COSTRUZIONE LIBERA

03/02/2006

Con Sentenza del Consiglio di Stato 3 gennaio 2006, n. 11 è stata pronunciata la decisione sul ricorso in appello proposto dalla società a responsabilità limitata JOLLY per la riforma della sentenza 28 giugno 2004 n. 784, con la quale il TAR delle Marche ha annullato il provvedimento 10 novembre 2003 n. 127, contenente il permesso alla società Jolly di costruire una canna fumaria.
La società si è appellata all'accoglimento del ricorso sostenendo che il singolo condomino ha titolo per costruire una canna fumaria sul muro perimetrale dell'edificio comune. La soluzione è nell'articolo 1102 del codice civile, relativo all'uso della cosa comune, secondo cui «(I) Ciascun partecipante» (alla comunione) «può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. (II) Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti …».
La disposizione è stata interpretata dal giudice civile nel senso che il condòmino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini, ivi compreso l'inserimento nel muro di elementi ad esso estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condòmini l'uso del muro comune e non ne àlteri la normale destinazione.

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