Non è corretto escludere un’impresa concorrente ad un appalto
pubblico, per non aver indicato, in calce ad una lista di
lavorazioni e forniture, il prezzo globale ed il relativo ribasso
d’asta in cifre ed in lettere, non essendo predisposto, tra
l’altro, un apposito form con la possibilità di inserimento di tali
dati e con l’aggravante dell’esplicita indicazione nella
dichiarazione di offerta, opportunamente predisposta.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza dello
scorso 21 giugno. Tutto nasce dalla volontà di riconoscere gli
elementi sostanziali quali elementi fondativi dell’offerta,
piuttosto che quelli esclusivamente formali.
La tutela dell’interesse pubblico impone la correttezza dello
svolgimento del procedimento, senza dimenticare, però, la buona
fede e l’affidamento, quali elementi altrettanto importanti per la
determinazione di una procedura.
Un approccio sostanziale, quindi, ha maggiore fondamento rispetto a
quello formale, soprattutto perché quest’ultimo discendente dal
primo, non determinando, quindi, una sanzione espulsiva a causa di
una difformità dalle previsioni di gara, dettata da un involontario
errore materiale della stessa amministrazione nella predisposizione
del modello della lista delle categorie di lavorazioni e fornitura,
considerato, oltretutto, che la stessa lex specialis affidava
comunque alla dichiarazione di cui all’allegato.
L’applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di
correttezza dell’azione amministrativa, in correlazione con la
generale clausola di buona fede che informa l’azione amministrativa
nel suo complesso, impedisce che le conseguenze di una condotta
colposa della stazione appaltante possano essere traslate a carico
del soggetto partecipante con la comminatoria dell’esclusione dalla
procedura (Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2006, n. 6190). Nello
stesso senso depone altresì l’orientamento giurisprudenziale
secondo cui si deve accogliere l’interpretazione della disciplina
di gara che tutela gli interessati di buona fede, salvaguardando
così l’ammissibilità delle offerte e consentendo la maggiore
partecipazione di offerenti (C.G.A. Reg. sic., 8 maggio 1997, n.
96; Cons. Stato, Sez. VI, 12/05/1994, n. 759; Cons. Stato, sez. V,
26 giugno 1993, n. 753), attesa la duplice necessità di tutelare
sia l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia
l'interesse pubblico al più ampio possibile confronto
concorrenziale (Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2006, n. 1224; Cons.
Giust. Amm. Sic., 20/01/2003, n. 4), al fine di ottenere le
prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in
termini qualitativi e quantitativi, per l’Amministrazione (Cons.
Stato, Sez. V, 5 marzo 2003).
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