Retribuzioni: Tracciabili dall’1 luglio con violazioni non diffidabili

13/06/2018

L’1 luglio 2018 entreranno in vigore i commi 910-913 dell’articolo 1 della legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, tutti i pagamenti di stipendi ed anticipazioni dovranno essere tracciabili e potranno essere effettuati soltanto con una delle seguenti modalità:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

L’ambito di applicazione della nuova norma è definito dal comma 912 del citato articolo 1, e dovranno essere tracciabili i pagamenti relativi a:       

  • rapporti di lavoro subordinato;
  • collaborazioni coordinate e continuative;
  • contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001,

mentre restano esclusi dalla tracciabilità i rapporti di lavoro:

  • instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
  • domestico, rientranti nella Legge n. 339/1958, nonché quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Devono inoltre ritenersi esclusi, poiché non rientranti tra i contratti espressamente riconducibili a quelli richiamati al comma 912 dell’art.1 della Legge n. 205/2017, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Sull’argomento la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha predisposto l'approfondimento dell'8 giugno 2018 che fornisce un utile vademecum riepilogativo delle novità e delle modalità operative che i datori di lavoro dovranno seguire per adempiere al nuovo obbligo sulla tracciabilità delle retribuzioni.

Le conseguenze in caso di violazioni sono pesanti. Sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €. Sul piano probatorio, la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. All'interno del documento predisposto dalla Fondazione Studi Consulenti sul lavoro è presente un esempio di lettera con le indicazioni sulle modalità di pagamento da inviare al lavoratore.

Sull’argomento è intervenuta, anche, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 22/05/2018 prot. n. 4538 in cui è precisato che le violazioni dell'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni, introdotto dalla Legge di bilancio 2018 e in vigore dal prossimo 1° luglio, non sono diffidabili, poiché l’illecito non è materialmente sanabile. In pratica, dunque, non potendo applicare la diffida, la sanzione sarà determinata nella misura ridotta (ex art. 16 legge n. 689/1981) e, in caso di mancato versamento, sul codice tributo 741T, l’autorità competente a ricevere il rapporto, è l’Ispettorato territoriale del lavoro.

La sanzione, pertanto, sarà pari a 1.667 euro (cioè 1/3 del massimo) e dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della violazione. L'Ispettorato, però, precisa che è possibile impugnare il verbale, entro 30 giorni, facendo ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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