L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 164/E dell’11 luglio
scorso recante: “ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Interpretazione dell'art. 1 comma 44 della L n. 296 del 2006.
Reverse-charge subappalti” ritorna ul problema del reverse charge
più volte trattato in altre risoluzioni e chiarisce che l’attività
di installazione di impianti di allarme è assoggettata al
meccanismo del “reverse charge`` (art.17, comma 6, del D.P.R. n.
633/1972), se eseguita nell’ambito di un contratto di subappalto i
cui contraenti (appaltatore e subappaltatore) operano entrambi nel
quadro di un’attività riconducibile alla Sezione F della Tabella
ATECOFIN 2004 (Costruzioni).
All’attività, quindi, di installazione eseguita per conto di una
società che svolge attività di installazione e che a sua volta ha
ottenuto l'incarico dal cliente finale (tramite appalto), deve
essere applicato il sistema dell'inversione contabile.
L’Agenzia delle Entrate, precisa, poi, che il meccanismo del
reverse charge non è applicabile all'attività di installazione
eseguita per conto di una società produttrice di impianti di
allarme ove la stessa li ceda, con posa in opera, al cliente
finale.
Nella risoluzione l’Agenzia precisa che, relativamente
all'applicazione del reverse-charge per l'attività di installazione
eseguita per conto di una società produttrice di impianti di
allarme che, a sua volta, li cede al cliente finale fornendo
altresì il montaggio, al fine di determinare il regime applicabile,
è necessario verificare la natura giuridica del rapporto
contrattuale intercorrente tra il produttore/fornitore e il suo
cliente finale posto che il sistema dell'inversione contabile trova
applicazione solo se la prestazione dell'installazione è resa nei
confronti di un appaltatore.
L’Amministrazione finanziaria fa presente che in linea di principio
la distinzione tra contratto di vendita e contratto di appalto
dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso
delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni
dedotte dalle parti.
Quando il programma negoziale posto in essere dalle parti abbia
quale scopo principale la cessione di un bene e l'esecuzione
dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle
esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è
senz'altro qualificabile quale cessione con posa in opera, ed in
tale ipotesi resta esculso che la prestazione di montaggio resa al
fornitore sia soggetto al regime del reverse-charge.
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