Le tariffe incentivanti corrisposte alle persone fisiche, agli enti
non commerciali o ai condomìni che utilizzano pannelli solari, al
di fuori dell’esercizio di attività d’impresa,
non formano
reddito imponibile se l’energia è destinata esclusivamente agli usi
“domestici”. Se l’impianto è invece realizzato nell’ambito
di un’attività commerciale, l’incentivo è rilevante ai fini di
imposte dirette e Irap. In nessun caso, poi, il contributo rientra
nel campo di applicazione Iva, perché le somme erogate
rappresentano un “contributo a fondo perduto” percepito in assenza
di una controprestazione.
Con una circolare, l’Agenzia delle Entrate interviene sul
tema del cosiddetto “incentivo in conto energia”
corrisposto dal gestore dei servizi elettrici, Gse spa, a chi usa
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica,
come stabilito dal decreto legislativo emanato, nel 2003, in
attuazione della direttiva europea sulla promozione dell’energia da
fonti rinnovabili (Dlgs n. 387/2003). In particolare,
la
circolare illustra la disciplina Iva, Irap e imposte dirette
applicabile alle tariffe incentivanti ricevute per l’energia
prodotta e ai ricavi derivanti dalla vendita.
Tariffa incentivante: quale “contributo per la
realizzazione e la gestione dell’impianto fotovoltaico”, spiega la
circolare, le somme ricevute non sono mai rilevanti ai fini Iva,
mentre rilevano ai fini delle imposte dirette solo nel caso in cui
l’impianto è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa (si
considera tale anche l’impianto che, per la sua collocazione
separata, non risulta posto al servizio dell’abitazione o della
sede dell’utente). In questo caso, la tariffa incentivante
costituisce un contributo in conto esercizio e in quanto tale
concorre alla formazione del reddito nell’esercizio di competenza,
anche ai fini Irap. Quanto poi all’applicazione della ritenuta
d’acconto, l’Agenzia sottolinea che il gestore dei servizi
elettrici è tenuto a operarla (nella misura del 4%) sul contributo
erogato a titolo di tariffa incentivante alle imprese, o agli enti
non commerciali se gli impianti attengono all’attività commerciale
esercitata, mentre non è tenuto a farlo nei confronti di chi non
svolge attività commerciale.
Ricavi derivanti dalla vendita di energia: sono
sempre da assoggettare ad Iva, tranne nel caso in cui derivano
dall’utilizzo, da parte di una persona fisica o ente non
commerciale, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, di
un impianto con potenza fino a 20 Kw.
Ai fini delle imposte dirette, in quest’ultimo caso vanno
considerati “redditi diversi” (attività commerciale non esercitata
abitualmente), mentre concorrono, come componenti positivi di
reddito, alla determinazione della base imponibile sia ai fini Ires
che ai fini Irap quando la vendita dell’energia prodotta in eccesso
è effettuata nell’ambito di un’attività di impresa.
Oltre agli aspetti prettamente fiscali, la circolare contiene un
riepilogo della normativa sugli incentivi in conto
energia e ricorda i
criteri per la determinazione
della tariffa.
Per maggiori informazioni collegarsi al sito:
FiscoOggi
Fonte Agenzia delle Entrate
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