Commissari di gara e trasparenza: dov'è la delibera ANAC n. 648 del 18 luglio 2018?

02/08/2018

Ritorniamo sul tema dei commissari di gara relativi al criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa che dal 10 settembre 2018 non potranno più essere nominati dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, ma dovranno essere individuati dall'Albo dei commissari di gara dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

E ritorniamo su questo importante argomento per le motivazioni che qui di seguito spieghiamo:

  1. in data 18 luglio 2018 il Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone ha diramato, a beneficio degli utenti interessati, le istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio e per l'estrazione dei commissari di gara;
  2. nel citato comunicato si precisa che le istruzioni vengono diramate anche in esito alla delibera ANAC n. 648 del 18 luglio 2018;
  3. nelle linee ANAC n. 5 approvate per ultimo con delibera ANAC 10 gennaio 2018, n. 4, al paragrafo 1.2 è precisato che “L'Autorità con ulteriori Linee Guida disciplina: a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta; b) le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo; c) le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati; d) le comunicazioni che devono intercorrere tra l'Autorità, stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo; e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo";
  4. la nostra redazione si accorge che sul sito dell'ANAC non c'è traccia della delibera n. 648 del 18 luglio 2018 e chiede lumi all'Ufficio stampa e comunicazione dell'ANAC che prima risponde “è stato deliberatamente scelto di pubblicare un solo atto esaustivo dunque la delibera non è un atto pubblico, ma come le ho spiegato il Comunicato riprende integralmente la delibera ampliando alcuni punti”;
  5. continuando a ritenere necessario leggere la citata delibera ANAC n. 648 del 18 luglio 2018 insistiamo nuovamente nella richiesta ed otteniamo un nuovo “NO” con la giustificazione che “confermo che il Comunicato pubblicato ha il medesimo ed identico contenuto della Delibera n. 648. In realtà non lo amplia come erroneamente da me riportato nelle mail precedenti. Con riferimento al nomen juris dell'atto adottato dal Consiglio per fornire istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo e per il suo funzionamento, il Consiglio ha deliberato di adottare tale atto nella forma del Comunicato anziché della linea guida. L'atto adottato contiene tutti gli elementi individuati nella delibera 4/2018. Non essendo prevista dal Codice una forma rigida per l'adozione delle istruzioni in argomento, l'Autorità è libera di adottare l'atto nella forma ritenuta più opportuna. Dal momento che si tratta di istruzioni puramente operative, il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto più confacente la forma del Comunicato. Tale scelta non è sindacabile”.

Questo lo stato dell'arte sull'argomento mentre continuiamo a credere che la nostra richiesta di avere copia della delibera n. 648 del 18 luglio 2018 non abbia nulla di strano per il semplice fatto che quanto affermato al precedente punto 5 da parte dell'Ufficio stampa dell'ANAC sembra non risponda al vero perché nel Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018, mentre si fa riferimento alla Delibera n. 648 del 18 luglio 2018 facendo intendere che si tratta di altra cosa rispetto al Comunicato stesso, non si fa riferimento a tutte le indicazioni contenute nelle lettere da a) ed e) citate al paragrafo 1.2 delle linee guida n. 5.

Nelle citate istruzioni di cui al Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018 non c'è alcuna traccia relativamente:

  • alle procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;
  • alle modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo;
  • alle modalità per garantire la rotazione degli esperti,

mentre è possibile individuare utili notizie:

  • sulle comunicazioni che devono intercorrere tra l'Autorità, stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;
  • sui termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo.

Riteniamo di non essere troppo esigenti nel richiedere, ancora una volta, copia della delibera ANAC n. 648 del 18 luglio 2018 per avere maggiori informazioni sulle procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, sulle modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo e sulle modalità per garantire la rotazione degli esperti.

A cura di arch. Paolo Oreto



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