E’ in vigore da oggi il cosiddetto “Decreto dignità”. Sulla
Gazzetta ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018 è stato pubblicato il
Decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei
lavoratori e delle imprese”.
Si ratta di un decreto-legge che introduce misure
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Per
il lavoro a tempo determinato si passa dall’attuale massimo di 36
mesi a 12 mesi senza alcuna causale con un possibile successivo
rinnovo per ulteriori 12 mesi. Con lo stesso decreto vengono
adottate misure contro la ludopatia, la delocalizzazione delle
aziende e alla revisione dell’istituto del cosiddetto
“redditometro”.
In allegato il testo del Decreto-legge con la
precisazione che il decreto è suddiviso in 15 articoli suddivisi
nei seguenti 5 Capi:
- Capo I (artt. 1-4) - Misure per il contrasto al precariato
- Capo II (artt. 5-8) - Misure per il contrasto alla
delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali
- Capo III (art. 9) - Misure per il contrasto alla
ludopatia
- Capo IV (artt. 10-12) - Misure in materia di semplificazione
fiscale
- Capo V (artt. 13-15) – Disposizioni finali e di
coordinamento
Il provvedimento, in particolare, mira:
- a limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo
determinato, favorendo i rapporti a tempo indeterminato.
Si riduce in tal modo il lavoro precario, riservando la
contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del
datore di lavoro. A questo scopo, si prevede che, fatta salva la
possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto
a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12
mesi di lavoro in assenza di specifiche causali,
l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a
fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di
queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile
apporre un termine comunque non superiore a 24
mesi. Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso
l’utilizzo di forme contrattuali stabili, inoltre, si prevede
l’aumento che passa da “non inferiore a quattro e non
superiore a ventiquattro mensilità” a “non
inferiore a sei e non superiore a trenta mensilità” e
l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale -
attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di
lavoro subordinato non a tempo indeterminato - in caso di
rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in
somministrazione;
- a salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare
la delocalizzazione delle aziende che abbiano ottenuto aiuti dallo
Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie
attività economiche in Italia;
- a contrastare il grave fenomeno della
ludopatia, vietando la pubblicità di giochi o scommesse
con vincite in denaro;
- a introdurre misure in materia di semplificazione fiscale,
attraverso la revisione dell’istituto del cosiddetto
“redditometro” in chiave di contrasto all’economia
sommersa, il rinvio della prossima scadenza per l’invio
dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto “spesometro”),
nonché l’abolizione dello split payment per
le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai
professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla
fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Le nuove norme
prevedono, innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli
elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente
(redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da
effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Inoltre, si
prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa
emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’ISTAT e le
associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Con
specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di
fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018, infine,
si interviene prevedendo che gli stessi possono essere
trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28
febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al
trimestre.
In allegato il testo del decreto-legge.
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata