17/08/2018
Le nuove istruzioni per il rilascio delle visure riferite a stadi non più attuali dei fabbricati, cioè superati da variazioni più recenti, e a unità immobiliari oramai inesistenti.
La planimetria catastale è la rappresentazione grafica, di norma
in scala 1:200, di un’unità immobiliare urbana registrata in
catasto, da cui è possibile desumere, in conformità alle regole in
materia, contorni, suddivisione e destinazione dei locali interni,
dati metrici e altre informazioni.
Prima dell’introduzione della procedura informatica
Docfa (Documenti catasto fabbricati, la cui prima versione
è del 1996), per la redazione degli atti di aggiornamento del
catasto fabbricati, le planimetrie urbane erano predisposte secondo
degli standard definiti, disegnate a inchiostro di china su fogli
di carta trasparente millimetrata in vendita solo presso
l’Amministrazione (salvo casi eccezionali ammessi). Doveva essere
rappresentata la sezione di tutti i muri perimetrali e interni, le
porte di accesso e interne, i vani di passaggio e le finestre, gli
altri vani luce. Le planimetrie dovevano contenere l’indicazione
dei confini con le proprietà private e con le aree pubbliche,
l’orientamento del foglio, l’altezza media dei vani, l’indicazione
del vano “cucina” e dei vani accessori con la denominazione d’uso
(bagno, latrina, cantina, eccetera).
L’archivio delle planimetrie catastali degli immobili
urbani, correlato attraverso i dati d’identificazione
delle unità immobiliari urbane all’archivio dei dati censuari, è
oggi completamente informatizzato. Le planimetrie già esistenti in
formato cartaceo sono state introdotte nel sistema mediante
acquisizione delle immagini raster, a partire dalla fine
degli anni ’90.
Nel 2001, sull’onda evolutiva delle procedure informatiche
catastali e della piattaforma di trasmissione telematica degli atti
di aggiornamento, entrambe avviate con successo negli anni
successivi grazie anche alla piena collaborazione di Ordini e
Consigli nazionali delle categorie professionali, un decreto
direttoriale emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto del
ministro delle Finanze 701/1994 (regolamento recante norme per
l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi
catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), ha
stabilito l’obbligo, dal 1° gennaio 2002, della presentazione in
catasto delle planimetrie degli immobili urbani, in formato
raster o vettoriale. Oltre alla redazione di altri
elaborati grafici, dei relativi dati metrici (introduzione del
calcolo obbligatorio delle superfici catastali, mediante il
criterio del “calcolo dei poligoni”, per le unità immobiliari
censite nelle categorie catastali ordinarie dei gruppi A, B e C),
da predisporre su supporto informatico, unitamente alle
dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità
immobiliari urbane.
Per la “costruzione” delle planimetrie sono state mantenute quasi
tutte le regole precedenti, ma i vecchi modelli grafici cartacei
sono stati sostituiti dagli equivalenti modelli informatici
“virtuali”.
All’attualità, nelle banche dati catastali le unità immobiliari
non dotate di planimetria sono una quota estremamente residuale e
risalgono per lo più alla fase dell’impianto del catasto edilizio
urbano. Per tale motivo, la consultazione della banca dati per
questi immobili non restituisce il dato relativo alla superficie
catastale, che proprio di recente, dalla fine del 2015, è stato
reso disponibile in visura ai proprietari di oltre 57 milioni di
immobili, unitamente alla superficie calcolata (non tenendo conto
di balconi, terrazze e altre aree scoperte di pertinenza) ai fini
del controllo dell’imposta Tari sui rifiuti da parte dei
Comuni.
I proprietari degli immobili privi di planimetria possono
presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con
procedura Docfa, per l’inserimento in atti della stessa.
Quest’ultimo è, comunque, un adempimento necessario, in quanto, in
caso di vendita dell’immobile, il proprietario è tenuto ad
attestare “la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e
delle planimetrie”, come previsto dall’articolo 19, comma 14, del
decreto legge 78/2010.
Per la consultazione, la planimetria catastale può essere
rilasciata soltanto su richiesta del proprietario, del possessore,
di chi ha diritti reali di godimento sull’unità
immobiliare, risultanti in catasto, o da loro delegati che
utilizzano un modulo (di delega) per l’accesso, disponibile sul
sito dell’Agenzia delle entrate.
Le planimetrie archiviate nella banca dati informatica, relative
agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, possono
essere richieste in qualsiasi ufficio provinciale-Territorio,
sportello catastale decentrato presso i Comuni, oppure in modalità
telematica tramite i servizi disponibili sul sito dell’Agenzia.
Eventuali disallineamenti nell’aggiornamento dell’archivio
informatizzato possono essere superati utilizzando il servizio
telematico di “correzione dati catastali online (contact
center)” oppure presentando un’apposita istanza presso il
competente ufficio provinciale-Territorio dell’Agenzia.
La consultazione delle planimetrie disponibili solo in
formato cartaceo è invece possibile unicamente presso
l’ufficio provinciale-Territorio competente. Per le sedi di Trento
e Bolzano, il servizio è gestito dalle rispettive Province
autonome.
Proprio di recente, la direzione centrale Servizi catastali,
cartografici e di Pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle entrate
ha disposto nuove istruzioni per il rilascio, in consultazione,
delle planimetrie catastali riferite a stadi non più attuali delle
unità immobiliari, cioè superati da variazioni più recenti, o
riferite a unità immobiliari soppresse.
Per le planimetrie disponibili solo in formato cartaceo, relative a
stadi superati, o soppressi, dell’unità immobiliare, oppure
correlate a periodi antecedenti alla data di impianto
meccanografico, è consentito chiedere il rilascio di una copia
conforme secondo le modalità previste per le certificazioni
catastali, previo il pagamento dei tributi speciali e dell’imposta
di bollo.
La richiesta di visura, o copia, di queste planimetrie deve essere
adeguatamente e concretamente motivata. La motivazione, in
particolare, deve fare riferimento, ad esempio, a profili
urbanistici ed edilizi stabiliti a livello comunale o regionale,
oppure fare riferimento ad attività di carattere peritale
finalizzate all’individuazione di particolari profili civilistici,
mirati a definire questioni contenziose, tali per cui risulta
necessario ricostruire la storia grafica di ciascuna unità
immobiliare. In tali casi, anche le planimetrie relative agli stadi
precedenti possono essere considerate accessibili e rilasciate
secondo le disposizioni e le prassi vigenti (cfr circolare
9/2003 dell’Agenzia del territorio).
Le richieste di rilascio delle planimetrie catastali delle
unità immobiliari urbane, ai soggetti legittimati, sono
pertanto trattate dagli uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia
secondo queste modalità:
Per garantire l’erogazione dei nuovi servizi, le più idonee e flessibili modalità organizzative sono messe in atto presso gli uffici, e condivise, nell’ambito dell’ampia e consolidata collaborazione, con gli Ordini e i Collegi professionali e con gli enti locali interessati. Tenendo pur sempre presente che le planimetrie, nella fase di primo impianto del catasto edilizio urbano, erano considerate di ausilio esclusivamente per le attività di classamento degli immobili e che, all’attualità, solo in mancanza di altra idonea documentazione, può essere attribuita alle stesse una valenza correlata ai procedimenti di carattere urbanistico ed edilizio.
Per quanto riguarda il rilascio delle planimetrie catastali riferite a unità immobiliari soppresse, valgono le stesse disposizioni già indicate, con la particolarità che possono essere rilasciate solo ai soggetti che, al momento della soppressione dell’unità immobiliare, vantavano diritti reali di godimento sull’unità immobiliare stessa e, in genere, a chi ha un legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi, nonché ai soggetti riconducibili alle unità immobiliari che risultano essere derivate da quelle oggetto di soppressione.
A cura dell’Agenzia delle Entrate