Arrivano le conferme da fonti vicine al MEF che il decreto-legge per la città di
Genova è stato bollinato ed è in attesa del via libera
del Quirinale per la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
All'articolo 1 del decreto-legge è precisato che:
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso e sentito il Presidente della Regione Liguria, è
nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di
seguito Commissario straordinario. La durata dell’incarico del
Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o
rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina;
- per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per
le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di
direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività
di carattere tecnicoamministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il
Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di
soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali
interessati, delle strutture e degli uffici della Regione
Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del
Comune di Genova, dei Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, di ANAS
s.p.a., delle Autorità di distretto,
nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi
pubblici e delle società a partecipazione pubblica
o a controllo pubblico;
- per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il
conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la
progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura
e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario
straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge
extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili
derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
- il commissario straordinario affida, ai sensi dell’articolo 32
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti
il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e
connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano
alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società
concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime
controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine
di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle
concessioni autostradali;
- il concessionario del tratto autostradale alla data
dell’evento, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
straordinario, deve versare sulla contabilità speciale intestata al
Commissario straordinario stesso, le somme necessarie al
ripristino ed alle altre attività connesse e relative
allademolizione, alla rimozione, allo smaltimento e al conferimento
in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione,
l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il
ripristino del connesso sistema viario, nell’importo
provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità
dell’evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i
costi di ripristino della viabilità;
- in caso di omesso versamento nel termine, il Commissario
straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale
alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque
pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme
necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della
cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello
Stato nei confronti del concessionario alla data dell’evento,
potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non
superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea
maggiorato di tre punti percentuali. Per assicurare il celere avvio
delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato
versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell’immediata
attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa
di a 30 milioni annui dall’anno 2018 all’anno 2029.
Il decreto legge recante "Disposizioni urgenti per la Città di
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e
dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le
altre emergenze" è suddiviso in 5 capi e 47 articoli:
CAPO I - Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa
economica del territorio del Comune di Genova
- Art. 1 - Commissario straordinario per la
ricostruzione
- Art. 2 - Disposizioni concernenti il personale
degli enti territoriali
- Art. 3 - Misure in materia fiscale
- Art. 4 - Sostegno a favore delle imprese
danneggiate in conseguenza dell’evento
- Art. 5 - Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
- Art. 6 - Ottimizzazione dei flussi veicolari
logistici nel porto di Genova
- Art. 7 - Zona logistica semplificata – Porto e
retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento
- Art. 8 - Istituzione della zona franca urbana
per il sostegno alle imprese colpite dall’evento
- Art. 9 - Incremento del gettito IVA nei porti
ricompresi nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure
occidentale
- Art.10 - Norme in materia di giustizia amministrativa e di
difesa erariale
- Art. 11 - Surrogazione legale dello Stato nei
diritti dei beneficiari di provvidenze
CAPO II - Sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti
- Art. 12 - Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
- Art. 13 - Istituzione dell’archivio
informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP
- Art. 14 - Sistema di monitoraggio dinamico per
la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in
condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei
beni culturali immobili
- Art. 15 - Assunzione di personale presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Art. 16 - Competenze dell’Autorità di
regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di
sicurezza autostradale
CAPO III - Interventi nei territori dei Comuni di
Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia
interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto
2017
- Art. 17 - Ambito di applicazione e Commissario
straordinario
- Art. 18 - Funzioni del Commissario
straordinario
- Art. 19 - Contabilità speciale
- Art. 20 - Ricostruzione privata
- Art. 21 - Criteri e modalità generali per la
concessione dei contributi per la ricostruzione privata
- Art. 22 - Interventi di riparazione e
ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
- Art. 23 - Interventi di immediata
esecuzione
- Art. 24 - Procedura per la concessione e
l'erogazione dei contributi
- Art. 25 - Definizione delle procedure di
condono
- Art. 26 - Ricostruzione pubblica
- Art. 27 - Soggetti attuatori degli interventi
relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
- Art. 28 - Contributi ai privati e alle
attività produttive per i beni mobili danneggiati
- Art. 29 - Legalità e trasparenza
- Art. 30 - Qualificazione degli operatori
economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di
ingegneria
- Art. 31 - Struttura del Commissario
straordinario
- Art. 32 - Proroghe e sospensioni dei
termini
- Art. 33 - Sospensione del pagamento del canone
RAI
- Art. 34 - Sospensione dei termini per il
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria
- Art. 35 - Sospensione dei termini per la
notifica delle cartelle di pagamento
- Art. 36 - Interventi volti alla ripresa
economica
CAPO IV - Misure urgenti per gli eventi sismici
verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017
- Art. 37 - Misure per l’accelerazione del
processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e
integrazioni
- Art. 38 - Proroga e rimodulazione delle
funzioni commissariali
- Art. 39 - Impignorabilità delle risorse
assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi
sismici
CAPO V - Ulteriori interventi emergenziali
- Art. 40 - Cabina di regia Strategia
Italia
- Art. 41 - Disposizioni urgenti sulla gestione
dei fanghi di depurazione
- Art. 42 - Progettazione degli interventi di
messa in sicurezza degli edifici scolastici
- Art. 43 - Misure urgenti in favore dei
soggetti beneficiari di mutui agevolati
- Art. 44 - Trattamento straordinario di
integrazione salariale per le imprese in crisi
- Art. 45 - Disposizioni urgenti in materia di
commissariamenti delle Regioni in piano di rientro
- Art. 46 - Norma di copertura
- Art. 47 - Entrata in vigore
In allegato la bozza di decreto-legge bollinato dalla Ragioneria Generale
dello Stato.
A cura di Redazione
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