a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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