Decreto Genova: Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri

29/09/2018

In vigore già da oggi il Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”. Il testo dopo essere stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato è stato firmato ieri dal Presidente della Repubblica ed è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 226 di ieri 28 settembre 2018.

Il decreto cosiddetto “Decreto Genova” in verità contiene nei suoi 46 articoli variegati provvedimenti che sono stati suddivisi nei seguenti 5 Capi:

  • Capo I (artt. 1-11) - Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova
  • Capo II (artt. 12-16) - Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti
  • Capo III (artt. 17-36) - Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017
  • Capo IV (artt. 37-39) - Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017
  • Capo V (artt. 40-46) - Ulteriori interventi emergenziali.

Riportiamo qui di seguito le rubriche degli 11 articoli del Capo I dedicati agli “Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova”:

  • art. 1 - Commissario straordinario per la ricostruzione
  • art. 2 - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali
  • art. 3 - Misure in materia fiscale
  • art. 4 - Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell’evento
  • art. 5 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
  • art. 6 - Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova
  • art. 7 - Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento
  • art. 8 - Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall’evento
  • art. 9 - Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
  • art.10 - Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale
  • art. 11 - Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze.

All'articolo 1 del decreto-legge è precisato che:

  • al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito Commissario straordinario. La durata dell’incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina;
  • per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico;
  • per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
  • il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell’evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, deve versare sulla contabilità speciale le somme necessarie al ripristino ed alle altre attività connesse, nell’importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell’evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità;
  • in caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell’evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2029;
  • il commissario straordinario affida, ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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