Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018 è stata
pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96
relativa alla “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti
per la dignità dei lavoratori e delle imprese”. Con la legge di
conversione nella stessa gazzetta è stato pubblicato il decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la
legge di conversione.
Il decreto-legge nel testo definitivo è articolato in quattro
capi e reca:
- Capo I (artt. 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 3-bis,
3-ter, ) - Misure per il contrasto al precariato (riduzione a 24
mesi della durata massima dei contratti a tempo determinato,
reintroduzione dell'obbligo di motivarli, aumento dell'indennità di
licenziamento ingiustificato, incremento della contribuzione ad
ogni rinnovo che può essere recuperato in caso di trasformazione in
contratto a tempo indeterminato);
- Capo I-bis (artt. 4, 4-bis) - Misure
finalizzate alla continuità didattica (copertura di posti di
docente vacanti e disponibili nelle scuole dell'infanzia e nella
scuola primaria);
- Capo II (artt. 5, 6, 7, 8) - Misure per il
contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli
occupazionali (restituzione dei benefici fiscali da parte delle
imprese che delocalizzano nell'Unione europea e sanzioni aggiuntive
per quelle che delocalizzano al di fuori dell'Unione);
- Capo III (artt. 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater,
9-quinqies) - Misure per il contrasto del disturbo da gioco
d'azzardo (divieto di pubblicità per giochi e scommesse);
- Capo IV (artt. 10, 11, 11-bis, 12, 12-bis) -
Misure in materia di semplificazione fiscale (superamento di
redditometro, spesometro e split payment);
- Capo V (art. 13) - Disposizioni finali e di
coordinamento (Società sportive dilettantistiche)
Prima dell'aprovazione definitiva al Senato, la Camera ha
approvato diverse modifiche, tra cui la disciplina
della somministrazione, e ha introdotto ulteriori articoli che
riguardano l'esonero contributivo per favorire l'occupazione
giovanile, l'operatività dei centri per l'impiego, le disposizioni
per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni
occasionali, le formule di avvertimento di rischio e il
monitoraggio dell'offerta di gioco, la tutela dei minori e
l'istituzione del logo no slot, la proroga della fatturazione
elettronica per le cessioni di carburante, la compensazione delle
cartelle esattoriali.
Qui di seguito i principali interventi in ambito
tributario.
Compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti
nei confronti della Pa
Si estende anche al 2018 l’efficacia delle norme che consentono
la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese
titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche
professionali, maturati nei confronti della pubblica
amministrazione (e certificati con le modalità previste dalla
normativa vigente), qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore
o pari al credito vantato.
La possibilità di compensare opera con riferimento ai carichi
affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre
2017.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo
Viene modificata la disciplina del credito d’imposta per
attività di ricerca e sviluppo (cfr articolo 3, Dl 145/2013) attraverso
una restrizione del suo ambito oggettivo. Si prevede, infatti,
che:
- sono esclusi dall’applicazione del beneficio i costi sostenuti
per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di competenze tecniche e
privative industriali relative a un’invenzione industriale o
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a
una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne,
derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al
medesimo gruppo (si precisa che si considerano appartenenti al
“medesimo gruppo” le imprese controllate da uno stesso soggetto,
controllanti o collegate in base alle previsioni
dell’articolo 2359, c.c., inclusi i
soggetti diversi dalle società di capitali; inoltre, per le persone
fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti
posseduti dai familiari dell’imprenditore); la disposizione vale
anche per il calcolo dei costi ammissibili per la determinazione
della media triennale di raffronto;
- per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo
intervenute in periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore
del decreto-legge è esclusa dai costi ammissibili la parte di
quelli già attributi all’impresa italiana per la partecipazione ai
progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di
acquisto;
- rimane invariata, in ogni caso, la condizione secondo cui, per
l’applicazione del credito d’imposta, i costi sostenuti per
l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali
(competenze tecniche e privative industriali relative a
un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche
acquisite da fonti esterne), assumono rilevanza solo se gli stessi
siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento
di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al
beneficio.
Fatturazione elettronica per le cessioni di
carburante
Il decreto “dignità” recepisce integralmente le disposizioni
contenute nel Dl 79/2018 in materia di proroga del termine di
entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le
cessioni di carburante.
Di conseguenza viene confermato:
- che l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli
acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli
impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva
scatterà dal 1° gennaio 2019 (si ricorda che l’obbligo sarebbe
dovuto partire dallo scorso 1° luglio);
- lo slittamento al 1° gennaio 2019 del non assoggettamento
all’obbligo della certificazione dei corrispettivi per le cessioni
di carburanti e lubrificanti nei confronti di clienti che
acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e
professione;
- lo slittamento al 1° gennaio 2019 dell’abrogazione: a) degli
obblighi di documentazione sostitutiva della fattura relativa agli
acquisti di carburante, cioè della scheda carburante; b) del Dpr
444/1997, che contiene le norme per la semplificazione delle
annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti
di carburanti per autotrazione; c) dell’obbligo di emettere
fattura, dietro richiesta degli autotrasportatori, in luogo della
scheda carburante; d) del decreto 24 giugno 1999 che indica gli
adempimenti relativi agli acquisti di oli da gas effettuati presso
gli impianti di distribuzione di carburanti dagli
autotrasportatori;
- l’applicazione dal 1° luglio 2018 delle disposizioni relative
alle modalità di pagamento con mezzi tracciabili e al
riconoscimento del credito d’imposta agli esercenti gli impianti di
distribuzione di carburante.
Lo slittamento dell’entrata in vigore dell’obbligo di emissione
della fattura elettronica non riguarda gli acquisti di carburanti
effettuati dai consumatori persone fisiche non titolari di partita
Iva. Nei confronti di tali soggetti, tuttavia, resta fermo
l’obbligo (dal 1° luglio 2018), in capo ai distributori, della
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi (si veda, peraltro, il provvedimento dell’Agenzia delle
entrate del 28 maggio 2018, che, in fase di prima applicazione, ha
circoscritto l’obbligo alle sole cessioni effettuate da soggetti
che gestiscono impianti di distribuzione stradale “a elevata
automazione”).
Inoltre, resta confermato l’obbligo del pagamento mediante mezzi
tracciabili (bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto
in conto corrente, carte di credito, bancomat e carte prepagate )
per poter beneficiare della detraibilità Iva e della deducibilità
dell’acquisto dei carburanti da parte dei titolari di partita Iva e
la facoltà di utilizzo della scheda carburante.
Infine, si ricorda che non sono interessate dallo slittamento
dell’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica le
prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori,
servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, per
le quali l’obbligo della e-fattura è scattato lo scorso1°
luglio.
Iper ammortamento
Il decreto modifica la disciplina dell’iper ammortamento.
L’agevolazione, consistente in una maggiorazione del 150% del costo
di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, è stata
introdotta dalla legge di stabilità 2017 per favorire i processi di
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il
modello “Industria 4.0”.
In particolare, si stabilisce che:
- l’iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili
siano destinati a strutture produttive situate in Italia;
- se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, i
beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a
strutture produttive situate all’estero (anche se appartenenti alla
stessa impresa), si procede al recupero dell’iper ammortamento; dal
punto di vista contabile, il recupero avviene attraverso una
variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta
in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la
delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle
maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte
nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e
interessi;
- le disposizioni in materia di recupero del beneficio non si
applicano alle ipotesi di “interventi sostitutivi”
previsti dalla legge di bilancio 2018 (cfr articolo 1,
commi 35 e 36, legge 205/2017, secondo i quali se
nel corso del periodo di godimento dell’iper ammortamento, si
verifica la vendita del bene agevolato, non viene meno la fruizione
delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso
periodo d’imposta del realizzo, l’impresa provveda a sostituire il
bene originario con un altro nuovo avente caratteristiche
tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla normativa
sull’iper ammortamento; inoltre, nel caso in cui il costo di
acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore a quello
del bene sostituito, e sempre che ricorrano tutte le altre
condizioni richieste, la fruizione del beneficio prosegue per le
quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo
investimento);
- le previsioni in materia di “interventi sostitutivi” si
applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni
agevolati;
- non si procede al recupero dell’iper ammortamento qualora i
beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo
in più sedi produttive, e pertanto, possano essere oggetto di
temporaneo utilizzo anche fuori dell’Italia.
Le nuove disposizioni sull’iper ammortamento si applicano agli
investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto legge, cioè dopo il 14 luglio 2018.
Prelievo erariale unico (Preu)
Il decreto prevede l’aumento del prelievo erariale unico (Preu)
sugli apparecchi idonei per il gioco lecito, slot machine
e videolottery. La misura del prelievo viene
rispettivamente rimodulata secondo le seguenti nuove aliquote:
- 19,25% e 6,25% dell’ammontare
delle somme giocate dal 1° settembre 2018;
- 19,6% e 6,65% dell’ammontare
delle somme giocate dal 1° maggio 2019:
- 19,68% e 6,68% dell’ammontare
delle somme giocate dal 1° gennaio 2020:
- 19,75% e 6,75% dell’ammontare
delle somme giocate dal 1° gennaio 2021:
- 19,6% e 6,6% dell’ammontare
delle somme giocate dal 1° gennaio
2023.
Si ricorda che il Dl 50/2017 aveva fissato la misura del
prelievo erariale unico per slot machine e
videolottery rispettivamente al 19% e al 6% dell’ammontare
delle somme giocate (articolo 6).
Redditometro
Queste le novità previste in materia di redditometro:
- viene abrogato il Dm 16 settembre 2015
(“Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone
fisiche, per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011”) e si
stabilisce che le sue disposizioni cessano di avere efficacia per
gli anni di imposta successivi al 2015;
- il Dm abrogato verrà sostituito da un nuovo decreto che
individua gli elementi indicativi di capacità contributiva; decreto
che il Mef potrà emanare solo dopo aver sentito l’Istat e le
associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli
aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del
reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla
propensione al risparmio dei contribuenti;
- si stabilisce che le nuove disposizioni non si applicano agli
inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell’accertamento, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre
2015. In ogni caso non si applicano agli atti già notificati e non
si procede al rimborso delle somme già pagate.
Si ricorda che la disciplina del redditometro è dettata
dall’articolo 38, Dpr 600/1973.
Spesometro
Il decreto interviene anche sulla disciplina della comunicazione
dei dati delle fatture emesse e ricevute a cui sono tenuti i
soggetti passivi Iva (spesometro – articolo 21, comma 1, Dl 78/2010).
In sintesi, queste le novità:
- la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 deve
essere effettuata entro il 28 febbraio 2019 e non più entro il
prossimo 30 novembre;
- in caso di opzione per la trasmissione con cadenza semestrale,
i termini di invio sono fissati al 30 settembre per il primo
semestre e al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo
semestre;
- i contribuenti, assoggettati alle disposizioni in materia di
fatturazione elettronica, obbligati alla comunicazione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, sono esonerati dall’obbligo di
annotazione delle fatture nei registri Iva;
- viene abrogata la norma (articolo 36, comma 8-bis, Dl
179/2012) che prevedeva l’invio dello spesometro da parte dei
produttori agricoli di limitate dimensioni, che applicano il regime
di esonero previsto dall’articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972
(produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila
euro);
- quindi si prevede che a partire dal 1° gennaio 2018 l’esonero
dall’invio dello spesometro è esteso a tutti i produttori agricoli
di limitate dimensioni assoggettati al regime speciale previsto
dall’articolo 34, comma 6, Dpr 600/1972 (in precedenza l’esonero
interessava solo quelli situati nelle zone montane).
Split payment
I professionisti vengono nuovamente esclusi dall’applicazione
della scissione dei pagamenti (split payment), vale a dire
il meccanismo in virtù del quale per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni
pubbliche, sono direttamente queste ultime a versare l’Iva
all’erario. Infatti, al pari di quanto era previsto dalla versione
originaria della disciplina, ne viene riproposta l’inapplicabilità
alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a
ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.
La novità opera con riferimento alle operazioni per le quali la
fattura è emessa dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore
del “decreto dignità”).
Società sportive dilettantistiche
Il decreto abroga le disposizioni recentemente introdotte dalla
legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 353 e seguenti, legge 205/207), che
avevano previsto la possibilità, a partire da quest’anno, di
esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di
lucro, in una delle forme societarie disciplinate dagli articoli
2247 e seguenti del codice civile.
In allegato il testo della legge di conversione con le modifiche
introdotte al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.
In allegato sia il testo della legge 9 agosto 2018, n.
96 che il testo del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87 coordinato con la legge di conversione.
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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