Cassazione: Direttore dei lavori sempre responsabile in caso di opere abusive non contestate

18/09/2018

Il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, per tale motivo è responsabile dal punto di vista penale della corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 33387 dell'8 giugno 2018 con la quale ha respinto il ricorso presentato da un geometra per la riforma di una sentenza con la quale era stato ritenuto responsabile nella qualità di progettista e direttore dei lavori di opere in difformità rispetto al progetto.

Gli ermellini hanno ricordato l'art. 29, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) per il quale "Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni".

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In sostanza, a differenza di quanto accade per il mero (com)proprietario e similmente invece al (con)titolare del permesso di costruire, all'evidente fine di realizzare una tutela più forte dei beni oggetto di protezione penale, il legislatore ha da tempo configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia e lo ha fatto non soltanto addebitandogli le conseguenze penali dell'omesso controllo sulla corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire (art. 29, comma 1, d.P.R. 380 del 2001), ma imponendogli altresì di "dissociarsi" dalla condotta illecita da altri commessa, anche se trattisi del suo stesso committente. Se la disposizione prevista dall'art. 29, comma 2 del DPR n. 380/2001 prevede una causa personale di non punibilità che vale esclusivamente per il reato nella forma omissiva e che consente al professionista di sfuggire all'applicazione delle sanzioni qualora adempia alle prescrizioni previste nel tassativo modello legale, essa - letta unitamente alla norma contenuta nel primo comma - individua invece una vera e propria posizione di garanzia che fonda la penale responsabilità del direttore dei lavori nel caso di condotta da altri commessa. Non si tratta, tuttavia, di una responsabilità oggettiva, essendo sempre necessario che il tecnico "sia cosciente della esecuzione illecita e, volutamente o per negligenza, non ponga in essere quanto gli si impone".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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