INDEROGABILITA’ DEI MINIMI TARIFFARI NEL NUOVO REGOLAMENTO

17/07/2007

Con il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso 13 luglio, viene, di fatto sconfessata la delibera dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 29 marzo 2007 in cui veniva precisato che in considerazione delle innovazioni legislative di cui al decreto legge n. 223/2006 (Decreto “Bersani”) convertito nella legge n. 248/2006, erano da considerare implicitamente abrogati l’ultimo periodo del comma 2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92, del Codice (i corrispettivi determinati ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 04/04/2001 sono minimi inderogabili) e l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 53 (le spese di progettazione esecutiva sono minimi inderogabili).

Ed infatti il testo dell’articolo 271 del nuovo regolamento è il seguente:
“Art. 271 Modalità di determinazione del corrispettivo
(art. 62, commi 3,4,5 e 10 d.P.R. n. 554/1999)
1. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente richieste. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione dei lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento.
2. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.
4. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all’interno della stazione appaltante.”

D’altra parte anche nella Relazione illustrativa predisposta dall’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture relativa alla Parte III recante “Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria nei settori ordinari” si legge testualmente: “Il Regolamento si basa sulla presunzione di validità dell’inderogabilità dei “minimi tariffari” per i progettisti di opere pubbliche, da qualcuno posta in discussione dopo l’approvazione del cosiddetto “decreto Bersani” ma secondo un’altra interpretazione confermata dalla cosiddetta clausola di resistenza (articolo 255 del codice) per cui ogni intervento normativo incidente sul codice va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute”.

Sembrerebbe, quindi, che ci sia un’opinione diametralmente opposta tra l’Autorità di vigilanza sui contratti e l’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture per il semplice fatto che mentre l’Autorità ritiene che “Né può condurre a conclusioni diverse il divieto di abrogazione implicita contenuto nell’articolo 255, comma 1, del Codice: sia la dottrina che la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. sentenza 13 gennaio 1972, n. 4) hanno precisato che il fatto stesso che tali clausole “di resistenza” siano disposte da fonti subordinate alla Costituzione porta ad escludere che le norme cui si riferiscono possano resistere agli effetti abrogativi determinati da leggi incompatibili.”, il Ministero, con l’articolo 271 del nuovo regolamento che ripropone l’inderogabililità dei minimi tariffari, conferma la cosiddetta clausola di resistenza contenuta nell’articolo 255 del codice in cui si legge testualmente “Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.”.

E mentre restiamo in attesa dell’intervento del Consiglio di Stato sul nuovo Regolamento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, osserviamo che nessuna osservazione sull’articolo 271 è stata sollevata dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici che, di fatto, nell’adunanza del 22 giugno scorso in cui ha espresso il proprio parere sul Regolamento, ha concordato con la tesi del Ministero delle Infrastrutture; con il nuovo Regolamento sembra che per le opere pubbliche ritornano le tariffe professionali, ma restiamo in attesa di conoscere il pensiero di tutti gli addetti ai lavori.

A cura di Paolo Oreto


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