Dopo la formale approvazione da parte del Consiglio dei Ministri
n. 19 del 13 settembre 2018 del decreto-legge finalizzato ad
introdurre disposizioni urgenti per la città di Genova, per la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze non ancora
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dobbiamo accontentarci di un
testo non ancora definitivo ed aggiornato al 19
settembre che alleghiamo.
Il testo, ancora provvisorio, è costituito da 49 articoli
suddivisi nei seguenti 5 Capi:
- Capo I (artt. 1-10-bis) - Interventi urgenti
per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di
Genova
- Capo II (artt. 11-15) - Sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti
- Capo III (artt. 16-37) - Interventi nei
territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno
dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi
il giorno 21 agosto 2017
- Capo IV (artt. 38-40) - Misure urgenti gli
eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e
2017
- Capo V (artt. 41-49) - Ulteriori interventi
emergenziali
Tra i molteplici disposizioni segnaliamo i seguenti.
- Articolo 1 - (Commissario straordinario
per la ricostruzione) - Definizione dei poteri del Commissario
straordinario in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto
Polcevera dell’autostrada A10, nel comune di Genova, noto come
ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, al fine di garantire, in
via d’urgenza, le attività di demolizione, rimozione e
smaltimento delle macerie in conseguenza della demolizione, nonché
gli interventi di progettazione, affidamento e ricostruzione
dell’infrastruttura e di ripristino del connesso sistema
viario, con la precisazione che la nomina verrà effettuata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge e sentito il Presidente della Regione Liguria;
- Articolo 12 - (Istituzione dell’archivio
informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP) -
Istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche
(AINOP), formato dalle seguenti sezioni:
- a) ponti, viadotti e cavalcavia
stradali;
- b) ponti, viadotti e cavalcavia
ferroviari;
- c) strade – archivio nazionale delle
strade, di seguito ANS;
- d) ferrovie nazionali e regionali –
metropolitane;
- e) aeroporti;
- f) dighe e acquedotti;
- g) gallerie ferroviarie e gallerie
stradali;
- h) porti e infrastrutture
portuali;
- i) edilizia pubblica.
Le sezioni precedenti sezioni sono suddivise in sottosezioni,
ove sono indicati, per ogni opera pubblica:
- a) i dati tecnici, progettuali e di
posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni
territoriali;
- b) i dati amministrativi riferiti ai
costi sostenuti e da sostenere;
- c) i dati sulla gestione dell’opera
anche sotto il profilo della sicurezza;
- d) lo stato e il grado di efficienza
dell’opera e le attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
- e) la collocazione dell’opera
rispetto alla classificazione europea;
- f) i finanziamenti;
- g) lo stato dei lavori;
- h) la documentazione fotografica
aggiornata;
- i) il monitoraggio costante dello
stato dell’opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e
rilevazione satellitare;
- l) il sistema informativo geografico
per la consultazione, l’analisi e la modellistica dei dati relativi
all’opera e al contesto territoriale;
- Articolo 14 - (Assunzione di personale
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) -
Autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato, nel corso
dell’anno 2019, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di 135 unità di personale, con prevalenza di personale
di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento,
da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 110 unità
di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della
II area. Le complessive assunzioni di 245 unità sono effettuate al
fine di assicurare l’efficace ed efficiente esercizio delle
attività previste dal decreto-legge, garantendo, altresì,
l’implementazione dei servizi resi dal Ministero stesso, con
particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale
e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza ed il controllo
delle grandi dighe.
- Articolo 41 (Cabina di regia Strategia
Italia) - Istituzione della Cabina di regia “Strategia
Italia”, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, composta dal Ministro dell’economia e delle
finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal
Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente
dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con i seguenti
compiti:
- a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite
delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, di piani e
programmi di investimento infrastrutturale;
- b) predisporre piani ordinari o straordinari di interventi
connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto
idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici,
situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività
di bonifica.
- Articolo 45 (Progettazione degli
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici) -
Attribuzione delle economie disponibili relative ad opere concluse
accertate con decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricercaagli enti locali proprietari degli
edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla
progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti
edifici.
- Articolo 46 (Scuole innovative e poli
dell’infanzia) - Al fine di promuovere la progettazione delle
scuole innovative autorizzata la spesa di euro 9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al fine, poi, di
promuovere la progettazione dei nuovi poli per l’infanzia
autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni
2019 e 2020.
In allegato lo schema di decreto-legge nella versione del
19 settembre 2018.
A cura di Redazione
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