Sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 10 settembre 2018 è stato
pubblicato il Decreto legislativo 3 agosto 2018, n.
105 che contiene le disposizioni integrative e
correttive del Codice del Terzo settore (approvato lo scorso anno
con il D.lgs. 3 luglio 2017, n.
117).
La riforma della disciplina del comparto non profit,
quindi, compie un ulteriore passo verso la sua completa
risistemazione. Si tratta di un intervento di ampio respiro, che
coinvolge, attraverso “ritocchi” puntuali e mirati, l’intero
impianto del Codice: i 35 articoli del testo legislativo, infatti,
modificano e integrano numerosi profili della disciplina dettata
dal D.lgs. n. 117/2017.
Manutenzione “programmata”
L’operazione di “manutenzione”, peraltro, era prevista dalla
stessa legge 106/2016, che aveva conferito al
Governo la delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale, e sulla
base della quale era stato appunto emanato il Dlgs 117/2017 (oltre
ai decreti legislativi 40/2017, 112/2017 e 111/2017, rispettivamente in materia di
servizio civile, impresa sociale e cinque per mille Irpef).
La legge delega, infatti, aveva espressamente previsto che, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi adottati, il Governo, nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi di delega, avrebbe potuto emanare disposizioni
integrative e correttive degli stessi decreti, “tenuto conto
delle evidenze attuative nel frattempo emerse” (articolo 1,
comma 7).
Il Dlgs 105/2018, quindi, attua mirate “correzioni sistemiche”,
recependo altresì le indicazioni emerse dal costante confronto tra
il Governo e le associazioni non profit.
I contenuti del decreto correttivo
Come anticipato, il Dlgs 105/2018 modifica l’intero quadro
normativo delineato dal Codice del Terzo settore, coinvolgendo sia
gli aspetti civilistici sia quelli fiscali e contabili. Queste, in
sintesi, alcune delle novità rilevanti sotto il profilo
tributario:
- attività di interesse generale – si
precisa che l’attività propria degli enti del Terzo settore
(elemento distintivo e qualificante delle organizzazioni non
profit) deve essere svolta in via “esclusiva o
principale” (articolo 2, modifica dell’articolo 4,
Dlgs 117/2017)
- scritture contabili e bilancio –
viene delineato con più chiarezza il contenuto delle disposizioni
in materia di scritture contabili e modalità di redazione e
deposito del bilancio di esercizio da parte degli enti del Terzo
settore, anche per esigenze di coordinamento con la disciplina
fiscale (articolo 4, modifica dell’articolo 13, Dlgs 117/2017)
- titoli di solidarietà
– viene estesa a tutti gli enti iscritti nel
Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore
commerciali, la possibilità di emettere titoli di solidarietà
ovvero obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di
deposito, destinati al finanziamento delle attività istituzionali
degli enti non profit (articolo 21, modifica
dell’articolo 77, Dlgs 117/2017)
- social lending – viene aggiornata la
denominazione dei soggetti che svolgono attività di social
lending, facendo riferimento ai gestori delle piattaforme di
prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme
di peer to peer lending); in tal modo, la disciplina viene
adeguata alle novità introdotte dalla legge di bilancio (articolo
22, modifica all’articolo 78, Dlgs 117/2017)
- disposizioni in materia di imposte sui
redditi – si considerano entrate derivanti da
attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le
liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata
assimilabile alle precedenti (compresi i proventi e le entrate
considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4
dell’articolo 79, Dlgs 117/2017) tenuto conto altresì del valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte
con modalità non commerciali; il mutamento della qualifica, da ente
di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore
commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente
assume natura commerciale (articolo 23, modifica dell’articolo
79, Dlgs 117/2017)
- regime forfetario degli enti del Terzo settore non
commerciali – viene aggiornato il riferimento
normativo relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale,
dalla cui disciplina sono esclusi gli enti che optano per il regime
forfetario (articolo 24, modifica dell’articolo 80, Dlgs 117/2017)
- social bonus – in materia di credito
d’imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in
denaro per gli enti del Terzo settore non commerciali che abbiano
predisposto un progetto per sostenere il recupero degli immobili
pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità
organizzata (social bonus), si prevede che i destinatari
delle erogazioni liberali utilizzano gli immobili da recuperare
esclusivamente (e non in via prevalente) per lo svolgimento di
attività di interesse generale con modalità non commerciali
(articolo 25, modifica dell’articolo 81, Dlgs 117/2017)
- disposizioni in materia di imposte indirette e
tributi locali – si prevede che gli atti costitutivi,
e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle
organizzazioni di volontariato, sono esenti dall’imposta di
registro (articolo 26, modifica dell’articolo 82, Dlgs 117/2017)
- detrazioni e deduzioni per erogazioni
liberali – si prevede che, ferma restando la non
cumulabilità della detrazione del 30% e della deduzione del 10% per
le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti
del Terzo settore non commerciali, coloro che effettuano tali
erogazioni liberali non possono cumulare la detrazione e la
deduzione con altra agevolazione fiscale dello stesso tipo prevista
da altre disposizioni di legge a fronte delle stesse erogazioni –
(articolo 27, modifica dell’articolo 83, Dlgs 117/2017)
- regime fiscale delle organizzazioni di
volontariato – la previsione secondo cui i redditi
degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di
attività non commerciale da parte delle organizzazioni di
volontariato, sono esenti dall’Ires viene estesa anche alle
organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in
enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del
Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 28,
modifica dell’articolo 84, Dlgs 117/2017)
- regime forfetario per le attività commerciali
svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle
organizzazioni di volontariato – attraverso una
modifica di carattere formale viene ribadito che gli indici
sintetici di affidabilità fiscale non operano per le associazioni
di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che
applicano il regime forfettario (articolo 29, modifica
dell’articolo 86, Dlgs 117/2017)
- tenuta e conservazione delle scritture contabili
degli enti del Terzo settore - si stabilisce che: la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente deve
essere distintamente rappresentata nel bilancio di esercizio (in
luogo di un apposito documento); gli enti del Terzo settore non
commerciali, che non applicano il regime forfetario, possono tenere
per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili, il
rendiconto di cassa qualora non abbiano conseguito in un anno
proventi di ammontare superiore a 220mila euro (in luogo di
50mila); viene esteso a sei mesi (in luogo di quattro) il termine
per il deposito del rendiconto specifico per le raccolte fondi
(articolo 30, modifica dell’articolo 87, Dlgs 117/2017)
- coordinamento normativo – il decreto
correttivo introduce diverse previsioni di coordinamento della
disciplina del codice del Terzo settore con la normativa vigente in
materia di imposte dirette, Iva e di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (articolo
31).
- adeguamento statuti – si prevede che
gli enti iscritti nei registri Onlus, le organizzazioni di
volontariato, le associazioni di promozione sociale hanno tempo
fino al 3 agosto 2019 per modificare i propri statuti con le
maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, per adeguarli alle
nuove disposizioni inderogabili contenute nel codice del Terzo
settore o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di
nuove disposizioni derogabili (articolo 32, modifica
dell’articolo 101, Dlgs 117/2017).
A cura
dell'Agenzia delle Entrate
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