Il Consiglio dei Ministri di venerdì 27 luglio procederà
all’approvazione definitiva del secondo decreto correttivo del
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ma in atto, visti i pareri
delle due competenti commissioni di Camera e Senato ed anche del
Consiglio di Stato e della Conferenza delle Regioni, non sappiamo
quale sarà il contenuto del decreto definitivo che dovrebbe
districarsi tra i vari lacci e laccioli posti nei citati
pareri.
Come già preannunciato ieri, la Commissione
Ambiente, territorio
e Lavori Pubblici (VIII Commisione) della
Camera dei
Deputati, nella seduta di
mercoledì 18 luglio ha
concluso l’esame dello schema di decreto legislativo recante
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante
modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture (atto n. 104), esprimendo
parere
favorevole con 11 condizioni e con 21 osservazioni.
Ma esaminiamo quali sono le principali condizioni e le osservazioni
espresse dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati.
Riteniamo che quella che debba essere indicata per prima sia quella
dell’
appalto integrato di cui all’articolo 53 del Codice
stesso; la Commissione, accogliendo gli appelli dei progettisti
e, per ultimo, quello del Consiglio Nazionale degli architetti,
ritiene che l’appalto integrato debba essere ammesso per opere al
di sopra di 10 milioni o per opere ad elevata componente
tecnologica e impiantistica, puntando anche sull’eliminazione della
possibilità di presentazione in gara del progetto definitivo e sul
pagamento diretto del progettista.
In definitiva, in merito all’
appalto integrato, trattato
nella prime due condizioni della commissione, viene chiesta, in
riferimento all’articolo 53, comma 2 del codice stesso, la
cancellazione della lettera c) che consentendo lo svolgimento della
gara sulla base del progetto preliminare, prevede l'ipotesi di
appalti aventi ad oggetto, previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori e la predisposizione di una nuova lettera c)
che espressamente consenta l'utilizzo della tipologia di cui alla
precedente lettera b) anche nell'ulteriore caso in cui la stazione
appaltante ritenga possibile che la progettazione definitiva da
essa redatta possa utilmente essere migliorata, unicamente nelle
parti indicate dal bando, con integrazioni tecniche o miglioramenti
proposti dalle imprese concorrenti in sede di offerta.
Sempre sull’appalto integrato, viene precisato che il ricorso alle
tipologie di contratto di cui alla lettera b) e alla nuova lettera
c) sia possibile solo per
lavori di importo superiore a 10
milioni di euro o caratterizzati da un'elevata componente
impiantistica o tecnologica.
Per quanto concerne il criterio di aggiudicazione viene precisato
che deve essere previsto esplicitamente che, nelle fattispecie di
cui alla lettera b) e alla nuova lettera c), deve essere utilizzato
quale criterio per l'aggiudicazione dell'appalto quello
dell'
offerta economicamente più vantaggiosa - dando
preminenza al profilo qualitativo e al pregio tecnico della
progettazione rispetto alle altre componenti dell'offerta, ai fini
della valutazione fra i diversi concorrenti - e che, nella
fattispecie di cui alla lettera a) di contratto avente ad oggetto
la sola esecuzione, sia utilizzato di norma il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, con l'utilizzo del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nel
caso in cui si ritenga possibile un miglioramento del progetto
esecutivo posto a base di gara per effetto delle proposte dei
concorrenti.
In riferimento poi al pagamento degli
oneri di progettazione
nel caso di appalto integrato, sia modificato l'articolo 53, comma
3, del codice, al fine di prevedere che la stazione appaltante
corrisponda direttamente al progettista, qualora sia esterno
all'impresa, gli oneri di progettazione definiti nel bando di gara,
al netto del ribasso offerto.
Ma altri punti su cui interviene la commissione della Camera sono
quelli relativi:
- alla soppressione del diritto di prelazione nel project
financing;
- ai limiti della trattativa privata;
- al dialogo competitivo;
- ai consorzi stabili; alla qualificazione delle medie e piccole
imprese;
- al subappalto.
Anche la
Commissione Lavori Pubblici del Senato (VIII
Commissione) nella seduta di ieri,
giovedì 19 luglio ha
terminato i propri lavori con una
parere favorevole con 34
condizioni nate dalla necessità di mediazione del presidente
Anna Donati e del relatore Paolo Brutti che hanno dovuto modificare
più volte il parere per ottenere il via libera della
Commissione.
Ora la parola passa al Ministro
Antonio Di Pietro ed ai
tecnici del Ministero che dovranno predisporre il nuovo testo di
decreto legislativo da portare, per l’approvazione al
Consiglio
dei Ministri di venerdì 27 luglio prossimo.
Successivamente all’approvazione del Consiglio dei Ministri, il
Decreto Legislativo dovrà essere sottoposto alla firma del Capo
dello Stato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
entro l’
1 agosto, per evitare
l’entrata in vigore di
alcuni importanti istituti del Codice stesso tra i quali
ricordiamo:
- l’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e
3);
- il dialogo competitivo (art. 58);
- l’accordo quadro nei settori ordinari (art.
59);<(li>
- l’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57);
- le centrali di committenza (art. 33);
- l’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei contratti
relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general
contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4,
lettera f).
Dai file allegati è possibile prelevare:
- il parere della VIII Commissione della Camera dei
Deputati;
- il parere della VIII Commissione del Senato;
- il parere del Consiglio di Stato;
- il testo del secondo D.Lgs. correttivo;
- il testo del D.Lgs. n. 163/2006 con le correzioni apportate dal
primo decreto correttivo (D.Lgs. n. 6/2007;
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