Con il
nuovo Regolamento approvato dal Consiglio dei
Ministri venerdì scorso 13 luglio,
viene, di fatto sconfessata
la delibera dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture n. 4 del 29 marzo 2007 in cui
veniva precisato che in considerazione delle innovazioni
legislative di cui al decreto legge n. 223/2006 (Decreto “Bersani”)
convertito nella legge n. 248/2006, erano da considerare
implicitamente abrogati l’ultimo periodo del comma 2, dell’art. 92,
il comma 4, dell’art. 92, del Codice (i corrispettivi determinati
ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 04/04/2001 sono
minimi inderogabili) e l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 53
(le spese di progettazione esecutiva sono minimi inderogabili).
Ed infatti il testo dell’articolo 271 del nuovo regolamento è il
seguente:
“Art. 271
Modalità di determinazione del corrispettivo
(art. 62, commi 3,4,5 e 10 d.P.R. n. 554/1999)
1. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni
normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla
base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste
dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della
classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti
dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da
redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate
sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara,
stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle
spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed
eventualmente richieste. In modo analogo è determinato il
corrispettivo per la direzione dei lavori, per il coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i
compiti di supporto alle attività del responsabile del
procedimento.
2. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento
percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla
normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore
dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente
a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando
la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il
ribasso percentuale offerto.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni
accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base
di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al
netto del ribasso percentuale offerto.
4. La progettazione di un intervento non può essere
artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere
l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del
servizio con esclusione delle parti eseguite all’interno della
stazione appaltante.”
D’altra parte anche nella
Relazione illustrativa predisposta
dall’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture
relativa alla
Parte III recante “
Contratti pubblici
relativi a servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria nei
settori ordinari” si legge testualmente: “Il Regolamento si
basa sulla presunzione di validità dell’inderogabilità dei “minimi
tariffari” per i progettisti di opere pubbliche, da qualcuno posta
in discussione dopo l’approvazione del cosiddetto “decreto Bersani”
ma secondo un’altra interpretazione confermata dalla cosiddetta
clausola di resistenza (articolo 255 del codice) per cui ogni
intervento normativo incidente sul codice va attuato mediante
esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle
specifiche disposizioni in esso contenute”.
Sembrerebbe, quindi, che ci sia un’
opinione diametralmente
opposta tra l’Autorità di vigilanza sui contratti e l’Ufficio
Legislativo del Ministero delle Infrastrutture per il semplice
fatto che mentre l’Autorità ritiene che “Né può condurre a
conclusioni diverse il divieto di abrogazione implicita contenuto
nell’articolo 255, comma 1, del Codice: sia la dottrina che la
giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. sentenza 13 gennaio
1972, n. 4) hanno precisato che il fatto stesso che tali clausole
“di resistenza” siano disposte da fonti subordinate alla
Costituzione porta ad escludere che le norme cui si riferiscono
possano resistere agli effetti abrogativi determinati da leggi
incompatibili.”, il Ministero, con l’articolo 271 del nuovo
regolamento che ripropone l’inderogabililità dei minimi tariffari,
conferma la cosiddetta clausola di resistenza contenuta
nell’articolo 255 del codice in cui si legge testualmente “Ogni
intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo
stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica,
integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in
esso contenute.”.
E mentre restiamo in attesa dell’intervento del Consiglio di Stato
sul nuovo Regolamento, approvato in via preliminare dal Consiglio
dei Ministri di venerdì scorso, osserviamo che nessuna osservazione
sull’articolo 271 è stata sollevata dal Consiglio Superiore dei
lavori pubblici che, di fatto, nell’adunanza del 22 giugno scorso
in cui ha espresso il proprio parere sul Regolamento, ha concordato
con la tesi del Ministero delle Infrastrutture; con il nuovo
Regolamento sembra che per le opere pubbliche ritornano le tariffe
professionali, ma restiamo in attesa di conoscere il pensiero di
tutti gli addetti ai lavori.
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