Ponte Morandi: Sospesi con decreto gli obblighi tributari

17/09/2018

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 13 settembre 2018 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 6 settembre 2018 recante “Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dall’eccezionale evento calamitoso del 14 agosto 2018 che ha provocato il crollo del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) nel Comune di Genova

Con il decreto vanno in standby i versamenti e gli adempimenti tributari, con scadenza compresa tra il 14 agosto e 1° dicembre 2018, per i cittadini residenti e per le imprese con sede legale o operativa nell’area interessata dal crollo del viadotto Polcevera di Genova, meglio conosciuto come ponte Morandi. Sospesi anche gli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento.
L’Allegato 1 al decreto 6 settembre 2018 contiene l’elenco delle persone fisiche non titolari di partita Iva interessate dalla sospensione e l’Allegato 2 la lista dei soggetti Iva che potranno usufruire della stessa misura di favore.
Le somme già versate non saranno restituite.
Versamenti e adempimenti sospesi dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il prossimo 20 dicembre 2018.
La misura di favore, invece, non si applica alle ritenute, che dovranno essere operate e versate nei tempi ordinari. Tuttavia, ai sostituti impossibilitati a rispettare le scadenze, è applicabile l’articolo 6, comma 5, Dlgs 472/1997, per il quale “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
Il provvedimento prende le mosse dall’articolo 9, comma 2, della legge 212/2000, che attribuisce al ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di rinviare gli obblighi tributari per i cittadini interessati da eventi eccezionali e imprevedibili, e tiene conto della nota del 24 agosto del presidente della Regione Liguria, nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza, nella quale sono indicati i soggetti e le attività produttive del territorio colpito dal crollo del 14 agosto.
Le liste, comunque, non sono “sigillate”: su segnalazione della Protezione civile, con successivo decreto Mef, potranno essere individuati ulteriori soggetti residenti o con sede legale nella zona del crollo a favore dei quali è possibile applicare la sospensione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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