L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 35 del 12 ottobre
2018 avente ad oggetto “Imposta di bollo sui documenti
prodotti nell’ambito dei contratti Pubblici” ad un interpello
presentato ai sensi dell’art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
fornisce alcuni chiarimenti sulla tassazione, ai fini dell’imposta
di bollo, dei documenti che devono essere prodotti nell’ambito di
procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di appalti e
servizi, forniture e realizzazione di opere, anche alla luce delle
novità introdotte dal Dlgs 50/2016 (“Codice dei contratti
pubblici”). Nella riposta, in pratica, è precisato che:
- i capitolati che fanno parte del contratto di
appalto, poiché ne disciplinano particolari aspetti
(per esempio, termini entro il quale devono essere ultimati i
lavori, responsabilità e obblighi dell’appaltatore, modi di
riscossione dei corrispettivi), sono riconducibili alle tipologie
previste dall’articolo 2 della tariffa, parte prima,
allegata al Dpr 642/1972, secondo cui è dovuta l’imposta di
bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio;
- il computo metrico estimativo rientra tra gli
atti individuati dall’articolo 28 della tariffa, parte seconda, del
Dpr 642/1972, per i quali è dovuta l’imposta di bollo in
caso d’uso nella misura di 1 euro per ogni foglio o
esemplare (il caso d’uso si verifica quando il documento è
presentato all’ufficio per la registrazione)
- in riferimento al sistema di acquisti mediante il
“Mercato elettronico della provincia autonoma di
Bolzano” (Mepab), alle offerte economiche non seguite da
accettazione è applicabile quanto rappresentato nella risoluzione 96/2013 per il “Mercato elettronico
della pubblica amministrazione” (Mepa). Pertanto, le offerte
formulate da operatori che non risultano aggiudicatari della
commessa non scontano l’imposta di bollo;
- il documento riepilogativo del contenuto
dell’offerta economica generato automaticamente dal sistema non ha
un’autonoma rilevanza ai fini dell’imposta di bollo rispetto al
documento principale “offerta economica”, in quanto ha la sola
funzione di riepilogarne il contenuto e, come tale, non rientra
nell’ambito delle scritture previste dal già ricordato articolo 2
della tariffa;
- le istanze/dichiarazioni di partecipazione a una
procedura di gara, formulate ai sensi della legge
provinciale 17/1993, non sono assimilabili, ai fini dell’imposta di
bollo, alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti
di notorietà, per le quali l’articolo 14 della tabella annessa al Dpr
642/1972 prevede l’esenzione assoluta dal tributo. Con tali ultime
dichiarazioni rilasciate dall’interessato viene data la possibilità
di comprovare la sussistenza di determinati fatti o il possesso di
taluni requisiti e stati personali, in sostituzione delle
tradizionali certificazioni amministrative e degli atti di
notorietà. Nel caso in esame, invece, le dichiarazioni sono
rilasciate all’interno della “dichiarazione di partecipazione alla
procedura di gara”, non sono una semplice comunicazione di
requisiti, ma rappresentano prevalentemente una richiesta
effettuata per ottenere un provvedimento, ossia la partecipazione
alla procedura di gara. Di conseguenza, devono essere
assoggettate all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni
foglio (articolo 3, comma 1, della tariffa, parte
prima, allegata al Dpr 642/1972).
In allegato la Risposta n. 35 del
12/10/2018.
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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