Ritorniamo sul tema dei commissari di gara relativi al
criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa che
dal 10 settembre 2018 non potranno più essere nominati dall'organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, ma dovranno essere individuati
dall'Albo dei commissari di gara dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC).
E ritorniamo su questo importante argomento per le motivazioni
che qui di seguito spieghiamo:
- in data 18 luglio 2018 il Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone
ha diramato, a beneficio degli utenti interessati, le istruzioni operative
per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio e per l'estrazione
dei commissari di gara;
- nel citato comunicato si precisa che le istruzioni vengono
diramate anche in esito alla delibera ANAC n. 648 del 18 luglio
2018;
- nelle linee ANAC n. 5 approvate per ultimo con delibera ANAC 10
gennaio 2018, n. 4, al paragrafo 1.2 è precisato che
“L'Autorità con ulteriori Linee Guida disciplina: a) le
procedure informatiche per garantire la casualità della scelta; b)
le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di
professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di
riferimento dell'Albo; c) le modalità per garantire la rotazione
degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi
effettivamente assegnati; d) le comunicazioni che devono
intercorrere tra l'Autorità, stazioni appaltanti e i commissari di
gara per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo; e) i termini del
periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso
all'Albo";
- la nostra redazione si accorge che sul sito dell'ANAC non c'è
traccia della delibera n. 648 del 18 luglio 2018 e
chiede lumi all'Ufficio stampa e comunicazione dell'ANAC che prima
risponde “è stato deliberatamente scelto di pubblicare un solo
atto esaustivo dunque la delibera non è un atto pubblico, ma come
le ho spiegato il Comunicato riprende integralmente la delibera
ampliando alcuni punti”;
- continuando a ritenere necessario leggere la citata delibera
ANAC n. 648 del 18 luglio 2018 insistiamo nuovamente nella
richiesta ed otteniamo un nuovo “NO” con la giustificazione che
“confermo che il Comunicato pubblicato ha il medesimo ed
identico contenuto della Delibera n. 648. In realtà non lo amplia
come erroneamente da me riportato nelle mail precedenti. Con
riferimento al nomen juris dell'atto adottato dal Consiglio per
fornire istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo e per il suo
funzionamento, il Consiglio ha deliberato di adottare tale atto
nella forma del Comunicato anziché della linea guida. L'atto
adottato contiene tutti gli elementi individuati nella delibera
4/2018. Non essendo prevista dal Codice una forma rigida per
l'adozione delle istruzioni in argomento, l'Autorità è libera di
adottare l'atto nella forma ritenuta più opportuna. Dal momento che
si tratta di istruzioni puramente operative, il Consiglio
dell'Autorità ha ritenuto più confacente la forma del Comunicato.
Tale scelta non è sindacabile”.
Questo lo stato dell'arte sull'argomento mentre continuiamo a
credere che la nostra richiesta di avere copia della
delibera n. 648 del 18 luglio 2018 non abbia nulla
di strano per il semplice fatto che quanto affermato al precedente
punto 5 da parte dell'Ufficio stampa dell'ANAC sembra non risponda
al vero perché nel Comunicato del Presidente del 18 luglio
2018, mentre si fa riferimento alla Delibera n. 648 del 18
luglio 2018 facendo intendere che si tratta di altra cosa rispetto
al Comunicato stesso, non si fa riferimento a tutte le indicazioni
contenute nelle lettere da a) ed e) citate al paragrafo 1.2 delle
linee guida n. 5.
Nelle citate istruzioni di cui al Comunicato del Presidente del
18 luglio 2018 non c'è alcuna traccia relativamente:
- alle procedure informatiche per garantire la
casualità della scelta;
- alle modalità per garantire la corrispondenza tra la
richiesta di professionalità da parte della stazione
appaltante e la sezione di riferimento
dell'Albo;
- alle modalità per garantire la rotazione degli
esperti,
mentre è possibile individuare utili notizie:
- sulle comunicazioni che devono intercorrere tra l'Autorità,
stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e
l'aggiornamento dell'Albo;
- sui termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del
ricorso all'Albo.
Riteniamo di non essere troppo esigenti nel richiedere, ancora
una volta, copia della delibera ANAC n. 648 del 18 luglio 2018 per
avere maggiori informazioni sulle procedure
informatiche per garantire la casualità della scelta,
sulle modalità per garantire la corrispondenza tra la
richiesta di professionalità da parte della stazione
appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo e
sulle modalità per garantire la rotazione degli
esperti.
A cura di arch. Paolo Oreto
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