L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, con al determinazione n. 6 dell’11 luglio 2007
interviene sul problema relativo alle cauzioni nelle gare di
progettazione.
L’Autorità, interviene su sollecitazione dell’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Alessandria che ha richiesto un parere
in ordine ad una procedura di gara indetta per l’affidamento di
incarichi di progettazione dove nel relativo bando è richiesta, ai
professionisti concorrenti, la presentazione di una cauzione
provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del D.lgs. 12 aprile 2006
n.163 e di una cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 113 del
medesimo decreto legislativo.
Per gli affidamenti di incarichi tecnici, sussiste una specifica
disciplina delle relative garanzie che, coprendo i rischi derivanti
dallo svolgimento dell’attività professionale, porta ad escludere
l’applicazione delle ulteriori garanzie previste negli artt. 75 e
113 del Codice.
La polizza contemplata dall’articolo 111, deve cioè intendersi come
esclusiva ed omnicomprensiva; in tal senso, il rinvio alla Parte
II, Titolo I e II del Codice, per gli affidamenti di incarichi
tecnici di importo superiore ai 100.000 euro, contenuto nell’art.
91, comma 1, deve intendersi come riferito alle sole parti del
D.Lgs. n. 163/2006 compatibili con la disciplina relativa a tali
incarichi e non, invece, come rinvio tout court alle suddette
disposizioni del Codice.
Le considerazioni sopra illustrate inducono quindi a ritenere la
richiesta di ulteriori garanzie al progettista rispetto alla
polizza di responsabilità civile non solo un duplicato di garanzie
a favore dell’Amministrazione, ma anche una violazione
dell’illustrata ratio normativa tesa a distinguere, in ragione
delle differenti finalità, le relative discipline.
L’Autorità ricorda, poi, la propria deliberazione n. 51 del
31/03/2004, nella quale è stato sottolineato come l’articolo 30
della legge n. 109/1994 disciplini organicamente il sistema delle
garanzie negli appalti di lavori pubblici e negli affidamenti di
incarichi tecnici di progettazione e che, pertanto, la cauzione
provvisoria e la cauzione definitiva dovessero essere richieste
esclusivamente negli appalti per l’esecuzione di lavori, con
esclusiva richiesta, negli affidamenti degli incarichi tecnici,
della sola polizza di cui all’articolo 30, comma 5, della legge
quadro, determinandosi in caso contrario un aggravamento degli
oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista, con
possibili effetti limitativi della concorrenza.
Peraltro, l’avviso espresso dall’Autorità ha trovato conferma nella
più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sez.
V, 13/3/2007 n. 1231) che, seppure riferita al previgente quadro
normativo, la cui ratio - si ripete - è stata confermata nel D.Lgs.
n. 163/2006, può ritenersi estensibile al vigente ordinamento.
Il giudice amministrativo, sulla base delle medesime motivazioni
espresse dall’Autorità, ha confermato la natura esclusiva della
polizza già prevista nell’art. 30, comma 5, della legge n.
109/1994, ritenendo la richiesta delle ulteriori cauzioni un onere
aggiuntivo a carico del progettista, in contrasto con il principio
di non aggravamento del procedimento. In sostanza, secondo il
giudice amministrativo, le stazioni appaltanti sono già tutelate
dalla predetta polizza rispetto agli inadempimenti dei
progettisti.
Alla luce di tutto quanto sopra e stante il tenore dell’art. 111
del D.Lgs. n. 163/2006, che non ha mutato nella sostanza la
disciplina delle garanzie del progettista, già contemplata all’art.
30, comma 5, della legge n. 109/1994, l’interpretazione fornita
dall’Autorità in ordine all’esclusività della polizza ivi
contemplata in capo al progettista può ritenersi ancora attuale e,
come tale, riferibile anche alla predetta disposizione del
Codice.
In conclusione, l’Autorità precisa che:
- la polizza per responsabilità civile disciplinata dall’art. 111
del D. Lgs. n. 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure
per l’affidamento di incarichi di progettazione;
- le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti
garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate
dal predetto articolo 111 del medesimo decreto legislativo.
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