Codice dei contratti: La Tabella aggiornata dei provvedimenti attuativi

29/08/2018

Fino al prossimo 10 settembre 2018 è on line, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la consultazione pubblica sul Codice degli appalti propedeutica a una proposta di riforma che il Governo intende presentare in autunno.

Sembra, quindi che entro quest’anno avremo una riforma della riforma delle norme sui lavori pubblici nella speranza che sia la volta buona per avere un sistema che coniughi trasparenza e semplificazione. E si parla già di predisosrre, dopo la chiusura della consultazione di un decreto-legge correttivo che rimetta in pista l'appalto integrato (con progettazione esecutiva affidata all'impresa appaltatrice) per risolvere il problema dell'incapacità cronica delle Pa di progettare e che riproponga il criterio dell'aggiudicazione del massimo ribasso per le opere di importo al di sotto della soglia comunitaria in modo da tornare ad una modalità semplificata di selezione delle imprese superando il pasticcio delle commissioni giudicatrici, necessarie solo quando si usa il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Successivamente, poi, all'approvazione da parte dei due rami del Parlamento del decreto-legge il Governo dovrebbe pensare al problema più complessivo del Codice e vedere se sarà possibile passare ad un unico Regolamento attuativo o procedere con la definizione dei provvedimenti attuativi previsti nel codice stesso. Nelle more riteniamo utile, dopo gli ultimi provvedimenti entrati in vigore nei mesi scorsi pubblicare una tabella aggiornata dei provvedimenti attuativi del Codice dei contratti.

Ad oggi, dopo ben 2 anni e 5 mesi dall’entrata in vigore del Codice ne sono stati predisposti complessivamente 30 su un totale di 66 con una percentuale di circa il 45%. In pratica quasi un provvedimento al mese con la precisazione che oltre ai provvedimenti previsti puntualmente all’interno dell’articolato del Codice dei contratti, l’ANAC, in riferimento all’articolo 212, comma 2 del Codice dei contratti  ne ha predisposti altri 11 dei quali 9 già adottati e 2 in corso di adozione.

Che il sistema in queste condizioni non funzioni è del tutto normale ed è sotto gli occhi di tutti anche perché restano irrisolti, tra i tanti, i problemi relativi:

  • alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui all’articolo 38 del Codice; ci chiediamo che fine ha fatto il DPCM, previsto al comma 2 del citato art. 38 che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice (entro il 18 luglio 2016) avrebbe dovuto definire i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. A distanza di oltre un anno tutto tace;
  • ai nuovi livelli di progettazione di cui all’articolo 23 del Codice; per tali nuovi livelli (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) avrebbero dovuto essere definiti i contenuti della progettazione;

Ovviamente i conti non tornano (leggi notizia) e pur non essendo possibile quantificare il numero di articoli che saranno contenuti nei 66 nuovi provvedimenti attuativi previsti per il codice dei contratti, non è difficile constatare che già oggi (vedi tabella provvedimenti attuativi), con soltanto 30 provvedimenti approvati sul totale di 646, che la sbandierata semplificazione non solo non c’è stata, ma che il nuovo sistema che è nato ha reso e renderà il comparto delle opere pubbliche, se non viene individuato dal nuovo Governo il sistema per uscire da questo ginepraio, più iperstatico di quello vigente prima del 18 aprile 2016 con un numero di provvedimenti e, quindi, di norme di gran lunga maggiore di quello previgente. Chi ha pensato che con l’adeguamento della normativa nazionale alle Direttive europee, l’Italia avrebbe avuto finalmente la possibilità di redigere una nuova normativa semplice, moderna e facilmente attuabile, indubbiamente si sbagliava. Chi aveva detto che si trattava di semplificazione, affermando che i 600 articoli dei previgenti Codice e Regolamento venivano sostituiti soltanto da 220 articoli e che da oltre 2000 articoli e commi si passava a 217 articoli, ha bleffato perché tra due norme non è possibile confrontare il numero di articoli che a volte hanno un solo comma ed altre volte diecine di commi e quando, tra l’altro, una delle due norme da confrontare per entrare a regime ha necessità di 66 provvedimenti attuativi.

A cura di arch. Paolo Oreto



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