Bozza Dl Emergenze: Genova, Assunzioni ingegneri, scuole innovative

21/09/2018

Dopo la formale approvazione da parte del Consiglio dei Ministri n. 19 del 13 settembre 2018 del decreto-legge finalizzato ad introdurre disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dobbiamo accontentarci di un testo non ancora definitivo ed aggiornato al 19 settembre che alleghiamo.

Il testo, ancora provvisorio, è costituito da 49 articoli suddivisi nei seguenti 5 Capi:

  • Capo I (artt. 1-10-bis) - Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova
  • Capo II (artt. 11-15) - Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti
  • Capo III (artt. 16-37) - Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017
  • Capo IV (artt. 38-40) - Misure urgenti gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017
  • Capo V (artt. 41-49) - Ulteriori interventi emergenziali

Tra i molteplici disposizioni segnaliamo i seguenti.

  • Articolo 1 - (Commissario straordinario per la ricostruzione) - Definizione dei poteri del Commissario straordinario in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività di demolizione, rimozione e smaltimento delle macerie in conseguenza della demolizione, nonché gli interventi di progettazione, affidamento e ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, con la precisazione che la nomina verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e sentito il Presidente della Regione Liguria;
  • Articolo 12 - (Istituzione dell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP) - Istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), formato dalle seguenti sezioni:
    • a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
    • b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
    • c) strade – archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;
    • d) ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;
    • e) aeroporti;
    • f) dighe e acquedotti;
    • g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
    • h) porti e infrastrutture portuali;
    • i) edilizia pubblica.

Le sezioni precedenti sezioni sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:

  • a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;
  • b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
  • c) i dati sulla gestione dell’opera anche sotto il profilo della sicurezza;
  • d) lo stato e il grado di efficienza dell’opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • e) la collocazione dell’opera rispetto alla classificazione europea;
  • f) i finanziamenti;
  • g) lo stato dei lavori;
  • h) la documentazione fotografica aggiornata;
  • i) il monitoraggio costante dello stato dell’opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;
  • l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l’analisi e la modellistica dei dati relativi all’opera e al contesto territoriale;
  • Articolo 14 - (Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) - Autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2019, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 135 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 110 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area. Le complessive assunzioni di 245 unità sono effettuate al fine di assicurare l’efficace ed efficiente esercizio delle attività previste dal decreto-legge, garantendo, altresì, l’implementazione dei servizi resi dal Ministero stesso, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe.
  • Articolo 41 (Cabina di regia Strategia Italia) - Istituzione della Cabina di regia “Strategia Italia”, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti:
    • a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, di piani e programmi di investimento infrastrutturale;
    • b) predisporre piani ordinari o straordinari di interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica.
  • Articolo 45 (Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici) - Attribuzione delle economie disponibili relative ad opere concluse accertate con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricercaagli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici.
  • Articolo 46 (Scuole innovative e poli dell’infanzia) - Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative autorizzata la spesa di euro 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al fine, poi, di promuovere la progettazione dei nuovi poli per l’infanzia autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

In allegato lo schema di decreto-legge nella versione del 19 settembre 2018.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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