In vigore già da oggi il Decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109 recante “Disposizioni urgenti per la città di
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e
dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le
altre emergenze”. Il testo dopo essere stato bollinato dalla
Ragioneria generale dello Stato è stato firmato ieri dal Presidente
della Repubblica ed è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.
226 di ieri 28 settembre 2018.
Il decreto cosiddetto “Decreto Genova” in verità contiene nei
suoi 46 articoli variegati provvedimenti che sono stati suddivisi
nei seguenti 5 Capi:
- Capo I (artt. 1-11) - Interventi urgenti per
il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di
Genova
- Capo II (artt. 12-16) - Sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti
- Capo III (artt. 17-36) - Interventi nei
territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno
dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi
il giorno 21 agosto 2017
- Capo IV (artt. 37-39) - Misure urgenti per gli
eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e
2017
- Capo V (artt. 40-46) - Ulteriori interventi
emergenziali.
Riportiamo qui di seguito le rubriche degli 11 articoli del Capo
I dedicati agli “Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa
economica del territorio del comune di Genova”:
- art. 1 - Commissario straordinario per la
ricostruzione
- art. 2 - Disposizioni concernenti il personale
degli enti territoriali
- art. 3 - Misure in materia fiscale
- art. 4 - Sostegno a favore delle imprese
danneggiate in conseguenza dell’evento
- art. 5 - Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
- art. 6 - Ottimizzazione dei flussi veicolari
logistici nel porto di Genova
- art. 7 - Zona logistica semplificata – Porto e
Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento
- art. 8 - Istituzione della zona franca urbana
per il sostegno alle imprese colpite dall’evento
- art. 9 - Incremento del gettito IVA nei porti
ricompresi nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure
occidentale
- art.10 - Norme in materia di
giustizia amministrativa e di difesa erariale
- art. 11 - Surrogazione legale dello Stato nei
diritti dei beneficiari di provvidenze.
All'articolo 1 del decreto-legge è precisato che:
- al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la
demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in
discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione,
l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il
ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto stesso e sentito il
Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario
straordinario per la ricostruzione, di seguito Commissario
straordinario. La durata dell’incarico del Commissario
straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata
per non oltre un triennio dalla prima nomina;
- per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per
le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di
direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività
di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il
Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di
soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali
interessati, delle strutture e degli uffici della Regione
Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del
Comune di Genova, dei Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, di ANAS
s.p.a., delle Autorità di distretto,
nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi
pubblici e delle società a partecipazione pubblica
o a controllo pubblico;
- per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il
conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la
progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura
e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario
straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge
extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili
derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
- il concessionario del tratto autostradale alla data
dell’evento, tenuto, in quanto responsabile del
mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità
dell’infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile
dell’evento, a far fronte alle spese di
ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del connesso
sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del
Commissario straordinario, deve versare sulla contabilità speciale
le somme necessarie al ripristino ed alle altre attività connesse,
nell’importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo
salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla
responsabilità dell’evento e sul titolo in base al quale sia tenuto
a sostenere i costi di ripristino della viabilità;
- in caso di omesso versamento nel termine, il
Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità
non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di
disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato
che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle
opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data
dell’evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso
annuo non superiore a quello di riferimento della Banca Centrale
Europea maggiorato di tre punti percentuali. Per assicurare il
celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o
ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia
dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall’anno 2018
all’anno 2029;
- il commissario straordinario affida, ai sensi dell’articolo 32
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti
il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e
connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano
alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società
concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime
controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine
di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle
concessioni autostradali.
A cura di Redazione
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