Sulla Gazzetta ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018 è stato
pubblicato il decreto-legge 25 luglio 2018, n.
91 recante “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative”. Il decreto-legge che è entrato in
vigore il 26 luglio 2018 è costituito dai seguenti 14 articoli:
- art. 1 - Proroga di termini in materia di enti
territoriali
- art. 2 - Proroga di termini in materia di
giustizia
- art. 3 - Proroga di termini in materia di
ambiente
- art. 4 - Proroghe di termini in materia di
infrastrutture
- art. 5 - Proroga di termini in materia di
politiche sociali
- art. 6 - Proroga di termini in materia di
istruzione e università
- art. 7 - Proroga di termini in materia di
cultura
- art. 8 - Proroga di termini in materia di
salute
- art. 9 - Proroga di termini in materia di
eventi sismici
- art. 10 - Proroga di termini in materia di
sport
- art. 11 - Proroga di termini in materia di
banche popolari e gruppi bancari cooperativi
- art. 12 - Proroga Fondo di cui all’articolo
37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n.
1034
- art. 13 - Proroga di termini in materia di
finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del
Paese
- art. 14 - Entrata in vigore
Il decreto interviene, tra l’altro, negli ambiti di seguito
specificati.
- Enti territoriali (art. 1) - Si confermano per
tutto il 2018 le disposizioni concernenti le modalità di riparto
del fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e
delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché
i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione,
corrisposti dal Ministero dell’interno. Inoltre, in attesa di una
compiuta revisione della legge Delrio, si proroga al 31 ottobre
2018 il mandato dei Presidenti di provincia e dei Consigli
provinciali in scadenza entro quella data e si anticipa, allo
stesso giorno, il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali
in scadenza entro il 31 dicembre 2018. In tal modo, si potranno
tenere il 31 ottobre 2018 tutte le elezioni provinciali previste
entro la fine dell’anno, semplificando le procedure e contenendone
i costi (election day provinciale).
- Giustizia (art. 2) - Al fine di completare le
complesse misure organizzative in atto per l’attuazione delle nuove
norme in materia di intercettazioni, introdotte dal decreto
legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, anche relativamente
all’individuazione e all’adeguamento dei locali idonei per le
cosiddette “sale di ascolto”, alla predisposizione di apparati
elettronici e digitali e all’adeguamento delle attività e delle
misure organizzative degli uffici, il termine di applicazione di
dette disposizioni viene prorogato al 31 marzo 2019. Inoltre, in
relazione alle nuove norme contenute nella legge 23 giugno 2017, n.
103, che estendono il regime della multivideoconferenza anche ai
processi con detenuti non in regime di “41 bis”, constatata la
necessità di una revisione organizzativa e informatica di tutta la
precedente architettura giudiziaria, con l’aumento dei livelli di
sicurezza informatica, e di incrementare il numero di aule negli
uffici giudiziari e di “salette” negli istituti di pena, si prevede
il differimento dell’efficacia delle stesse norme fino al 15
febbraio 2019. Infine, si prevede la proroga al 31 dicembre 2021
del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della
sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di
Napoli.
- Infrastrutture (art. 4) - Si prevede la
proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro cui il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deve
individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai
finanziamenti dei programmi di edilizia scolastica.
- Istruzione e università (art. 6) - Per
consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2018/2019 nel
sistema della formazione italiana nel mondo, assicurando la
copertura di almeno 183 posti, compresi 40 nelle scuole statali
all’estero e 28 posti nelle scuole europee, in attesa della
definizione delle nuove procedure introdotte dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64, si proroga, per quest’anno, la
possibilità di ricorrere alle graduatorie vigenti nell’anno
scolastico 2017/2018.
- Cultura (art. 7) - Al fine di tenere
conto di un parere del Consiglio di Stato, si assicura la
necessaria copertura legislativa all’estensione per il 2018 del
cosiddetto “bonus cultura” per i diciottenni, prevista dalla legge
di bilancio per il 2018.
- Salute (art. 8) - Si consente, anche
per l’anno 2018, l’utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le
quote premiali da destinare alle regioni virtuose, secondo la
proposta di riparto delle risorse finanziarie per l’anno 2018 della
Conferenza delle regioni e province autonome. Inoltre, allo scopo
di salvaguardare la partecipazione di investimenti stranieri alla
realizzazione di strutture sanitarie per la regione Sardegna, si
prevede una estensione al periodo 2018-2020 delle deroghe in
materia di riduzione della spesa per prestazioni sanitarie.
- Eventi sismici (art. 9) - Si amplia
il termine per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari
dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati
relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo. Inoltre, si estende al
2019 la percentuale, già prevista per l’anno 2018, di
partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale per
i Comuni rientranti nell’area cratere del sisma dell’Emilia Romagna
del 2012 e di quello de L’Aquila del 2009.
- Sport (art. 10) - Al fine di
consentire la compiuta realizzazione e consegna delle opere per
l’Universiade di Napoli del 2019, si proroga il termine ultimo di
realizzazione delle stesse al 30 maggio 2019. Inoltre, si individua
ex lege nel Direttore dell’Agenzia regionale Universiade
2019 il Commissario straordinario per la realizzazione
dell’evento.
- Banche popolari e gruppi bancari
cooperativi (art. 11) - Le disposizioni prorogano dagli
attuali 90 giorni a 180 giorni il termine per l’adesione delle
banche di credito cooperativo (Bcc) al contratto di coesione che dà
vita al gruppo bancario cooperativo. Il termine decorre dal
provvedimento di accertamento della Banca d’Italia in ordine alla
sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la stipula
del contratto di coesione. Inoltre, si proroga al 31 dicembre 2018
la scadenza per l’adeguamento delle banche popolari a quanto
stabilito dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.
In allegato il decreto-legge n. 91/2018 contenente
disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini
previsti da disposizioni legislative.
A cura di Redazione
LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata