Terremoto: Pubblicate 2 ordinanze su incentivi progettazione e Durc congruità

27/07/2018

Sulla Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 luglio 2018 sono state pubblicate due nuove Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e precisamente:

l’Ordinanza 4 luglio 2018, n. 57 recante “Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie”;

l’Ordinanza 4 luglio 2018, n. 58 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata”.

Entrambe le Ordinanze sono in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e, quindi, dal 6 luglio 2018.

Con l’Ordinanza n. 57 è disciplinata la costituzione del fondo di cui all’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) e regolamenta le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture nel solo caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici. Il Fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara degli appalti ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo, assegnato alla struttura centrale del Commissario straordinario e agli uffici speciali per la ricostruzione. L’incentivo è ripartito, secondo le modalità e i criteri previsti dall’art. 3 della stessa ordinanza, tra il personale in servizio, anche non di ruolo in possesso della necessaria professionalità secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto, anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:

  • programmazione della spesa;
  • verifica preventiva dei progetti;
  • predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara;
  • responsabile unico del procedimento;
  • direzione dei lavori;
  • direzione dell’esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
  • collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;
  • collaudo statico;
  • verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

Con l’Ordinanza n. 58 è recepito il contenuto dell’Accordo sottoscritto, in data 7 febbraio 2018, dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di Regione - vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile. L’accordo costituisce l’allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della stessa ordinanza. Nella stessa ordinanza è, poi, precisato che le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on-line ) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa compente per territorio, attestanti che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento sia congrua rispetto all’importo delle opere da eseguire od eseguite con la precisazione che le modalità di rilascio e applicazione del DURC congruità, il calcolo dell’incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, l’effettuazione del monitoraggio sono delineate nell’allegato 2 all’ordinanza stessa , denominato “Modalità di applicazione del DURC congruità”. Per ultimo, la stessa Ordinanza n. 58 contiene l’allegato 3 relativo all’Elenco prezzi che costituisce il riferimento per il calcolo del costo della manodopera ai fini del rilascio del DURC congruità.  L’Elenco prezzi di cui al citato allegato al n. 3 si applica alla redazione dei progetti di interventi privati depositati con procedura informatica dopo trenta giorni dall’entrata in vigore della stessa ordinanza (6 luglio 2018) e per i progetti definitivi od esecutivi di interventi pubblici che siano stati formalmente acquisiti dal soggetto appaltante dopo la stessa data.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata