ESCLUSIONE DI UN CONCORRENTE PER MANCANZA DEL PREZZO GLOBALE

24/07/2007

Non è corretto escludere un’impresa concorrente ad un appalto pubblico, per non aver indicato, in calce ad una lista di lavorazioni e forniture, il prezzo globale ed il relativo ribasso d’asta in cifre ed in lettere, non essendo predisposto, tra l’altro, un apposito form con la possibilità di inserimento di tali dati e con l’aggravante dell’esplicita indicazione nella dichiarazione di offerta, opportunamente predisposta.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza dello scorso 21 giugno. Tutto nasce dalla volontà di riconoscere gli elementi sostanziali quali elementi fondativi dell’offerta, piuttosto che quelli esclusivamente formali.
La tutela dell’interesse pubblico impone la correttezza dello svolgimento del procedimento, senza dimenticare, però, la buona fede e l’affidamento, quali elementi altrettanto importanti per la determinazione di una procedura.
Un approccio sostanziale, quindi, ha maggiore fondamento rispetto a quello formale, soprattutto perché quest’ultimo discendente dal primo, non determinando, quindi, una sanzione espulsiva a causa di una difformità dalle previsioni di gara, dettata da un involontario errore materiale della stessa amministrazione nella predisposizione del modello della lista delle categorie di lavorazioni e fornitura, considerato, oltretutto, che la stessa lex specialis affidava comunque alla dichiarazione di cui all’allegato.

L’applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa, in correlazione con la generale clausola di buona fede che informa l’azione amministrativa nel suo complesso, impedisce che le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante possano essere traslate a carico del soggetto partecipante con la comminatoria dell’esclusione dalla procedura (Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2006, n. 6190). Nello stesso senso depone altresì l’orientamento giurisprudenziale secondo cui si deve accogliere l’interpretazione della disciplina di gara che tutela gli interessati di buona fede, salvaguardando così l’ammissibilità delle offerte e consentendo la maggiore partecipazione di offerenti (C.G.A. Reg. sic., 8 maggio 1997, n. 96; Cons. Stato, Sez. VI, 12/05/1994, n. 759; Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 1993, n. 753), attesa la duplice necessità di tutelare sia l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l'interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale (Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2006, n. 1224; Cons. Giust. Amm. Sic., 20/01/2003, n. 4), al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per l’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2003).

A cura di Paola Bivona


© Riproduzione riservata