Pronto il nuovo decreto sulle
rinnovabili con la conferma che il decreto con
incentivi dedicati all’energia elettrica da impianti alimentati da
fonti rinnovabili per il triennio 2018-2020, emanato dal
precedente Governo e che non ha ancora completato il proprio iter
non subirà alcuno stravolgimento.
Agli incentivi, come stabilito all’articolo 3 del provvedimento,
potranno accedere:
- gli impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e
riattivati, di potenza inferiore ad 1 MW;
- gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e
quello della potenza prima dell’intervento sia inferiore ad 1
MW;
- gli impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore ad 1
MW.
Quelli di potenza superiore accedono agli incentivi a seguito
della partecipazione a procedure competitive di aste
al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza.
Tra le principali novità segnaliamo il ritorno del
fotovoltaico. Pur mantenendo il divieto di incentivazione
per gli impianti ubicati in aree agricole, il nuovo DM FER prevede
infatti l’incentivazione per gli impianti FV, i quali concorreranno
sia nelle aste che nei registri con l’eolico.
Il decreto si rivolge solo ad alcune fonti
tecnologicamente e commercialmente più avanzate (oltre al
solare e all’eolico on-shore, l’idroelettrico, il geotermico e gli
impianti alimentati a gas di discarica e gas residuati da processi
di depurazione), rinviando ad un altro decreto la disciplina delle
altre fonti.
Il GSE pubblicherà i bandi relativi alle procedure di asta e
registro rispettando una serie di scadenze. I bandi
dovrebbero essere 7 e il primo sarà pubblicato il 31 gennaio
2019. Ne seguiranno altri nei mesi di maggio, settembre
del 2019, nei mesi gennaio, maggio ed agosto del 2020 e, per
ultimo, nel mese di gennaio 2021
I bandi per l’iscrizione al registro, così come disposto
all’articolo 8 del provvedimento, saranno organizzati
in quattro gruppi:
- il primo (gruppo A) dedicato a eolico e
fotovoltaico;
- il secondo (gruppo A-2) dedicato a
fotovoltaico i cui moduli fotovoltaici sono installati in
sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa
rimozione dell’eternit o dell’amianto;
- il terzo (Gruppo B) a impianti idroelettrici,
geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei processi di
depurazione ed impianti alimentati da gas di discarica;
- il quarto (Gruppo C) rivolto a impianti
eolici, idroelettrici e geotermoelettrici oggetto di rifacimento
totale o parziale.
La potenza messa a disposizione per l’iscrizione ai
registri nei 7 bandi, così come evidenziato nella
Tabella 2 inserita nell’articolo 8 sarà:
- di 650 MW per eolico e fotovoltaico
(Gruppo A);
- di 700 MW per fotovoltaico i cui moduli
fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di
edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o
dell’amianto (Gruppo A-2);
- di 70 MW per impianti idroelettrici,
geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei processi di
depurazione ed impianti alimentati da gas di discarica
(Gruppo C);
- di 70 MW per impianti eolici, idroelettrici e
geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o
parziale(Gruppo D).
I bandi per le procedure d’asta, così come disposto
all’articolo 11 del provvedimento, saranno
organizzati in tre gruppi:
- il primo (gruppo A) dedicato a eolico e
fotovoltaico;
- il secondo (Gruppo B) a impianti
idroelettrici, geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei
processi di depurazione ed impianti alimentati da gas di
discarica;
- il terzo(Gruppo C) rivolto a impianti eolici,
idroelettrici e geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o
parziale.
La potenza messa a disposizione nelle
aste, così come evidenziato nella Tabella
3 inserita nell’articolo 11 sarà:
- di 4800 MW per eolico e fotovoltaico
(Gruppo A)
- di 140 MW per impianti idroelettrici, impianti
geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei processi di
depurazione e impianti a gas di discarica (Gruppo
B)
- di 490 MW per impianti oggetto di rifacimento
totale o parziale di impianti eolici, idroelettrici e
geotermoelettrici (Gruppo C).
Il provvedimento è costituito da 21 articoli dei quali
l’articolo 1 rubricato “Finalità ambito di applicazione ed altri 20
articoli suddivisi nei seguenti 6 Titoli:
- Titolo I (artt. 2-7) - Disposizioni
generali
- Titolo II (artt. 8-10) - Procedure per
l’iscrizione a registro
- Titolo III (artt. 11-16) - Procedimenti
d’asta
- Titolo IV (art. 17) - Incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti oggetto di interventi
di rifacimento totale o parziale
- Titolo V (artt. 18-19) - Contratti di lungo
termine
- Titolo VI (artt. 20-21) - Altre
disposizioni
In allegato lo schema di decreto sulle
rinnovabili nella versione aggiornata al 6 settembre
u.s..
A cura di Redazione
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