Sulla Gazzetta ufficiale n. 194 del 22 agosto 2018 è stata
pubblicata l’Ordinanza Capo Dipartimento della
Protezione civile 22 agosto 2018, n. 539 recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
dell’emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del
viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto
come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto
2018”.
Con l’Ordinanza in argomento viene nominato commissario
straordinario all'emergenza il Presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti che opererà a titolo gratuito e
potrà avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, della
Città metropolitana di Genova, di quelli del Comune di Genova e
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche
individuandoli come soggetti attuatori, che agiscono sulla base di
specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come
stabilito nelle delibere del Consiglio dei ministri del 15 e del 18
agosto 2018, nel limite massimo di euro 33.470.000,00, al netto di
eventuali risorse provenienti da soggetti pubblici e privati
destinate alla realizzazione degli specifici interventi previsti
nel Piano.
All’articolo 3 vengono, poi, elencate tutte le deroghe alle
disposizioni normative che potranno essere utilizzate dal
Commissario delegato e dagli eventuali soggetti attuatori dal
medesimo individuati per la realizzazione delle attività di cui
all'ordinanza stessa, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario; al comma 3 del citato articolo 3 vengono, poi,
elencati tutti gli articoli del Codice dei contratti di cui al
D.lgs. n. 50/2016 che potranno essere derogati e che, qui di
seguito, riportiamo:
- art. 21, allo scopo di autorizzare le
procedure di affidamento anche in assenza della delibera di
programmazione;
- art. 24, allo scopo di autorizzare
l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti
estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di
personale interno in possesso dei requisiti necessari
all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di
natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze
emergenziali;
- artt. 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare
la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la
valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica
preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi
progetti;
- art. 31, allo scopo di autorizzare, ove
strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti
idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo
di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o
insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti
necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle
esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze
emergenziali;
- artt. 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo
scopo di consentire la semplificazione della procedura di
affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze
del contesto emergenziale; la deroga all’art. 36 e agli articoli 76
e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi
previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del
contesto emergenziale;
- art. 35, allo scopo di consentire
l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi,
caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il
periodo emergenziale;
- artt. 37 e 38, allo scopo di consentire di
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori,
servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso
della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di
committenza;
- artt. 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi
di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le
condizioni determinate dal contesto emergenziale lo
richiedono;
- artt. 60, 61 e 85, allo scopo di
semplificare e accelerare la procedura per la scelta del
contraente;
- art. 63, comma 2, lettera c), relativamente
alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure
negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di
accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per
ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente,
gli interventi infrastrutturali di cui all'ordinanza stessa. Tale
deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per
l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva
della progettazione di cui all’art. 26, comma 6, lettera a) , del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- art. 95, relativamente alla possibilità di
adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso
anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- art. 105, allo scopo di consentire l’immediata
efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta
dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei
requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del
decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all’indicazione
obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
- art. 106, allo scopo di consentire varianti
anche se non previste nei documenti di gara iniziali;
- art. 157, allo scopo di consentire l’adozione
di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi
di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione.
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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