Gazzetta ufficiale: Decreto dignità con misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

14/07/2018

E’ in vigore da oggi il cosiddetto “Decreto dignità”. Sulla Gazzetta ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018 è stato pubblicato il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.

Si ratta di un decreto-legge che introduce misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Per il lavoro a tempo determinato si passa dall’attuale massimo di 36 mesi a 12 mesi senza alcuna causale con un possibile successivo rinnovo per ulteriori 12 mesi. Con lo stesso decreto vengono adottate misure contro la ludopatia, la delocalizzazione delle aziende e alla revisione dell’istituto del cosiddetto “redditometro”.

In allegato il testo del Decreto-legge con la precisazione che il decreto è suddiviso in 15 articoli suddivisi nei seguenti 5 Capi:

  • Capo I (artt. 1-4) - Misure per il contrasto al precariato
  • Capo II (artt. 5-8) - Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali
  • Capo  III (art. 9) - Misure per il contrasto alla ludopatia
  • Capo IV (artt. 10-12) - Misure in materia di semplificazione fiscale
  • Capo V (artt. 13-15) – Disposizioni finali e di coordinamento

Il provvedimento, in particolare, mira:

  • a limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo i rapporti a tempo indeterminato. Si riduce in tal modo il lavoro precario, riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro. A questo scopo, si prevede che, fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi. Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme contrattuali stabili, inoltre, si prevede l’aumento che passa da “non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità” a “non inferiore a sei e non superiore a trenta mensilità” e l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale - attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • a salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione delle aziende che abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia;
  • a contrastare il grave fenomeno della ludopatia, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro;
  • a introdurre misure in materia di semplificazione fiscale, attraverso la revisione dell’istituto del cosiddetto “redditometro” in chiave di contrasto all’economia sommersa, il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto “spesometro”), nonché l’abolizione dello split payment  per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Le nuove norme prevedono, innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Inoltre, si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018, infine, si interviene prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.

In allegato il testo del decreto-legge.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 



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