Pannelli solari: tariffa incentivante non concorre a formazione reddito per persone enti non commerciali e condomini

24/07/2007

Le tariffe incentivanti corrisposte alle persone fisiche, agli enti non commerciali o ai condomìni che utilizzano pannelli solari, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, non formano reddito imponibile se l’energia è destinata esclusivamente agli usi “domestici”. Se l’impianto è invece realizzato nell’ambito di un’attività commerciale, l’incentivo è rilevante ai fini di imposte dirette e Irap. In nessun caso, poi, il contributo rientra nel campo di applicazione Iva, perché le somme erogate rappresentano un “contributo a fondo perduto” percepito in assenza di una controprestazione.

Con una circolare, l’Agenzia delle Entrate interviene sul tema del cosiddetto “incentivo in conto energia” corrisposto dal gestore dei servizi elettrici, Gse spa, a chi usa un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, come stabilito dal decreto legislativo emanato, nel 2003, in attuazione della direttiva europea sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili (Dlgs n. 387/2003). In particolare, la circolare illustra la disciplina Iva, Irap e imposte dirette applicabile alle tariffe incentivanti ricevute per l’energia prodotta e ai ricavi derivanti dalla vendita.

Tariffa incentivante: quale “contributo per la realizzazione e la gestione dell’impianto fotovoltaico”, spiega la circolare, le somme ricevute non sono mai rilevanti ai fini Iva, mentre rilevano ai fini delle imposte dirette solo nel caso in cui l’impianto è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa (si considera tale anche l’impianto che, per la sua collocazione separata, non risulta posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente). In questo caso, la tariffa incentivante costituisce un contributo in conto esercizio e in quanto tale concorre alla formazione del reddito nell’esercizio di competenza, anche ai fini Irap. Quanto poi all’applicazione della ritenuta d’acconto, l’Agenzia sottolinea che il gestore dei servizi elettrici è tenuto a operarla (nella misura del 4%) sul contributo erogato a titolo di tariffa incentivante alle imprese, o agli enti non commerciali se gli impianti attengono all’attività commerciale esercitata, mentre non è tenuto a farlo nei confronti di chi non svolge attività commerciale.

Ricavi derivanti dalla vendita di energia: sono sempre da assoggettare ad Iva, tranne nel caso in cui derivano dall’utilizzo, da parte di una persona fisica o ente non commerciale, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, di un impianto con potenza fino a 20 Kw.

Ai fini delle imposte dirette, in quest’ultimo caso vanno considerati “redditi diversi” (attività commerciale non esercitata abitualmente), mentre concorrono, come componenti positivi di reddito, alla determinazione della base imponibile sia ai fini Ires che ai fini Irap quando la vendita dell’energia prodotta in eccesso è effettuata nell’ambito di un’attività di impresa.

Oltre agli aspetti prettamente fiscali, la circolare contiene un riepilogo della normativa sugli incentivi in conto energia e ricorda i criteri per la determinazione della tariffa.

Per maggiori informazioni collegarsi al sito: FiscoOggi

Fonte Agenzia delle Entrate


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